Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali della partecipazione ai concorsi pubblici.
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- Creato Mercoledì, 22 Febbraio 2012 19:53
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 novembre 2011
Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. (12A01756) (GU n. 44 del 22-2-2012 )
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo
all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001,
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 509/99;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre
2000;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, resi nelle
adunanze del 9 e 22 giugno 2011 e del 6 luglio 2011 concernenti
l'approvazione delle tabelle di equiparazione dei diplomi delle
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei
diplomi universitari (DU), istituiti ai sensi della legge n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale
509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi e' opportuno tenere conto delle
suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle citate tabelle
al fine di stabilire le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di
studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:
Art. 1
I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi
universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,
della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie
delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile
2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti
ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che
fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
I possessori di diplomi di cui all'art. 1 del presente decreto
afferenti all'area sanitaria, privi di valore abilitante, ai fini
dell'equiparazione di cui al predetto art. 1, devono integrare
l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica, come previsto
dall'art. 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996, salvo
il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra quelli dichiarati
equipollenti dai decreti del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 27 luglio 2000.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca
Gelmini