Polizia penitenziaria - condotta mobbizzante - danno biologico-esistenziale

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 06 Marzo 2012 13:04
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RESPONSABILITA' CIVILE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2012, n. 815

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con appello notificato il 15 novembre 2008 e depositato il 4 dicembre 2008 @@ ha impugnato la sentenza in epigrafe meglio indicata.
Giova premettere che:
- l'appellante, agente di polizia penitenziaria, dopo aver richiesto e ottenuto il passaggio di ruolo a qualifica amministrativa, in relazione a una priva valutazione, era dispensato dal servizio per inabilità in esito a ulteriore esame delle commissioni mediche ospedaliere di prima e seconda istanza;
- con sentenza del T.A.R. Lazio n. 928 del 1 giugno 1997, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio che accertava l'idoneità al servizio sia nel corpo di polizia penitenziaria che in altri ruoli della stessa e di ogni altra amministrazione dello Stato, la dispensa dal servizio era annullata e l'interessato reintegrato in servizio dal 26 marzo 1998;
- con sentenza di questa Sezione n. 5182 del 28 settembre 2000 l'appello interposto dal Ministero era respinto e confermata la sentenza del T.A.R.;
- l'interessato proponeva giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale civile di Roma che, con sentenza n. 4465 del 22 febbraio 2006, declinava la propria giurisdizione;
- riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, con la sentenza appellata le domande di accertamento e condanna sono state accolte limitatamente alla corresponsione d'interessi legali e rivalutazione monetaria sugli emolumenti pagati al ricorrente per il periodo dal 30 luglio 1993 (data d'inizio dell'aspettativa per infermità, conseguente al giudizio d'inidoneità) e il 26 marzo 1998 (data di reintegrazione in servizio), ritenendo invece che la corresponsione degli emolumenti e la ricostruzione della carriera costituisse risarcimento satisfattivo del danno biologico, anche collegato al comportamento mobbizzante, non riconoscendosi invece nesso di causalità o prova per altre voci di danno (diminuzione di onore, decoro, reputazione, perdita di rapporti di amicizia, ritardata celebrazione del matrimonio).
A sostegno dell'appello sono state dedotte le seguenti censure:
1) Difetto di motivazione in relazione all'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, perché la liquidazione dei soli interessi e rivalutazione sugli emolumenti corrisposti per il periodo di estromissione dal servizio non compenserebbe i danni connessi alla perdita del lavoro e della posizione sociale, i sacrifici e le umiliazioni sopportate.
2) Difetto di motivazione in relazione all'erroneo apprezzamento della prova dei danni subiti, come comprovati dalla consulenza tecnica di parte, pure richiamata nella sentenza appellata, che si riferisce a "importanti ripercussioni negative sulla salute fisica e psichica presente e futura", nonché delle "vessazioni" subite dal ricorrente anche dopo la riammissione in servizio (si invocano le prove testimoniali nel giudizio civile), e quindi del comportamento mobbizzante, con disconoscimento del danno da mobbing, non avendo peraltro ritenuto il primo giudice di dar corso alla pur richiesta consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione dei danni.
Conclusivamente l'appellante, salva eventuale consulenza tecnica d'ufficio, chiede, in riforma della sentenza, il riconoscimento degli ulteriori danni, da liquidarsi anche equitativamente.
Nel giudizio d'appello si è costituito il Ministero della giustizia che, con atto di mero stile, ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza pubblica dell'8 novembre 2011, dato atto a verbale che nessuno è comparso per la discussione, l'appello è stato riservato per la decisione.
Motivi della decisione
1.) L'appello è fondato e deve essere accolto, con consequenziale riforma parziale della sentenza impugnata, nei sensi di seguito precisati.
1.1) Preliminarmente deve darsi atto che l'appello è stato ritualmente notificato entro il previgente termine "lungo" annuale, riveniente dal combinato disposto degli artt. 28 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, 330 e 327 cod.proc.civ., decorrente in difetto di notificazione dalla pubblicazione della sentenza (2 ottobre 2007), cui deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre 2008 (sull'applicabilità del termine annuale, prima della sua riduzione a sei mesi disposta dall'art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, e sul doveroso computo, in aggiunta, del periodo di sospensione feriale vedi per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6478, nonché in generale Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2011, n. 13973).
Il termine, decorrente dal 3 ottobre 2007, scadeva il 17 novembre 2008, onde l'appello, notificato il 15 novembre 2008, è affatto tempestivo.
1.2) Nel merito deve rammentarsi che appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva la cognizione di domande risarcitorie proposte da dipendenti in regime d'impiego di diritto pubblico, ossia appartenenti a categorie non "contrattualizzate", che siano ricollegate, secondo il criterio del petitum sostanziale, a provvedimenti e/o comportamenti riconducibili alla sfera della gestione del rapporto, in quanto afferenti a responsabilità di natura contrattuale (cfr. Cass. SS.UU. civili, 13 ottobre 2006, n. 22100, ordinanza su regolamento preventivo di giurisdizione; vedi anche Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1739).
E' altresì pacifica la risarcibilità, in disparte il danno morale ancorato precipuamente a condotte illecite che assumano configurazione di reato, del danno biologico, quale danno all'integrità psico-fisica, e degli altri danni afferenti alla vita di relazione, l'uno e l'altro anche quando rivenienti da "comportamenti" materiali o provvedimentali di natura mobbizzante.
Ai fini da ultimo richiamati, peraltro, la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272 e 7 aprile 2010, n. 1991; vedi anche Cass. Civ., Sez. lav., 31 maggio 2011, n. 12048 e 26 marzo 2010, n. 7382).
1.3) Orbene, nel caso di specie, ancorché il primo giudice non si sia espresso, in modo chiaro, sulla riconducibilità dei danni riconosciuti ad una condotta mobbizzante dell'Amministrazione, la Sezione non può esimersi dall'escludere che della medesima condotta sussista prova piena ed effettiva, non potendo essa ex se desumersi dal pur illegittimo provvedimento di dispensa dal servizio -fondato su valutazione tecnico-discrezionale riconosciuta erronea a seguito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio sfociato nell'annullamento del provvedimento-, né dalla mancata esecuzione all'ordinanza cautelare n. 1491 del 12 luglio 1995 (della quale non risulta che l'interessato abbia chiesto l'ottemperanza), e nemmeno, in pendenza dell'appello avverso la sentenza del T.A.R. n. 928/1997, dalla disposizione di nuova visita collegiale (sospesa con altra ordinanza del T.A.R. n. 648/1998) e/o dalla non immediata riconsegna dell'arma già in dotazione.
1.4) L'appello è, invece, fondato nella parte in cui censura la sentenza gravata in relazione al disconoscimento del danno biologico-esistenziale conseguente alla negativa incidenza della vicenda amministrativa sul profilo della personalità psicologica dell'interessato, in termini di perdita di autostima, stress, disadattamento, inflessione depressiva dell'umore e abbassamento della soglia di arousal (e quindi di risposta adattativa agli stimoli esterni), come individuati nella incontestata consulenza tecnica di parte.
La risarcibilità del danno biologico-esistenziale, casualmente collegato a eventi negativi rivenienti da provvedimenti illegittimi, appartiene ormai all'acquis giurisprudenziale amministrativo (cfr. tra le più incisive affermazioni Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5087 in tema di trasferimento illegittimo di dirigente di Polizia di Stato).
Orbene, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la liquidazione del danno fosse assorbita dall'integrale pagamento da parte dell'Amministrazione degli emolumenti dovuti per il periodo di allontanamento dal servizio, senza avvedersi che la corresponsione dei medesimi attiene alla reintegrazione del solo danno patrimoniale diretto, non potendo invece coprire il danno patrimonialeindiretto e ulteriore conseguente alla lesione della sfera dell'integrità psico-fisica dell'interessato, come incisa dal pur contraddittoriamente riconosciuto danno biologico-esistenziale.
Tale distinta voce di danno, di natura contrattuale e afferente alla violazione dell'art. 2087 cod.civ., inteso quale estrinsecazione settoriale dei principi costituzionali di cui all'art. 2, 4 e 32 Cost., deve invece trovare ristoro mediante liquidazione di un pretium doloris che, in difetto di altri puntuali elementi determinativi, può senz'altro essere liquidato in via equitativa in ragione della complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza impugnata e sino al soddisfo.
La sentenza merita conferma, invece, quanto al disconoscimento delle altre voci di danno alla vita di relazione, ivi compresa l'allegata ritardata celebrazione del matrimonio, rimaste del tutto sfornite di prova.
2.) In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve riconoscersi il diritto dell'appellante al risarcimento del danno biologico-esistenziale, liquidato in via equitativa nella complessiva somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza impugnata e sino al soddisfo.
3.) Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio -compensate in ragione della metà e liquidate nel residuo come da dispositivo in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande risarcitorie proposte-, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe di cui al ricorso n. 9580 del 2008:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del T.A.R. per il Lazio Sede di Roma Sezione I quater n. 9659 del 2 ottobre 2007, resa tra le parti, condanna il Ministero della Giustizia al risarcimento, in favore dell'appellante @@, del danno biologico-esistenziale, liquidato in via equitativa nella complessiva somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza impugnata e sino al soddisfo;
2) compensa in parte, in ragione della metà, le spese ed onorari del doppio grado di giudizio e condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore dell'appellante @@ della residua parte, liquidata in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.