Offre ai due agenti operanti 5 euro per non farsi sequestrare la minicar. Cosa si ravvisa il reato di corruzione o di oltraggio?

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 14 Febbraio 2012 18:56
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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2012) 25-01-2012, n. 3176

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
S.W. ricorre avverso la sentenza 1 febbraio 2010 della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di Salerno, ritenuta prevalente l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione alla corruzione a mesi undici di reclusione.
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta che l'offerta della complessiva somma di Euro 5 ai due agenti operanti, al fine di consentire l'omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea ad ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell'agente, funzionale all'omissione dell'atto dovuto del pubblico ufficiale.
Da ciò l'assenza dell'azione esecutiva del contestato delitto, considerato che la tenuità della somma di denaro, offerta ai due agenti operanti, pari a Euro 2,50 ciascuno, assumeva connotazioni evidenti di risibilità ed irrisorietà, con conseguente inquadrabilità della condotta nello schema dell'oltraggio.
Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generalesche le connotazioni complessive del fatto, apprezzate unitamente all'entità della somma offerta, consentano una decisione di annullamento senza rinvio della gravata sentenza.
Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità conduttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca.
Ritiene la Corte che, nella specie, l'esibizione della somma di Euro cinque, corrispondenti ad una utilità pari a Euro 2,50 per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di far loro omettere - e quindi in concreto impedire - il preannunciato provvedimento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, per la sua palese irrisorietà, possa semmai configurare il reato di oltraggio, per l'implicita offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa.
Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo antecedente alla novella L. 15 luglio 2009, n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009, la quale ha introdotto all'art. 1, la previsione del delitto di "oltraggio a pubblico ufficiale", oggi previsto e punito dall'art. 341 bis c.p..
Ne deriva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.