Sottufficiali Guardia di Finanza ..di poter fruire del beneficio della riduzione del periodo di permanenza nel grado..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 09 Febbraio 2012 11:51
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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2012, n. 421

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR gli odierni appellanti, tutti sottufficiali della Guardia di Finanza appartenenti al ruolo di Sovrintendente, esponevano di essere stati esclusi dall'elenco allegato alle aliquote di avanzamento al 31 dicembre 1998 al grado di Brigadiere capo, e a tal fine chiedevano di poter fruire del beneficio della riduzione del periodo di permanenza nel grado per conseguire il requisito d'avanzamento previsto dall'art. 66, n. 3, del D.Lgs. n. 199 del 1995. Gli esponenti domandavano quindi, ove necessario, l'annullamento della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza del 5 luglio 1999, n. 207928, delle comunicazioni interpretative del medesimo Comando del 2 aprile 1996, n. 100000/102/2-1/1/96 del 24 agosto 1999, n. 267385/1230/2, nonchè l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'iscrizione nell'elenco dei Brigadieri da includere nelle aliquote di valutazione da determinare alla data del 31 dicembre 1998. Il Tribunale ha respinto il ricorso.
I ricorrenti hanno tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Si è costituito nel giudizio il Ministero delle Finanze, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
L'appello in trattazione controverte della disciplina transitoria posta dal D.Lgs. n. 199 del 1995 che, in attuazione della delega di cui alla L. n. 216 del 1992, ha introdotto nel Corpo della Guardia di Finanza il ruolo dei Sovrintendenti.
In particolare si discute se sia applicabile agli appellanti, in possesso del grado di brigadiere ed in sede di scrutinio per avanzamento al grado di Brigadiere capo (per l'anno 1998), la norma (art. 66) che ha disposto l'inquadramento nel nuovo ruolo degli appuntati scelti con funzioni di polizia giudiziaria in servizio alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo in loro favore anche una riduzione (pari al periodo di espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria) del periodo minimo di permanenza nel grado (ordinariamente di 7 anni), necessario ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
La sentenza TAR, impugnata dai ricorrenti, ha negato detta applicabilità e contro questa tesi gli appellanti deducono un unico motivo di doglianza, argomentando che l'art. 66 c. III, del citato decreto prevederebbe il citato beneficio per la generalità dei sottufficiali e per uno qualunque degli avanzamenti in grado previsti del ruolo, quindi anche agli istanti, i quali hanno raggiunto il grado di Brigadiere, primo avanzamento successivo al grado di inquadramento iniziale (vice-brigadiere), sulla base della dell'anzianità effettivamente maturata.
Il giudice di prima istanza, confermando l'orientamento dell'amministrazione, ha invece posto in luce "il carattere assolutamente speciale dell'invocata disposizione di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 199 del 1995, che, pertanto, non può trovare applicazione al di fuori della tassativa fattispecie considerata. Tale disposizione risulta, infatti, essere stata introdotta solo in conseguenza della necessità di raccordare, all'ordinario sistema delle promozioni, la specifica disposizione transitoria che ammetteva al nuovo ruolo, in sede di prima applicazione, il personale che avesse svolto funzioni di polizia giudiziaria".
La tesi svolta dagli appellanti non può essere accolta, meritando conferma la sentenza resa dal primo giudice.
L'interpretazione della norma transitoria, in quanto tale, non può che limitare la sua applicazione del beneficio in questione (che può esser fruito una sola volta) al primo avanzamento in ruolo, essendo stata introdotta, come ben evidenzia il TAR, "solo in conseguenza della necessità di raccordare, all'ordinario sistema delle promozioni, la specifica disposizione transitoria che ammetteva al nuovo ruolo, in sede di prima applicazione, il personale che avesse svolto funzioni di polizia giudiziaria".
Gli interessati hanno, invece, raggiunto il grado di brigadiere (il primo avanzamento della carriera) senza necessità di avvalersi del predetto beneficio ma secondo l'anzianità conseguita e sostengono la fruibilità del beneficio al momento del secondo avanzamento in carriera. La tesi degli appellanti, sostenendo la fruibilità del beneficio anche in caso di avanzamenti successivi al primo, è però incompatibile con la evidenziata natura della norma che non è più applicabile agli interessati e, ove interpretata come prospettato, smentirebbe il proprio carattere transitorio di disposizione rilevante solo in sede di prima applicazione del cennato decreto.
- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore del costituito Ministero, delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro cinquemila (5.000), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.