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Interrogazione a risposta scritta 4-15012 ...carenza di 7.143 unità nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato...

Dettagli

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15012
presentata da
MARCO MINNITI
martedì 21 febbraio 2012, seduta n.589

MINNITI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che:

il dipartimento della pubblica sicurezza, a fronte di gravi disallineamenti della pianta organica dovuti alla accertata carenza di 7.143 unità nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, ha indetto con decreto ministeriale 19 settembre 2008, un concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato, numero di posti successivamente elevato a 291 con decreto ministeriale 3 luglio 2009 (posti relativi alle vacanze di organico del 2001);

il bando in questione ha prodotto una graduatoria di 1.300 idonei (cfr. decreto di rettifica della graduatoria di merito 333-B/12.O.4(08)/4483 del 7 maggio 2010). Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha ritenuto di far transitare nel ruolo solo 291 idonei;

successivamente il dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto ministeriale 23 luglio 2009, ha bandito un concorso interno di identica fattura per 116 posti, poi elevati a 350 (ampliamento determinato dal decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato);

quest'ultimo bando ha anch'esso prodotto un'ulteriore graduatoria (cfr. decreto n. 333-B/12.O.4(09)/7312 del 2 novembre 2011) con ulteriori 1.300 idonei, ma il Dipartimento ha ritenuto di far transitare nel molo solo 350 unità;

allo stato attuale delle cose, vi sono quindi all'incirca 2.000 idonei alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato che, avendo già superato un esame, potrebbero da subito essere inviati al previsto corso di formazione professionale, facendo venire meno la necessità di ulteriori procedure concorsuali, ma il dipartimento di pubblica sicurezza, come si evincerebbe dalla circolare n. 557/RS/01/67/3118 del 24 gennaio 2012, sembra orientato a bandire un nuovo concorso interno;

una scelta di questa natura, nell'attuale quadro deficitario di finanza pubblica, non è ad avviso dell'interrogante, proprio conforme al rispetto dei principi di economicità gestionale e di buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che, a titolo esemplificativo, l'attivazione della procedura concorsuale relativa a 136 sovrintendenti effettivi (cfr. la circolare n. 557/RS/01/67/3118 del 24 gennaio 2012; la cifra di 136 unità corrisponde alle vacanze di organico residue del 2003, secondo i particolari meccanismi di avanzamento previsti dal decreto legislativo n. 53 del 2001) comporterebbe, secondo calcoli approssimati per difetto, una spesa di almeno 5,5 milioni di euro;

qualora si procedesse, di contro, all'immissione in ruolo dei circa 1.500 sovrintendenti effettivi risultati idonei ai due concorsi degli anni scorsi (la cifra di 1.500 unità è stimata e si ottiene calcolando sia le rinunce sia gli idonei ad entrambi i concorsi), l'onere di spesa per l'amministrazione sarebbe di 2,5 milioni di euro, un costo significativamente inferiore della metà rispetto ai 5,5 milioni di euro necessari per l'attivazione di una singola procedura concorsuale, senza considerare che una tale «infornata» di personale consentirebbe di coprire, pressoché per intero, le vacanze di organico relative agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;

sul piano del diritto, inoltre, essendo giuridicamente lo scorrimento della graduatoria un atto organizzativo interno di carattere ampiamente discrezionale (la cui esecuzione può essere correlata a gravi problematiche esistenti in seno alla pubblica amministrazione, alle disponibilità di bilancio, a scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e che deve tenere conto di tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione), risulta pienamente legittimo da punto di vista giuridico-amministrativo adottare detto istituto anche in presenza dei particolari meccanismi di avanzamento previsti dalle disposizioni vigenti (decreto legislativo n. 53 del 2001) qualora esso comportasse ingenti risparmi della spesa pubblica a fronte di rilevanti benefici per la pubblica amministrazione;

in questo senso, l'ordinamento giuridico amministrativo impone ad ogni singola amministrazione di far prevalere comunque nelle scelte l'interesse pubblico sugli interessi seppur legittimi di singoli soggetti o di singole categorie di soggetti. La discrezionalità della pubblica amministrazione in questo senso è insindacabile e, quando opportunamente e oggettivamente motivata, diventa inoppugnabile perché tesa a perseguire scopi superiori e prevalenti rispetto a tutti gli altri nonostante siano questi ultimi tutelati e garantiti;

in questo senso, procedendo allo scorrimento delle graduatorie degli idonei attraverso un provvedimento ministeriale ad hoc di carattere straordinario, in ottemperanza ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, diverrebbero possibili:

il soddisfacimento delle improrogabili esigenze di copertura delle pregresse vacanze di organico, senza attendere gli esiti di ulteriori procedure concorsuali previste;

l'adozione di un criterio di salvaguardia di interessi prioritari (interesse pubblico su tutti), che impone delle scelte organizzative in grado di ristabilire in tempi brevi una aliquota di sovrintendenti sufficiente a garantire il buon funzionamento degli uffici periferici a salvaguardia dell'interesse pubblico;

il perseguimento del criterio di economicità, che impone di ridurre drasticamente i costi dell'amministrazione e la necessità di adottare una politica di rigoroso contenimento della spesa pubblica in linea con le attuali esigenze di bilancio;

un maggior equilibrio degli assetti organizzativi e un parziale riallineamento della pianta organica in rapporto alle altre forze di polizia ai fini di una corretta e più vantaggiosa ripartizione perequativa delle risorse in vista di futuri stanziamenti al fondo istituito con il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 (cosiddetto decreto sicurezza);

il corretto funzionamento degli uffici periferici e il contestuale potenziamento del servizio pubblico al cittadino, con inserimento nel ruolo dei sovrintendenti di personale giovane, preparato, competente e soprattutto motivato, che risulterà composto da operatori di polizia che hanno maturato un'anzianità media che si attesta tra i 15 e i 20 anni di servizio, quindi ancora debitamente motivati, visto il largo margine che li separa dall'età pensionabile;

il mantenimento inalterato, e per un congruo numero di anni, delle aliquote di sovrintendenti, che renderà più gestibile, oltre che stabile e duraturo, il ricollocamento delle risorse umane -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della complessa problematica testé esposta;

se il Ministro considerate le attuali e stringenti difficoltà della finanza pubblica ed i costi necessari per sostenere una nuova procedura concorsuale, non intenda adottare iniziative normative, per procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei ai concorsi di cui sopra, in deroga al principio dell'annualità dei concorsi previsto dagli articoli 2 e 12 del decreto legislativo n. 53 del 2001 (immissione in ruolo dei sovrintendenti).
(4-15012)

 

   

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