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Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali della partecipazione ai concorsi pubblici.

Dettagli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
  DECRETO 11 novembre 2011   
 Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. (12A01756) (GU n. 44 del 22-2-2012 )  
     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
 
                           di concerto con
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                           E L'INNOVAZIONE
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   relativo
all'istituzione del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5;
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  "Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 17;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari";
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Visti i decreti  ministeriali  4  agosto  2000  e  2  aprile  2001,
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 509/99;
  Visti i decreti ministeriali 16  marzo  2007  e  19  febbraio  2009
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
  Vista la circolare della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7  del  27  dicembre
2000;
  Visti i pareri del Consiglio universitario  nazionale,  resi  nelle
adunanze del 9 e 22 giugno 2011  e  del  6  luglio  2011  concernenti
l'approvazione delle  tabelle  di  equiparazione  dei  diplomi  delle
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale,  e  dei
diplomi  universitari  (DU),  istituiti  ai  sensi  della  legge   n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto  ministeriale
509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale 270/2004, ai fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi;
  Considerato che nella  predisposizione  dei  bandi  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi e' opportuno tenere  conto  delle
suindicate equiparazioni;
  Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle  citate  tabelle
al fine di stabilire le equiparazioni tra vecchi e  nuovi  titoli  di
studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.  162,
riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i  diplomi
universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,
della medesima durata,  sono  equiparati  alle  lauree  universitarie
delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2  aprile
2001 e alle lauree universitarie  delle  classi  di  cui  ai  decreti
ministeriali  16  marzo  2007  e  19  febbraio  2009  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate  che
fanno parte integrante del presente decreto.
                               Art. 2
 
  I possessori di diplomi di cui  all'art.  1  del  presente  decreto
afferenti all'area sanitaria, privi di  valore  abilitante,  ai  fini
dell'equiparazione di  cui  al  predetto  art.  1,  devono  integrare
l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica, come previsto
dall'art. 4 del decreto interministeriale del 24 luglio  1996,  salvo
il caso in cui gli stessi diplomi  rientrino  tra  quelli  dichiarati
equipollenti dai decreti del Ministro della sanita' di  concerto  con
il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica del 27 luglio 2000.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e  sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.
    Roma, 11 novembre 2011
 
                                         Il Ministro dell'istruzione,
                                              dell'universita'        
                                               e della ricerca        
                                                     Gelmini          

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