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Interrogazione a risposta scritta 4-15157 - Gli agenti di Polizia Giudiziaria devono ricevere le denunce?

Dettagli

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15157
presentata da
MAURIZIO TURCO
giovedì 1 marzo 2012, seduta n.596

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.- Per sapere - premesso che:

in data 27 settembre 2011, il CoBaR carabinieri del Veneto ha approvato una delibera (n. 423) avente per oggetto «presentazione di denunce o querele presso la Stazione urbana e distaccata» mediante la quale è stato chiesto di intervenire chiarendo che in nessun caso la responsabilità nell'accettazione ovvero nella redazione delle denunce può essere delegata o attribuita al militare di servizio alla caserma con qualifica di agente di polizia giudiziaria nella considerazione che l'articolo 333 del codice di procedura penale dispone inequivocabilmente che la denuncia da parte di privati è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;

la delibera dell'organismo di rappresentanza trae origine dalla modifica delle scelte organizzative ed operative adottate sin dal 1990 ovvero la parte in cui, nella nuova pubblicazione «procedimenti di azione», si dispone per il militare di servizio alla caserma, nella parte riservata alla «presentazione di denunce o querele» presso la Stazione Urbana e distaccata, quanto segue: «il militare dovrà Accettarla, utilizzando la maschera per la redazione automatizzata del verbale di denuncia, consegnando successivamente i moduli al Comandante di Stazione»;

con lettera n. 112/54-13-2011-Segret-CoBaR. di Prot. Arma, datato 14 febbraio 2012, avente per oggetto «CoBaR affiancato al Comando Legione Carabinieri "Veneto". Verbale n. 292/X del 27 settembre 2011. Risposta alla Delibera n. 423» il Generale B. Sabino Cavaliere ha richiamato l'attenzione, in relazione alla problematica evidenziata, su quanto previsto fra l'altro, dagli articoli 333 e 337 del codice di procedura penale nonché dalle sentenze della corte di cassazione n. 15797 e 17449, datate rispettivamente 14 marzo 2007 e 24 gennaio 2008, le quali stabiliscono che la ricezione dell'atto di querela, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria), è prevista non quale condizione di validità dell'atto medesimo, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato, ritenendo quindi valido l'atto ricevuto da un agente di polizia giudiziaria e successivamente trasmesso all'autorità giudiziaria da un ufficiale di polizia giudiziaria -:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e quali siano le immediate azioni che si intendano avviare a garanzia delle parti interessate dal procedimento adottato per la ricezione degli atti di denuncia o querela e quali quelle a tutela della rigorosa osservanza della procedura penale. (4-15157)

 

   

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