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Carabinieri - Richiesta di mobilità per esercitare il mandato elettivo a seguito di elezione a consigliere comunale

Dettagli

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-02-2012, n. 705

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il signor @@, appuntato in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di @@, ha appellato - chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione - la sentenza con la quale il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua istanza volta a ottenere, ai sensi dell'art. 78, comma 6, del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, il trasferimento a sede più prossima al Comune di @@ (@@) al fine di esercitare il proprio mandato elettivo, essendo ivi stato eletto consigliere comunale.
A sostegno dell'appello, l'istante ha dedotto: error in iudicando; errata applicazione e interpretazione degli artt. 77 e 78, comma 6, e 42 del D.P.R. n. 267 del 2000 in relazione all'art. 51 Cost.; errata valutazione degli atti e deduzioni in giudizio; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione; violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. (in relazione all'erronea accezione data dal primo giudice ai doveri incombenti all'Amministrazione a seguito dell'istanza di "avvicinamento" formulata dal dipendente).
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone la reiezione siccome infondato.
All'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2008, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare, ha ordinato all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza di avvicinamento avanzata dall'appellante.
Di seguito, le parti hanno argomentato in ordine al nuovo provvedimento di reiezione dell'istanza adottato in esecuzione dell'ordinanza collegiale; l'appellante ha anche proposto un'istanza per l'esecuzione della decisione cautelare, che la Sezione ha respinto nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009.
All'udienza del 24 gennaio 2012, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile sussistenza di profili di improcedibilità rilevabili d'ufficio.
All'esito della discussione, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. L'odierno appellante, signor @@, appuntato già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di @@, ha proposto in data 19 giugno 2007 domanda di assegnazione temporanea a sede vicina al Comune di @@ (@@), ai sensi dell'art. 78, comma 6, del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, essendo stato ivi eletto consigliere comunale.
Con il ricorso di primo grado, egli ha poi impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Trento il provvedimento di diniego del chiesto avvicinamento temporaneo, ed oggi appella la sentenza con la quale il primo giudice ha respinto il predetto ricorso.
2. Tanto premesso, la Sezione rileva che l'appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa in data 17 ottobre 2008, l'Amministrazione si è nuovamente determinata sull'istanza proposta dall'appellante respingendola nuovamente con Provv. del 27 dicembre 2008 (n. 308777/C1-T-10), che l'istante non risulta avere impugnato.
Il predetto nuovo provvedimento reiettivo, non essendo accompagnato da alcuna espressa riserva all'esito del presente giudizio e seguendo a una nuova e completa valutazione discrezionale delle circostanze rappresentate nell'istanza, ha sostituito in toto il diniego oggetto dell'originaria impugnazione, e pertanto, sulla scorta della pregressa giurisprudenza della Sezione, un eventuale accoglimento dell'originaria domanda di annullamento sarebbe inidoneo a far conseguire all'istante alcuna concreta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2007, nr. 327).
Ne discende altresì, come anticipato con l'ordinanza nr. 756 del 2009 di reiezione dell'istanza di esecuzione della precedente decisione cautelare, che non possono essere presi in esame i profili di illegittimità ipotizzati dall'appellante con semplice memoria nei confronti del nuovo diniego, non potendo in alcun modo addivenirsi a declaratoria di nullità dello stesso per una pretesa violazione o elusione del precedente dictum cautelare.
3. Quanto sopra evidenziato, peraltro, non esime dal verificare incidentalmente la legittimità o illegittimità del provvedimento di diniego originariamente censurato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Infatti, allo stato non è possibile escludere che residui in capo all'istante la possibilità di future iniziative risarcitorie intese a ottenere il ristoro dei danni cagionatigli dal mancato accoglimento della domanda di avvicinamento tempestivamente formulata.
4. Sotto tale ultimo profilo il Collegio, in difformità da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene che il diniego oggetto dell'originaria impugnazione fosse manifestamente illegittimo.
4.1. Tale illegittimità non investe soltanto la qualificazione del Consiglio Comunale come organo chiamato a svolgere "funzioni meramente consultive" (affermazione la cui grossolana erroneità giuridica è stata sottolineata anche dal T.R.G.A.), ma si estende anche all'ulteriore rilievo circa il carattere "occasionale" dell'attività di tale organo ed alla conseguente carenza di prova e documentazione dell'esatta consistenza degli impegni connessi alla carica ricoperta: infatti, non solo è dato di comune esperienza che l'attività del Consiglio Comunale si svolge anche attraverso le sedute delle Commissioni consiliari, e non esclusivamente con le sedute plenarie, ma più in generale non può disconoscersi l'esigenza di mantenere un costante collegamento col territorio per chiunque, come i consiglieri comunali, sia investito di un mandato elettivo.
4.2. Al di là di ciò, la Sezione non condivide l'interpretazione data dal primo giudice al disposto dell'art. 78, comma 6, del D.P.R. n. 267 del 2000, laddove impone all'Amministrazione di valutare "con priorità" l'istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo.
Secondo la sentenza impugnata, la predetta "priorità" consisterebbe unicamente nell'obbligo di assicurare al dipendente in questione una sorta di "corsia preferenziale" in occasione delle ordinarie procedure di trasferimento e mobilità, esaminandone la posizione prima di quelle di altri dipendenti pure collocati anteriormente in graduatoria, ma tutto ciò a condizione che procedure di trasferimento siano effettivamente indette (in difetto di ciò, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione in commento).
Al contrario, la Sezione condivide il diffuso indirizzo secondo cui la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge.
Tutto ciò senza pregiudizio dell'ulteriore principio, richiamato dal primo giudice e che qui merita conferma, secondo cui la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse.
4.3. Ciò precisato, la Sezione considera evidente l'insufficienza della motivazione addotta a sostegno dell'impugnato diniego, laddove ci si limita ad affermare che "il diritto dell'eletto può essere soddisfatto anche con i relativi permessi".
Tale rilievo appare generico, soprattutto se si tiene conto della grande distanza esistente nel caso di specie fra la sede di servizio e il Comune ove era destinato a svolgersi il mandato elettivo, e inoltre il diniego non appare assistito da alcuno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell'Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.).
E che una motivazione precisa e puntuale sia necessaria, alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull'istanza de qua, dei diritti connessi all'elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.
5. I rilievi che precedono confermano, ai limitati fini che si sono più sopra precisati, la fondatezza delle doglianze di illegittimità originariamente formulate avverso il primo provvedimento di diniego.
6. In considerazione dell'esito processuale cui si è pervenuti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile l'appello;
- accerta incidentalmente, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l'illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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