Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. D.M. 18 maggio 2007.
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- Creato Mercoledì, 15 Febbraio 2012 15:05
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Ministero dell'interno
Circ. 29-12-2011 n. 17082/114/Gab.Uff.III/Prot.Civ.
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. D.M. 18 maggio 2007.
Emanata dal Ministero dell'interno, Gabinetto del ministro.
Circ. 29 dicembre 2011, n. 17082/114/Gab.Uff.III/Prot.Civ. (1).
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. D.M. 18 maggio 2007.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Gabinetto del ministro.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Si fa riferimento alle disposizioni concernenti il D.M. 18 maggio 2007. recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
Al riguardo, alla luce delle difficoltà, rappresentato anche dalle associazioni di categoria, in merito alla possibilità di completare entro il termine del 31 dicembre 2011 la registrazione delle attività sopra indicate, si comunica che il Sig. Ministro, con D.M. 28 dicembre 2011, ha autorizzato le Commissioni Comunali e Provinciali di pubblico spettacolo a proseguire, sino al 31 dicembre 2012, nell'esame esclusivamente delle istanze già presentate entro il termine del 12 dicembre 2009, data di efficacia del D.M. in oggetto.
Conseguentemente, le attività di spettacolo viaggiante, indicate al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 20 novembre 2009, potranno continuare a proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi.
Tanto per opportuna informazione e con preghiera di portare a conoscenza della presente le Amministrazioni locali interessate
Il Capo di gabinetto
Procaccini
D.M. 18 maggio 2007