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Pensione privilegiata per infermità nervosa: errori di diagnosi e causa di servizio

Dettagli




Corte dei Conti
Sentenza 22 settembre - 12 ottobre 2011, n. 3273
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico per le Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 43615 del registro di segreteria, depositato in data 28.04.2010, proposto da
· @@, nato a omissis, rappresentato e difeso dall’avv. -
contro
· Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Sentito, nella pubblica udienza del 22.09.2011, l’avv. Benedetto Caramanna per delega dell’avv. Massimo Cassiano procuratore del ricorrente, per mandato in atti; non rappresentato il Ministero della Difesa.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, dopo essere stato giudicato idoneo al servizio, è chiamato alle armi l’11.11.1993 e ammesso alla leva prolungata biennale il 21.06.1994; è inviato, il 21.08.1995, all’Ospedale Militare di Messina che pone la diagnosi di “lievi note d’ansia”, concedendo dieci giorni di convalescenza; è, nuovamente, ricoverato il 18.10.1995 con diagnosi di “note ansiose reattive” e usufruisce di venti giorni di convalescenza, non riprendendo più il servizio; è riformato l’08.01.1996.
Il sig. @@inoltra, in data 20.01.1999, domanda tesa ad ottenere la pensione privilegiata.
Il dirigente del Servizio sanitario del reparto Comando e supporti tattici “Aosta”, nella nota prot. n. 93 del 24.01.2001, esprime parere favorevole circa la dipendenza da causa di servizio della “infermità mentale”; la C.M.O. di Messina, nel verbale n. ... del 31.05.2002, pone la diagnosi di “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico”, ritenendola ascrivibile, se dipendente da causa di servizio, alla VII ctg. tab. “A”; il Comitato di Verifica, nell’adunanza n. 300 del 05.10.2004, giudica la patologia di cui sopra non dipendente da causa di servizio “in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta”, aggiungendo di non rinvenire “nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo”.
L’attore, con il libello introduttivo del presente giudizio, dopo avere descritto le vicende relative all’insorgenza della patologia in questione ed avere citato precedenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento della causa di servizio per le infermità mentali, pone l’attenzione sul giudizio di idoneità espresso, positivamente, al momento della visita di leva, e chiede il riconoscimento del diritto “alla pensione privilegiata di 7^ cat. vitalizia come valutato dalla C.M.O. distaccata di Messina in data 15.04.2002”, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle spettanze arretrate; in subordine, chiede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 20.10.2010, dopo avere riferito che il decreto impugnato è stato emesso sulla base dei pareri degli organi sanitari, chiede il rigetto del ricorso; in subordine, chiede l’applicazione dei criteri enunciati nella sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte per la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle spettanze arretrate.
Il decidente, con ordinanza n. 421/2010, ha chiesto alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte, quale consulente di fiducia, di accertare, sulla base della documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti, nonché la categoria pensionistica di ascrivibilità alla data dell’01.01.1996 e del 20.01.1999.
Il citato consulente, nel parere depositato in data 03.03.2011, ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia di cui sopra, e l’ha ascritta all’VIII ctg. tab. “A” per anni tre alla data dell’01.01.1996 e alla VII ctg. tab. “A” per il massimo della rinnovabilità, alla data del 20.01.1999, indi, per constatato aggravamento alla VI ctg. vitalizia.
Il sig. Di Stefano, nella memoria depositata in data 01.04.2011, dopo avere ricostruito la vicenda in esame, ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell’udienza, del dispositivo della presente decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973, quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n.18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito della inabilità al servizio.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.
Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).
In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, purché supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.
2. Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche, di attento esame della documentazione in atti ha, ritenuto la patologia “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico” in nesso concausale efficiente e determinante con il servizio espletato ed ascrivibile, alla data di inoltro della domanda amministrativa del 20.01.1999, alla VII ctag. tab. “A” vitalizia.
Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.
Nello stesso si legge che l’infermità in questione, pur presentando una substrato endogeno costituzionale, deve essere valutata anche in relazione alle capacità di “resistenza psico-fisica del singolo individuo, potendo lo stesso evento essere privo di effetti nocivi su soggetti sani ed invece essere foriero di conseguenze, anche gravi, in persone che presentano caratteristiche di labilità o di predisposizione”, quale il sig. @@; questi, infatti, è stato, dapprima, valutato erroneamente idoneo al servizio militare dalla stessa Amministrazione che, neanche dopo il primo ricovero per “note d’ansia”, avvenuto il 21.08.1995 presso la C.M.O. di Messina, si è resa conto della sua scarsa attitudine alla vita militare, tanto che, inopinatamente, l’ha ritenuto, alla fine della convalescenza, ancora idoneo, prima dell’ulteriore ricovero, avvenuto il 18.10.1995 presso la C.M.O. di Messina, a seguito del quale è stato definitivamente riformato (“l’azione concausale efficiente e determinante del servizio, ancorché normale, va ulteriormente evidenziata allorché - come nel caso in questione - per errore, omissione e/o ritardo diagnostico imputabile all’Amministrazione non si individua la scarsa attitudine di un soggetto alla vita militare o non si provvede ad adottare un tempestivo provvedimento di riforma”).
In conclusione, il ricorrente ha diritto alla pensione vitalizia di VII ctg., alla data del 20.01.1999, sia perché eventuali aggravamenti sopravvenuti in corso di causa (quale quello accertato dal consulente d’ufficio in epoca successiva al 20.01.1999) non possono essere presi in considerazione, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite n. 2/2002/QM; I Sezione Centrale d’Appello n. 224/2006; II Sezione Centrale d’Appello n. 168/2008 e n. 91/2008; III Sezione Centrale d’Appello n. 145/2008 e n. 54/2008), sia perché il consulente ha effettuato una valutazione di propria iniziativa, senza che vi fosse un’apposita richiesta di questo decidente (tra l’altro la valutazione è stata effettuata “secondo un criterio di equivalenza”, non avendo il ricorrente prodotto la documentazione richiesta dallo stesso consulente, come si legge a pagina 3 della perizia; la valutazione è, quindi, di per sé inattendibile).
3. Occorre adesso esaminare la domanda relativa alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulle maggiori spettanze pensionistiche arretrate.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM.
L’organo di nomofilachia, nella prima, di tali statuizioni ha sostenuto che l’art. 5 della legge n. 205/2000, nella parte in cui richiama l’art. 429 c.p.c., è norma avente natura processuale e sostanziale, e, pertanto, deve essere applicata a tutti i giudizi in corso, riguardanti le pensioni ordinarie, privilegiate, tabellari e di guerra, con riferimento anche ai rapporti creditori maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore (10.08.2000); ha, altresì, puntualizzato che la citata disposizione legislativa, pur avendo travolto la precedente normativa (rinvio recettizio), quale dettata dai combinati disposti dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, del decreto del Ministro del Tesoro n. 352/1998 e dell’art. 45, comma 6, della legge n. 449/1998, non ha comportato il riconoscimento del principio del cumulo “integrale” tra interessi e rivalutazione monetaria, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l’indice di svalutazione, determinato secondo gli indici .i.s.t.a.t di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c., avesse ecceduto la misura dei primi; in tal modo ha valorizzato il disposto letterale dell’art. 429, comma 3, c.p.c. che parla di “maggior danno” con riferimento proprio alla svalutazione monetaria; ha, inoltre, stabilito che tali accessori debbano essere liquidati d’ufficio, prescindendo dall’istanza di parte, dalla costituzione in mora e dalla prova del danno.
Le citate Sezioni Riunite, nella sentenza n. 6/2008/QM, hanno puntualizzato, in parte modificando il precedente orientamento, che il disposto dell’art. 429, comma 3, c.p.c., nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16, comma 16, della legge n. 412/1991, art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e dell’art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998, come richiamato dall’art. 5 della legge n. 205/2000 (rinvio dinamico), opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare-militare, con riferimento ai giudizi in corso, ma limitatamente ai ratei scaduti dopo la data di entrata in vigore (10.08.2000); per i ratei maturati prima, invece, hanno sostenuto che continuano a trovare applicazione i principi affermati nelle sentenze n. 525-A/1987, n. 84-C/1990, n. 97-C/1993, n. 17-QM/1995 e n. 4-QM/1998.
Ne consegue che la domanda di condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, riguardante i ratei maturati prima del 10.08.2000, debba essere valutata accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1224 c.c. ai fini della liquidazione del maggior danno.
La giurisprudenza ha dedotto che la sussistenza del suddetto maggior danno può essere dimostrata con ogni mezzo di prova e il giudice, in mancanza di altre specifiche prove, può utilizzare il fatto notorio acquisito dalla comune esperienza nonché presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore, come il titolare di pensione, e sulle modalità di impiego del denaro coerenti con tali elementi; anche l'appartenenza del creditore ad una delle categorie economiche socialmente significative (modesto consumatore) consente il ricorso ad elementi presuntivi ai fini delle prova del danno da svalutazione e della conseguente liquidazione di esso; in particolare, ha ritenuto che la svalutazione, quale fatto notorio, non necessiti di una prova specifica, data la destinazione del credito alle comuni esigenze della vita, ed incida sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici i.s.t.a.t sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o del debitore di un maggiore o minore danno. In virtù di tale principio la rivalutazione monetaria spetta solo nell’ipotesi in cui l’importo della stessa superi quello degli interessi legali.
Alla luce di quanto argomentato, in disparte le diverse considerazioni giuridiche di cui sopra, le citate sentenze delle Sezioni Riunite, dal punto di vista pratico, non comportano soluzioni differenti giacché la svalutazione monetaria, computata sempre secondo gli indici i.s.t.a.t, di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c., deve essere liquidata solo ove di importo superiore a quello degli interessi legali, non essendo ammissibile il cumulo “integrale”, bensì quello “parziale”, e ciò sia per i ratei maturati prima dell’entrata in vigore della legge n. 205/2000, che per quelli maturati successivamente.
4. Stante l’integrale soccombenza del Ministero della Difesa, il ricorrente ha diritto alla liquidazione delle spese legali, quantificate in € 1.600,00, di cui € 1.050.00,00 per onorari, € 550.00,00 per diritti, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara che l’istante ha diritto a percepite il trattamento pensionistico di VII ctg. dal 20.01.1999, per l’infermità “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico”;
- sugli arretrati pensionistici deve essere riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto dell’istante agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.);
- condanna il Ministero della Difesa alla liquidazione a parte ricorrente delle spese legali, quantificate in € 1.600,00, di cui € 1.050.00,00 per onorari, € 550.00,00 per diritti, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2011.
Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 12 ottobre 2011
Il funzionario amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora

   

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