Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Datore di lavoro - Inottemperanza norme sicurezza nei luoghi di lavoro- Prescrizione

Dettagli



INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. pen. Sez. III, (ud. 19-01-2005) 01-04-2005, n. 12333

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 30.1.2004 il tribunale monocratico di Palermo, sezione distaccata di Monreale, ha dichiarato @@ @@, quale titolare dell'omonima ditta individuale di lavorazione del ferro, colpevole dei seguenti reati:
a) artt. 328 e 389, u.c., DPR 547/1955, per non aver esibito l'autodenuncia dell'impianto di messa a terra nonchè il calcolo probabilistico circa l'autoprotezione del capannone metallico aziendale dalle scariche elettriche atmosferiche;
b) artt. 4 comma 4 lett. c) e 89, comma 2, lett. b) D.Lgs. 626/1994, per aver omesso di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (in lavori che comportavano esposizione a cancerogeni e rischio da movimentazione);
c) artt. 39, comma 1, e 58 D.P.R. 303/1956, per aver omesso di disporre presso i luoghi di lavoro locali di riposo, spogliatoi e docce, gabinetti e lavabi con acqua corrente: accertati in Monreale il 14.10.1999.
Il giudice ha condannato il @@ alla pena di E. 1.200,00 di ammenda.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge e difetto di motivazione.
Col primo lamenta la insussistenza del reato sub b), perchè il giudice non ha accertato se si trattava di lavori per i quali era obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Col secondo sostiene che non è stato accertato il presupposto dei reati accertati e cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il @@ e i tre soggetti trovati nel laboratorio al momento della ispezione.
Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso appare fondato, giacchè il giudice non ha motivatamente accertato che si trattasse di lavori che esponevano a sostanze cancerogene o comportavano movimentazione manuale dei carichi (come contestato nel capo di imputazione).
Ha solo ritenuto obbligatoria la nomina del medico perchè l'attività di lavorazione del ferro dava origine a polveri e rumori pericolosi.
Ma così facendo ha ignorato o erroneamente interpretato la normativa vigente, la quale, con gli artt. 4, comma 4, lett. c) e 16 D.Lgs.
19.9.1994 n. 626, prescrive la nomina del medico competente soltanto per le aziende che esercitano lavorazioni "a rischio" tassativamente determinate dalla legge, solo per le quali è disposta la sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Orbene, allo stato della legislazione vigente sono lavorazioni "a rischio" per le quali è prescritta la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente:
a) quelle previste dall'art. 33 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303, che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettive o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al decreto;
b) quelle previste dall'art. 34 del medesimo D.P.R. 303/1956, ovverosia: 1) lavorazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella, che tuttavia, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, espongano a rischi della medesima natura; 2) lavorazioni diverse da quelle indicate in tabella, che tuttavia espongano a rischi della medesima natura, quando siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15.11.1952 n. 1967, semprechè a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro risultino particolarmente pregiudizievoli per la salute dei lavoratori;
c) quelle con esposizione a piombo, amianto o rumore contemplate nell'art. 1 e nei capi 2^, 3^ e 4^ del D.Lgs. 15.8.1991 n. 277;
d) le attività contemplate nel titolo 5^ (che comportano movimentazione manuale dei carichi), nel titolo 6^ (uso di videoterminali), nel titolo 6^ bis (che comportano esposizione ad agenti chimici), nel titolo 7^ (che comportano esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni) e nel titolo 8^ (che comportano esposizione ad agenti biologici) del più volte citato D.Lgs. 626/1994.
La sentenza andrebbe quindi annullata con rinvio affinchè il giudice di merito accerti se l'attività di lavorazione del ferro esercitata dal @@ comportava la movimentazione manuale dei carichi o l'esposizione ad agenti cancerogeni, come contestato nel capo di imputazione, ovvero, previa immutazione della imputazione, implicava uno degli altri rischi tassativamente previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia entrambi i reati contestati sono ormai estinti per prescrizione, giacchè sono stati accertati in due visite ispettive del 14.10.1999 e del giugno 2000, sicchè il periodo prescrizionale massimo, comprese le interruzioni, è maturato nel dicembre 2004.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica