Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

Dettagli

d

LEGGE 13 febbraio 2012, n. 11   
 Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (12G0024) (GU n. 43 del 21-2-2012 )  
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2012  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di  cui
al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   successive
modificazioni, le parole: «, nonche' per  i  conducenti  dei  veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto  di
persone in conto terzi» sono soppresse.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino

 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Senato della Repubblica (atto n. 2396):
    Presentato dall'on. Marina Magistrelli ed  altri  il  21  ottobre
2010.
    Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in
sede deliberante, il 9 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª e 5ª.
    Esaminato dalla 8ª commissione il 17 novembre 2010  ed  approvato
il 23 novembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3901):
    Assegnato   alla   IX    commissione    (trasporti,    poste    e
telecomunicazioni), in sede referente, il 29 novembre 2010 con pareri
delle commissioni I, II e V.
    Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18  gennaio
2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 6 dicembre 2011.
    Nuovamente assegnato alla  IX  commissione  (trasporti,  poste  e
telecomunicazioni), in sede  legislativa,  il  24  gennaio  2012  con
pareri delle commissioni I, II e V.
    Esaminato dalla  IX  commissione,  in  sede  legislativa,  il  24
gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 173  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)
              Art. 173 (Uso di  lenti  o  di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di  guida  o
          di certificato di idoneita' alla guida dei  ciclomotori  al
          quale, in sede di rilascio o rinnovo della  patente  o  del
          certificato stessi, sia stato prescritto  di  integrare  le
          proprie deficienze organiche  e  minorazioni  anatomiche  o
          funzionali per mezzo di lenti o di determinati  apparecchi,
          ha l'obbligo di usarli durante la guida.
              2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli  delle
          Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma  11,  e
          di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o
          dotati di auricolare purche' il conducente  abbia  adeguata
          capacita'  uditiva  ad  entrambe  le   orecchie   che   non
          richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 76 a euro 306.
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 152 a euro 608. Si  applica  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre  mesi,  qualora  lo  stesso  soggetto
          compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
              (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)
              Art. 173 (Uso di  lenti  o  di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida  al
          quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente  stessa,
          sia stato prescritto di  integrare  le  proprie  deficienze
          organiche e minorazioni anatomiche o funzionali  per  mezzo
          di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
          usarli durante la guida.
              2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli  delle
          Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma  11,  e
          di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o
          dotati di auricolare purche' il conducente  abbia  adeguata
          capacita'  uditiva  ad  entrambe  le   orecchie   che   non
          richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 76 a euro 306.
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 152 a euro 608. Si  applica  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre  mesi,  qualora  lo  stesso  soggetto
          compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica