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"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Dettagli

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231   
 Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile. (12G0017) (GU n. 32 del 8-2-2012 )  
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2012  
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
l'«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro,  come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, l'articolo  3,
comma 2 e l'articolo 305»;
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'«Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione di Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2001,   n.   343,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.  401
ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1  ove  e'  previsto  che  il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  per  lo  svolgimento  delle
finalita' del Servizio nazionale della protezione  civile,  quali  la
tutela dell'integrita' della vita, dei  beni,  degli  insediamenti  e
dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni  derivanti  da
calamita' naturali, da catastrofi e da  altri  eventi  calamitosi  si
avvalga del Dipartimento della Protezione Civile;
  Visto il decreto-legge 31  giugno  2005,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in  particolare
l'articolo 4, comma 2 laddove determina che le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed  all'articolo
5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
si applichino anche agli interventi all'estero del Dipartimento della
protezione civile;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  recante  «Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
febbraio 2009, n. 14;
  Visto l'articolo  1,  terzo  comma,  numero  22,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  recante  «Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
  Tenuto  conto  delle  attivita'  di  protezione   civile   di   cui
all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli  aspetti
di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;
  Tenuto conto della necessita' di garantire la continuita'  di  tali
attivita',  in  particolare  in  occasione  degli   eventi   di   cui
all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  all'articolo
5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze
non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;
  Considerato, altresi', che per svolgere le suddette  attivita',  in
particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il  personale
del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  necessita  di  adeguata
preparazione tecnica professionale, formazione,  addestramento  e  di
visite periodiche di sorveglianza sanitaria;
  Sentite   le   Organizzazioni   Sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso
nella seduta del 18 maggio 2011;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  dell'  8  novembre
2011;
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
il Ministro della salute;
 
                               Adotta
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non  avente  qualifica  dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un  ufficio  avente
autonomia  gestionale,  individuato  dall'organo  di  vertice   delle
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione  e  dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e  dotato
di autonomi  poteri  decisionali  e  di  spesa.  In  caso  di  omessa
individuazione, o di individuazione non  conforme  ai  criteri  sopra
indicati, il datore  di  lavoro  coincide  con  l'organo  di  vertice
medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro e' individuato nella
figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
    b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»:
      le unita' inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 e successive modificazioni ed integrazioni;
      il personale  di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto  legislativo  n.  303
del 1999 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  servizio
presso il Dipartimento della protezione civile;
      il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo
in servizio presso il Dipartimento medesimo;
      il personale in possesso di contratto a tempo determinato o  di
collaborazione coordinata e continuativa;
    c) «formazione»: processo educativo mediante il quale  trasferire
ai lavoratori conoscenze  e  procedure  utili  alla  acquisizione  di
competenze per lo svolgimento in  sicurezza  dei  rispettivi  compiti
all'interno del Dipartimento e alla identificazione,  alla  riduzione
ed alla gestione dei rischi;
    d)  «attivita'  divulgativa  e   informativa»   complesso   delle
attivita' dirette a fornire conoscenze  utili  alla  identificazione,
alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
    e)  «sorveglianza   sanitaria»   insieme   degli   atti   medici,
finalizzati alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, in  relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori  di
rischio professionali ed alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Avvertenza:
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e  305
          del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          2008, n. 101, S.O.
              «Art. 3 (Campo di applicazione). - (Omissis).
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di  cui  all'  art.  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».
              «Art. 305 (Clausola  finanziaria).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2,  dall'esecuzione
          del presente decreto, ivi compreso  quanto  disposto  dagli
          articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica.   Le   amministrazioni
          competenti  provvedono  agli  adempimenti   derivanti   dal
          presente decreto attraverso una diversa  allocazione  delle
          ordinarie risorse, umane, strumentali ed  economiche,  allo
          stato in dotazione alle medesime amministrazioni.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - La legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
              - Si riportano gli  articoli  107  e  108  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (  Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del Capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 107 (Funzioni mantenute  allo  Stato).  -  1.  Ai
          sensi dell'art. 1, comma 4,  lettera  c),  della  legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti
          relativi:
                a) all'indirizzo, promozione  e  coordinamento  delle
          attivita' delle amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e
          periferiche, delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,
          delle comunita' montane, degli enti  pubblici  nazionali  e
          territoriali e di ogni altra istituzione ed  organizzazione
          pubblica e privata presente  sul  territorio  nazionale  in
          materia di protezione civile;
                b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con  le
          regioni  interessate,   dello   stato   di   emergenza   al
          verificarsi degli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c)  alla  emanazione,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
          emergenza, per evitare situazioni di pericolo,  o  maggiori
          danni a persone o a cose,  per  favorire  il  ritorno  alle
          normali condizioni di vita nelle  aree  colpite  da  eventi
          calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
          stato di emergenza di cui alla lettera b);
                d) alla determinazione dei criteri di massima di  cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
          le attivita' industriali, civili e commerciali;
                f) alle funzione operative riguardanti:
                  1)  gli  indirizzi   per   la   predisposizione   e
          l'attuazione dei programmi di previsione e  prevenzione  in
          relazione alle varie ipotesi di rischio;
                  2) la predisposizione, d'intesa con  le  regioni  e
          gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
          di eventi calamitosi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
          c), della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  la  loro
          attuazione;
                  3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
          spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi  aerei
          degli incendi boschivi;
                  4)  lo  svolgimento  di  periodiche   esercitazioni
          relative ai piani nazionali di emergenza;
                g) la promozione  di  studi  sulla  previsione  e  la
          prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
                h) alla dichiarazione dell'esistenza  di  eccezionale
          calamita'   o   avversita'   atmosferica,   ivi    compresa
          l'individuazione, sulla base  di  quella  effettuata  dalle
          regioni, dei territori danneggiati e delle  provvidenze  di
          cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (65).
              2. Le funzioni di cui alle lettere a),  d),  e),  e  al
          numero 1) della lettera f) del  comma  1,  sono  esercitate
          attraverso intese nella Conferenza unificata.».
              «Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli  enti
          locali).  -  1.  Tutte  le  funzioni   amministrative   non
          espressamente indicate  nelle  disposizioni  dell'art.  107
          sono conferite alle  regioni  e  agli  enti  locali  e  tra
          queste, in particolare:
                a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
                  1) alla predisposizione dei programmi di previsione
          e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
          nazionali;
                  2) all'attuazione di interventi urgenti in caso  di
          crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
          eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della  legge
          24 febbraio 1992,  n.  225,  avvalendosi  anche  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                  3) agli indirizzi per la predisposizione dei  piani
          provinciali di emergenza in caso di  eventi  calamitosi  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
          1992 ;
                  4) all'attuazione degli  interventi  necessari  per
          favorire il ritorno alle normali condizioni di  vita  nelle
          aree colpite da eventi calamitosi;
                  5) allo spegnimento degli incendi  boschivi,  fatto
          salvo quanto stabilito al punto 3)  della  lettera  f)  del
          comma 1 dell'art. 107;
                  6).
                  7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
          l'utilizzo del volontariato;
                b)  sono  attribuite  alle   province   le   funzioni
          relative:
                  1) all'attuazione,  in  ambito  provinciale,  delle
          attivita' di previsione e degli interventi  di  prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,  con
          l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                  2) alla predisposizione dei  piani  provinciali  di
          emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
                  3) alla vigilanza sulla  predisposizione  da  parte
          delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
          servizi urgenti, anche di natura tecnica,  da  attivare  in
          caso di eventi calamitosi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
                c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
                  1)  all'attuazione,  in  ambito   comunale,   delle
          attivita' di previsione e degli interventi  di  prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
                  2) all'adozione di tutti i provvedimenti,  compresi
          quelli relativi alla preparazione all'emergenza,  necessari
          ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
          in ambito comunale;
                  3) alla  predisposizione  dei  piani  comunali  e/o
          intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
          di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e  alla
          cura della loro  attuazione,  sulla  base  degli  indirizzi
          regionali;
                  4)  all'attivazione   dei   primi   soccorsi   alla
          popolazione  e  degli  interventi   urgenti   necessari   a
          fronteggiare l'emergenza;
                  5) alla vigilanza sull'attuazione, da  parte  delle
          strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
                  6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
          civile a livello comunale  e/o  intercomunale,  sulla  base
          degli indirizzi nazionali e regionali.».
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge n. 15 marzo  1997,  n.  59),  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.
              - La legge 21 novembre 2000, n.  353  (Legge-quadro  in
          materia di incendi boschivi),  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 30 novembre 2000, n. 280.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          maggio 2001, n. 106, S.O.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito  dalla
          legge 9 novembre 2001, n.  401  (Disposizioni  urgenti  per
          assicurare  il  coordinamento  operativo  delle   strutture
          preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile   e   per
          migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
          civile):
              «Art. 5 (Competenze del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  in  materia  di  protezione  civile).  -  1.   Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero  il  Ministro
          dell'interno da lui delegato,  determina  le  politiche  di
          protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia
          di protezione civile,  promuove  e  coordina  le  attivita'
          delle amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato,
          delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,  degli  enti
          pubblici  nazionali  e  territoriali  e   di   ogni   altra
          istituzione ed organizzazione pubblica e  privata  presente
          sul   territorio   nazionale,   finalizzate   alla   tutela
          dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti  e
          dell'ambiente dai danni o dal pericolo di  danni  derivanti
          da calamita' naturali, da  catastrofi  e  da  altri  grandi
          eventi, che determinino situazioni di grave rischio,  salvo
          quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  e'
          istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali,  nel  cui
          ambito  la  Conferenza  unificata,  istituita  dal  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  designa  i  propri
          rappresentanti. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  emanate  le  norme   per   la   composizione   e   il
          funzionamento del Comitato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito dalla legge
          26 luglio 2005, n. 152 (Disposizioni urgenti in materia  di
          protezione civile):
              «Art. 4 (Disciplina e  potenziamento  del  Dipartimento
          della protezione civile). - (Omissis).
              2. Ferme le competenze in materia di  cooperazione  del
          Ministero degli affari esteri,  l'art.  5  della  legge  24
          febbraio 1992,  n.  225,  e  l'art.  5-bis,  comma  5,  del
          decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n.  401,  si
          applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
          della  protezione  civile,  per  quanto  di  competenza  in
          coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
          interventi di cui all'art. 11,  comma  2,  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49,  possono  essere  adottate  anche  le
          ordinanze di cui  all'art.  5,  comma  3,  della  legge  24
          febbraio  1992,  n.  225,  su  richiesta  della   Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo.».
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
              - Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
          dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14  (Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 2008, n. 304.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della  legge
          24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione   del   Servizio
          nazionale della protezione civile):
              «Art.  2  (Tipologia  degli   eventi   ed   ambiti   di
          competenze). - 1.  Ai  fini  dell'attivita'  di  protezione
          civile gli eventi si distinguono in:
                a)  eventi  naturali  o  connessi   con   l'attivita'
          dell'uomo  che   possono   essere   fronteggiati   mediante
          interventi attuabili dai  singoli  enti  e  amministrazioni
          competenti in via ordinaria;
                b)  eventi  naturali  o  connessi   con   l'attivita'
          dell'uomo che per  loro  natura  ed  estensione  comportano
          l'intervento coordinato  di  piu'  enti  o  amministrazioni
          competenti in via ordinaria;
                c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
          per intensita' ed estensione, debbono  essere  fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari.».
              «Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione  civile).  -
          1. Sono attivita' di protezione civile  quelle  volte  alla
          previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
          soccorso  delle  popolazioni  sinistrate  ed   ogni   altra
          attivita' necessaria ed indifferibile  diretta  a  superare
          l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
              2. La previsione consiste nelle attivita' dirette  allo
          studio ed alla  determinazione  delle  cause  dei  fenomeni
          calamitosi,  alla  identificazione  dei  rischi   ed   alla
          individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
          stessi.
              3. La prevenzione consiste  nelle  attivita'  volte  ad
          evitare  o  ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che   si
          verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2
          anche sulla base delle  conoscenze  acquisite  per  effetto
          delle attivita' di previsione.
              4.   Il   soccorso   consiste   nell'attuazione   degli
          interventi diretti ad assicurare alle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  di  cui  all'art.  2  ogni  forma  di  prima
          assistenza.
              5. Il superamento  dell'emergenza  consiste  unicamente
          nell'attuazione, coordinata con  gli  organi  istituzionali
          competenti, delle iniziative necessarie ed  indilazionabili
          volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa  delle  normali
          condizioni di vita.
              6.   Le   attivita'   di   protezione   civile   devono
          armonizzarsi,  in  quanto  compatibili  con  le  necessita'
          imposte dalle  emergenze,  con  i  programmi  di  tutela  e
          risanamento del territorio.».
              - Si riporta l'art. 5-bis, comma 5,del decreto-legge  7
          settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge  9  novembre
          2001,  n.  401  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il
          coordinamento  operativo  delle  strutture  preposte   alle
          attivita'  di  protezione  civile  e  per   migliorare   le
          strutture logistiche nel settore della difesa civile):
              «Art. 5-bis (Disposizioni concernenti  il  Dipartimento
          della protezione civile). - (Omissis).
              5. Le disposizioni di cui all'art.  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, si applicano anche  con  riferimento
          alla  dichiarazione  dei  grandi  eventi  rientranti  nella
          competenza  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e
          diversi da quelli  per  i  quali  si  rende  necessaria  la
          delibera dello stato di emergenza.».
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23 luglio 2003 (Individuazione  dei  datori  di  lavoro  ai
          sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  e
          successive modificazioni nell'ambito della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella Gazz. Uff.  15
          settembre 2003, n. 214.
              - Si riportano gli articoli 9-bis e  9-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 303 del 1999:
              «Art. 9-bis (Personale dirigenziale della  Presidenza).
          -  1.  In  considerazione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          attribuiti  al  Presidente,  e'  istituito  il  ruolo   dei
          consiglieri  e  dei  referendari  della  Presidenza,  ferma
          restando la disciplina dettata dal decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165.  Nel  predetto  ruolo  sono  inseriti,
          rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
              2. Le dotazioni organiche  del  personale  dirigenziale
          della Presidenza sono determinate in misura  corrispondente
          ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
          con i  provvedimenti  di  organizzazione  delle  strutture,
          emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.
              3. La Presidenza provvede alla copertura dei  posti  di
          funzione di prima e seconda fascia con personale di  ruolo,
          con   personale    dirigenziale    di    altre    pubbliche
          amministrazioni, chiamato in posizione  di  comando,  fuori
          ruolo o altra analoga posizione prevista dagli  ordinamenti
          di  provenienza,  e  con  personale  incaricato  ai   sensi
          dell'art. 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
          degli articoli 9 e 11, e'  determinata  la  percentuale  di
          posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito.  Nel
          caso di conferimento di incarichi di  livello  dirigenziale
          generale  a  dirigenti  di  seconda  fascia  assegnati   in
          posizione di prestito, non si applica  la  disposizione  di
          cui al terzo periodo dell'art. 23,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo
          le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi  esclusivamente
          la disciplina recata dal medesimo art. 18.
              4.  I  posti  di  funzione  e  le  relative   dotazioni
          organiche  possono  essere  rideterminati  con  i   decreti
          adottati ai sensi dell'art. 7.
              5. Salvo quanto previsto dai commi  7  e  8,  al  ruolo
          dirigenziale di cui al comma  1  accede  esclusivamente  il
          personale reclutato tramite pubblico  concorso  bandito  ed
          espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
          solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  E'  comunque  facolta'
          della  Presidenza,  in  sede  di  emanazione   del   bando,
          procedere   al   reclutamento   dei    dirigenti    tramite
          corso-concorso  selettivo  di  formazione  espletato  dalla
          Scuola superiore della pubblica amministrazione.
              6. In fase di prima attuazione, le dotazioni  organiche
          di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti
          di funzione istituiti con il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  23  luglio  2002,  e   successive
          modificazioni.  In  prima  applicazione  e'  riservata   al
          personale  dirigenziale  di  prestito   una   quota   delle
          dotazioni organiche di prima e di seconda  fascia  pari  al
          dieci  per  cento  dei  rispettivi   posti   di   funzione,
          determinati  ai  sensi  del  presente  comma,  fatta  salva
          l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
              7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico  del
          personale dirigenziale di cui al  comma  1  sono  inseriti,
          anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
          relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti  di  prima  e
          seconda fascia  secondo  le  disposizioni  del  regolamento
          previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002,
          n. 145, fatto salvo il diritto di  opzione  previsto  dallo
          stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio  presso  la
          Presidenza alla data di entrata in vigore del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,  n.  150,  di
          incarichi  dirigenziali  che  furono  conferiti  ai   sensi
          dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario
          sono attribuite ai dirigenti di prima e di  seconda  fascia
          successivamente al riassorbimento, nell'ambito di  ciascuna
          fascia, delle  eventuali  posizioni  soprannumerarie.  Sono
          prioritariamente inseriti nel ruolo di cui  al  comma  1  i
          dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle  allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di
          concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di
          prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione
          soprannumeraria non comporta alcun  pregiudizio  giuridico,
          economico e di carriera.
              8. Successivamente  alle  operazioni  di  inquadramento
          effettuate ai sensi del comma 7, in  prima  applicazione  e
          fino al 31 dicembre 2005, i posti  di  seconda  fascia  nel
          ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
                a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
                b) per il  venticinque  per  cento  tramite  concorso
          riservato, per titoli ed  esame  colloquio,  ai  dipendenti
          della  pubblica  amministrazione,  muniti  di  laurea,  con
          almeno  cinque  anni  di  servizio  svolti   in   posizioni
          funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto   il
          possesso del  diploma  di  laurea,  o,  in  alternativa  ai
          predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di
          laurea che del diploma di specializzazione o del  dottorato
          di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
          istituti universitari italiani  o  stranieri,  e  che,  nel
          periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio  2003,  erano
          incaricati, ai sensi dell'art. 19 del  decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  di  funzioni   dirigenziali   o
          equiparate presso strutture della Presidenza, ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;
                c) per il  venticinque  per  cento  tramite  concorso
          riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti  di
          ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
          abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del diploma di laurea e che, alla data  del  1°
          gennaio 2003, erano  in  servizio  in  strutture  collocate
          presso la Presidenza, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'
          al personale di ruolo della  Presidenza,  in  possesso  dei
          medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1°  gennaio
          2003, si trovava in posizione di  comando,  fuori  ruolo  o
          aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
                d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
          per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art.
          5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche'  in  possesso
          del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio
          2003 presso la Presidenza;
                e) per il restante dieci per cento  tramite  concorso
          riservato, per titoli ed esame  colloquio,  agli  idonei  a
          concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai
          sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
          per  il  reclutamento   di   dirigenti   dotati   di   alta
          professionalita' e che, alla  data  del  1°  gennaio  2003,
          erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate
          presso la Presidenza, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
              9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma  8  sono
          collocati  nel  ruolo  in   posizione   successiva,   anche
          soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e  per  gli
          effetti del comma 7.
              10.  E'  rimessa  alla  contrattazione  collettiva   di
          comparto  autonomo   del   personale   dirigenziale   della
          Presidenza  appartenente  al  ruolo  di  cui  al  comma   1
          l'articolazione  delle   posizioni   organizzative,   delle
          funzioni e delle connesse  responsabilita'  ai  fini  della
          retribuzione di posizione dei dirigenti.».
              «Art.  9-ter  (Istituzione  del  ruolo  speciale  della
          Protezione  civile).  -   1.   Per   l'espletamento   delle
          specifiche  funzioni  di  coordinamento   in   materia   di
          protezione  civile  sono   istituiti,   nell'ambito   della
          Presidenza, i  ruoli  speciali  tecnico-amministrativi  del
          personale dirigenziale e  del  personale  non  dirigenziale
          della Protezione civile.
              2. Il personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda
          fascia, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo presso il Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza, e' inquadrato nel  ruolo  speciale
          dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo  il  diritto
          di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della  legge  15
          luglio 2002, n. 145.
              3. Nel ruolo speciale del  personale  non  dirigenziale
          istituito al  comma  1  e'  inquadrato  il  personale  gia'
          appartenente al ruolo  speciale  ad  esaurimento  istituito
          presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre  1986,
          n. 730, nonche' il personale  delle  aree  funzionali  gia'
          appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
          alla tabella E del decreto del Presidente della  Repubblica
          5 aprile 1993, n. 106. Il  personale  non  dirigenziale  da
          inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  non   presta
          servizio presso il Dipartimento della protezione civile  ed
          il personale di cui alla tabella A allegata al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 11  luglio  2003  che
          presta servizio alla medesima data presso  il  Dipartimento
          della protezione civile  ha  facolta'  di  opzione  secondo
          modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
          di cui al comma 4.
              4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi  degli
          articoli 7, 9 e 11, si provvede alla  determinazione  delle
          dotazioni  organiche  del  personale  dei  ruoli  speciali,
          nonche' alla determinazione, in  misura  non  superiore  al
          trenta per  cento  della  consistenza  dei  predetti  ruoli
          speciali, del contingente di personale in comando  o  fuori
          ruolo  di  cui  puo'  avvalersi   il   Dipartimento   della
          protezione civile.
              5. Sono contestualmente abrogati il ruolo  speciale  ad
          esaurimento istituito presso la Presidenza ai  sensi  della
          legge 28  ottobre  1986,  n.  730,  nonche'  il  ruolo  del
          Servizio sismico  nazionale  di  cui  alla  tabella  E  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1993,  n.
          106.
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo, l'art. 10 della legge 16  gennaio  2003,
          n. 3, si applica anche al personale  inquadrato  nei  ruoli
          della Presidenza istituiti sulla base  di  norme  anteriori
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto  personale
          risulti in possesso dei  requisiti  indicati  all'art.  38,
          comma 4, della medesima legge.».

                               Art. 2
 
 
                        Campo di applicazione
 
  1. Il presente regolamento  si  applica  al  personale  cosi'  come
definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso
personale sia impegnato in attivita' di protezione  civile  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede  di
servizio  e  poste  in  essere  per  fronteggiare   eventi   di   cui
all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Note all'art. 2:
              - Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata  legge
          n. 225 del 1992  e  dell'art.  5-bis,  comma  5,del  citato
          decreto-legge n. 343 del 2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.

          
        
      
    
    
      Art. 3
 
 
                        Particolari esigenze
 
  1. Le peculiarita' che caratterizzano le  attivita'  del  personale
del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  impegnato,   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in  particolare
negli eventi di cui all'articolo 2  della  legge  n.225  del  1992  e
all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7  settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401,  sono  individuate  principalmente,  nei  seguenti  elementi  ed
aspetti:
    tempestivita' dell'intervento al fine  di  tutelare  l'integrita'
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente  dai  danni  o  dal
pericolo di danni;
    possibilita' di intervento in contesti di rischio  prevedibili  e
dalle conseguenze preventivamente valutabili;
    possibilita' di intervento immediato anche in contesti di rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
    flessibilita' di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza
e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di  una  possibile
contestuale esiguita'  dei  tempi  disponibili  per  l'adeguamento  e
l'ottimizzazione  delle  risorse   necessarie   a   fronteggiare   la
situazione in atto;
    esigenza di operare con la  necessaria  flessibilita'  in  ordine
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte  da  operare
in materia di prevenzione e protezione, pur osservando  ed  adottando
sostanziali e  concreti  criteri  operativi  in  grado  di  garantire
l'adozione di appropriate misure di autotutela.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Note all'art. 3:
              - Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata  legge
          n. 225 del 1992  e  dell'art.  5-bis,  comma  5,del  citato
          decreto-legge n. 343 del 2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.

          
        
      
    
    
    
    
   
    Art. 4
 
 
                      Misure generali di tutela
 
  1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione
civile svolge la  propria  attivita'  di  istituto,  le  norme  e  le
prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,  contenute
nel  decreto  legislativo  9  aprile  2008   n.   81   e   successive
modificazioni ed integrazioni,  sono  applicate,  ferma  restando  la
necessita' di garantire la protezione e  la  tutela  della  salute  e
della sicurezza del  personale  stesso,  in  modo  da  assicurare  la
continuita' delle attivita' di protezione civile di cui  all'articolo
3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare  in  occasione
degli  eventi  di  cui  all'articolo  2  della   medesima   legge   e
all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401.
  2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo  15
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81   e   successive
modificazioni ed integrazioni  in  relazione  all'espletamento  delle
funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
le finalita' di protezione e tutela della salute  e  della  sicurezza
del personale sono perseguite attraverso:
    a) corsi di formazione  impartiti  da  docenti  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla normativa  vigente,  appartenenti  ad  enti,
amministrazioni, istituti di  formazione  competenti  in  materia  di
sicurezza,  scenari  di  rischio  e  comportamenti  di  autotutela  e
autoprotezione, affinche' sia assicurata la capacita' di  iniziativa,
consapevole della natura  e  quantita'  dei  pericoli  connessi  alla
specificita' dell'attivita' svolta;
    b)  attivita'  divulgativa  e  informativa   sulle   disposizioni
interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
    c) attivita' addestrative periodiche;
    d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6  del  presente
regolamento;
    e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7.
  3.  La  formazione,  l'informazione  e  l'addestramento   ricevuti,
l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
nonche' l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  ai
sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli  5,  6  e  7,
assicurano  la  piena   capacita'   operativa   del   personale   del
Dipartimento della protezione civile.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Note all'art. 4:
              - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 81
          del 2008, si veda nelle note alle premesse.
              - Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata  legge
          n. 225 del 1992  e  dell'art.  5-bis,  comma  5,del  citato
          decreto-legge n. 343 del 2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008:
              «Art. 15 (Misure generali di tutela). -  1.  Le  misure
          generali di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
                a) la valutazione di tutti i rischi per la  salute  e
          sicurezza;
                b) la programmazione della prevenzione, mirata ad  un
          complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
          condizioni   tecniche   produttive   dell'azienda   nonche'
          l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione
          del lavoro;
                c) l'eliminazione dei rischi  e,  ove  cio'  non  sia
          possibile, la loro riduzione al minimo  in  relazione  alle
          conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
                d)    il    rispetto    dei    principi    ergonomici
          nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei  posti
          di  lavoro,  nella  scelta  delle  attrezzature   e   nella
          definizione  dei  metodi  di  lavoro   e   produzione,   in
          particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
          lavoro monotono e di quello ripetitivo;
                e) la riduzione dei rischi alla fonte;
                f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio'
          che non lo e', o e' meno pericoloso;
                g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori
          che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
                h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
          biologici sui luoghi di lavoro;
                i) la priorita' delle misure di protezione collettiva
          rispetto alle misure di protezione individuale;
                l) il controllo sanitario dei lavoratori;
                m) l'allontanamento del  lavoratore  dall'esposizione
          al rischio per motivi sanitari inerenti la  sua  persona  e
          l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
                n)  l'informazione  e  formazione  adeguate   per   i
          lavoratori;
                o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti
          e i preposti;
                p)  l'informazione  e  formazione  adeguate   per   i
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
                q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
                r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
                s)   la   partecipazione    e    consultazione    dei
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
                t) la programmazione delle misure ritenute  opportune
          per garantire il miglioramento nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza,  anche  attraverso  l'adozione  di   codici   di
          condotta e di buone prassi;
                u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
          soccorso,  di  lotta  antincendio,   di   evacuazione   dei
          lavoratori e di pericolo grave e immediato;
                v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
                z)   la   regolare    manutenzione    di    ambienti,
          attrezzature,  impianti,  con   particolare   riguardo   ai
          dispositivi di sicurezza in  conformita'  alla  indicazione
          dei fabbricanti.
              2. Le misure relative  alla  sicurezza,  all'igiene  ed
          alla salute durante il lavoro non  devono  in  nessun  caso
          comportare oneri finanziari per i lavoratori.».

          
        
      
    
    
    
    
   
    
Art. 5
 
 
              Formazione, informazione ed addestramento
 
  1.  Al  datore  di  lavoro   incombe   l'obbligo   di   formazione,
informazione ed addestramento sul corretto utilizzo  dei  dispositivi
di  protezione  individuale,  nonche'   il   controllo   della   loro
conformita'. Incombe  inoltre  al  datore  di  lavoro  l'accertamento
dell'idoneita' del personale abilitato  all'uso  ed  alla  conduzione
degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  entro   90   giorni   dalla
predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8,  comma  2  del
presente regolamento, con decreto del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione
ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei  dispositivi
di protezione individuale.

      
    
    
    
    
                               Art. 6
 
 
                       Sorveglianza sanitaria
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le  funzioni
di Medico competente sono svolte  dal  Medico  competente  presso  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  possesso  dei  titoli  e
requisiti di cui all'articolo 38 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il
Medico competente presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale  del
Dipartimento della protezione civile, impegnato  nelle  attivita'  di
cui all'articolo 2 del presente regolamento.
  3.  Quando   per   lo   svolgimento   di   specifici   accertamenti
medico-clinici, strumentali e di laboratorio  relativi  all'attivita'
di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione  di  cui
il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in
possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante  convenzione,
da  medici  aventi  la  specializzazione  richiesta  o  da  strutture
sanitarie qualificate.
  4. Nei casi emergenziali,  la  comunicazione  degli  infortuni  sul
lavoro  viene  inoltrata  all'Autorita'  competente  ai  sensi  della
normativa vigente.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Note all'art. 6:
              - Si riporta l'art. 38 del citato  decreto  legislativo
          n. 81 del 2008:
              «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).  -
          1.  Per  svolgere  le  funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
                a) specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
                b) docenza in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale o in  igiene  industriale  o  in  fisiologia  e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
                c) autorizzazione di  cui  all'art.  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
          in medicina legale;
                d-bis)  con  esclusivo  riferimento  al   ruolo   dei
          sanitari  delle   Forze   Armate,   compresa   l'Arma   dei
          carabinieri, della Polizia di  Stato  e  della  Guardia  di
          Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
          lavoro per almeno quattro anni.
              2. I medici in possesso dei titoli di cui al  comma  1,
          lettera d), sono tenuti  a  frequentare  appositi  percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali. I soggetti di cui al precedente periodo  i  quali,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino  di
          avere svolto tali attivita' per almeno  un  anno  nell'arco
          dei tre anni anteriori all'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le  medesime
          funzioni. A tal fine sono tenuti a  produrre  alla  Regione
          attestazione   del    datore    di    lavoro    comprovante
          l'espletamento di tale attivita'.
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di   medico
          competente e' altresi' necessario partecipare al  programma
          di educazione continua in medicina  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,   n.   229,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore al 70  per  cento  del  totale  nella  disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
              4. I medici in possesso dei titoli e dei  requisiti  di
          cui al presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco  dei
          medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali.».

          
        
      
    
    
                      Art. 7
 
 
Vestiario,  strumenti  e  attrezzature  di  lavoro,  dispositivi   di
                       protezione individuali
 
  1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore
di lavoro ed utilizzati  in  ragione  della  specifica  tipologia  di
rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  lett.  d)  del  decreto
legislativo 9  aprile  2008  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi puo' avvenire anche sulla
base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione
civile si puo'  avvalere  della  specifica  competenza  degli  organi
tecnici di controllo, aventi  compiti  in  materia  di  tutela  della
sicurezza e  salute  nei  luoghi  di  lavoro,  per  le  attivita'  di
accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.
  2. Al personale del Dipartimento della protezione civile  e'  fatto
obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti
dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio.
In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del  decreto-legge  7  settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari  di  rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e,
quindi, in ragione di cio' non oggetto di  specifiche  iniziative  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del  comma  3  del  medesimo
articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere  idonei
i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di  lavoro
e gia' in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Note all'art. 7:
              - Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera d), del citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008:
              «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro   e   del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
          e dirigono le stesse attivita' secondo  le  attribuzioni  e
          competenze ad essi conferite, devono:
              (Omissis).
                d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente;».
              - Per il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.  225
          del  1992   e   dell'art.   5-bis,   comma   5,del   citato
          decreto-legge n. 343 del 2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.

          
        
      
    
    
    
    
                 Art. 8
 
 
                       Valutazione dei rischi
 
  1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei  rischi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.  81  del  2008  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1   del   presente
regolamento, il datore di lavoro  ottempera  all'obbligo  di  cui  al
comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla  pubblicazione
del   presente   regolamento,   di   apposite   procedure   operative
specificatamente predisposte per tipologia  di  evento  emergenziale,
elaborate anche sulla base delle  pregresse  esperienze  di  gestione
delle attivita' sopra richiamate, in  relazione  alle  condizioni  di
rischio presumibili e  alla  tipologia  di  evento,  individuando  le
misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la  salute
e  la  sicurezza  del  personale.  Dette  procedure  sono  portate  a
conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.
  3. Le sedi  provvisorie  di  servizio  e  le  aree  operative,  ivi
comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza
alla  popolazione,  in  cui  il  personale  del  Dipartimento   della
protezione civile e' impegnato  nei  casi  di  cui  al  comma  2  non
costituiscono luoghi di  lavoro  ai  sensi  del  Titolo  II  e  dell'
Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  4. Nelle attivita' di formazione, addestramento ed esercitazioni  a
cui il  personale  e'  chiamato  a  partecipare,  l'obbligo  previsto
dall'articolo 17, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
ottemperato con le stesse modalita' di cui al comma  2  del  presente
articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attivita'  del  presente
comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi  del  Titolo  II  e
dell'Allegato IV del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni ed integrazioni. Tali  attivita'  devono  in
ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite
dal  Dipartimento  della  protezione  civile,   soltanto   dopo   una
preventiva pianificazione e garantendo l'informazione  del  personale
sulla natura dei rischi e sulle attivita' da compiere.
  5. Nelle attivita' di cui all'articolo 3 della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti  che  non  hanno
alcun rapporto  di  impiego  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di  compiti
di coordinamento ed indirizzo, non e' responsabile  delle  violazioni
commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di  lavoro,  dal
personale coordinato e, nei  confronti  del  predetto  personale,  e'
esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono  a  carico  dei
soggetti titolari delle  posizioni  di  garanzia  nei  confronti  del
personale operante, cosi' come individuati dai rispettivi ordinamenti
e dalle specifiche disposizioni di settore.
  6. Nei casi in cui il  personale  sia  impegnato  in  attivita'  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della  legge  24  febbraio
1992, n.  225,  poste  in  essere  per  fronteggiare  eventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della  medesima  legge,  ai  fini
dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2,  il  datore  di
lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza
del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo  dei
rischi peculiari che si  sono  presentati  nel  corso  dell'attivita'
svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione  che  possono
essere adottate in occasione di  analoghe  successive  situazioni.  I
competenti  uffici  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  in
collaborazione con il Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),  del  decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  h),  del  medesimo  decreto  legislativo,  effettuano  e
valutano i resoconti delle  attivita'  svolte  durante  le  attivita'
emergenziali, analizzando le criticita' riscontrate,  soprattutto  in
occasione di infortuni, e apportando  modifiche  di  volta  in  volta
migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Note all'art. 8:
              - Il Titolo II del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, reca: «Luoghi di lavoro».
              - L'allegato IV del citato decreto  legislativo  n.  81
          del 2008, reca: «Requisiti dei luoghi di lavoro».
              - Si riporta l'art. 2, comma 1,  lettera  f),  e  h)  e
          l'art.  17,  comma  1,  lettera  a),  del  citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008:
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per:
              (Omissis).
                f)  «responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e
          protezione»: persona in  possesso  delle  capacita'  e  dei
          requisiti professionali di cui all'art.  32  designata  dal
          datore  di  lavoro,  a  cui  risponde,  per  coordinare  il
          servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
                h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
          titoli e dei requisiti formativi  e  professionali  di  cui
          all'art.  38,  che  collabora,  secondo   quanto   previsto
          all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
          valutazione dei rischi ed  e'  nominato  dallo  stesso  per
          effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli  altri
          compiti di cui al presente decreto;».
              «Art.  17  (Obblighi   del   datore   di   lavoro   non
          delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare  le
          seguenti attivita':
                a)  la  valutazione  di  tutti  i   rischi   con   la
          conseguente elaborazione del documento  previsto  dall'art.
          28;».
              - Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata  legge
          n. 225 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

          
        
      
    
    
    
    
   
    
                               Art. 9
 
 
Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto  legislativo  9
                          aprile 2008 n. 81
 
  1. Nelle attivita' di cui al titolo IV del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,  poste
in  essere  dalle  strutture  coordinate   dal   Dipartimento   della
protezione civile, in attivita'  poste  in  essere  per  fronteggiare
eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza  e  speditezza,
anche con affidamenti eccezionali, che non  consentono  la  redazione
preliminare ne' del progetto di tali interventi ne' del  Piano  della
sicurezza e coordinamento. In tal caso la  committenza  e'  esonerata
dalla redazione del Piano  della  sicurezza  e  coordinamento  ma  e'
tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la  sicurezza  in
fase di esecuzione che provvede a  coordinare  lo  svolgimento  delle
varie attivita' di  competenza.  Il  Coordinatore  per  la  sicurezza
assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti.
Il Coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  sebbene
esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e  coordinamento,
e' tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo
91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81
e successive modificazioni ed integrazioni, anche se  successivamente
alla realizzazione dell'opera prevista.
  2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi
di cui al comma 1, in considerazione dei  compiti  e  delle  mansioni
affidatigli ai sensi  dell'articolo  92  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  al
fine di rendere piu' efficace la  propria  azione  di  coordinamento,
tenuto conto dell'esigenza di assicurare una  presenza  piu'  assidua
nel cantiere, puo' limitare le procedure di cui al citato articolo 92
alla sola  verbalizzazione  delle  situazioni  di  rischio  grave  ed
imminente  ovvero  passibili  di  sospensione  delle  attivita'   del
cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonche' da
rischi interferenti tra le diverse imprese.
  3. Nei casi di cui al comma 1 del presente  articolo,  la  notifica
formale prevista dall'articolo 99 del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere
inoltrata all'organo di vigilanza  anche  successivamente  all'inizio
dei lavori, purche' si provveda a darne  informazione  con  qualsiasi
mezzo,  appena  possibile,  in   ragione   della   particolarita'   e
peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo  scenario
di emergenza.
  4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle  attivita'  di
assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui  all'articolo  2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi  temporanei  destinati
al  coordinamento  e  alla  gestione  dei  medesimi  eventi,  non  si
considerano cantieri temporanei e mobili ex  Titolo  IV  del  decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  Il presente decreto e' inviato per la registrazione  ai  competenti
organi di controllo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 novembre 2011
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Monti
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Fornero
 
 
                      Il Ministro della salute
                              Balduzzi
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 205

      
    
    
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                      Note all'art. 9:
              - Il Titolo IV del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, reca: «Cantieri temporanei o mobili».
              - Per il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.  225
          del 1992, si veda nelle note alle premesse.
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  91,  comma  1,
          lettera b), 92 e 99 del citato decreto  legislativo  n.  81
          del 2008:
              «Art.   91   (Obblighi   del   coordinatore   per    la
          progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera  e
          comunque  prima  della  richiesta  di  presentazione  delle
          offerte, il coordinatore per la progettazione:
              (Omissis).
                b)   predispone   un    fascicolo    adattato    alle
          caratteristiche dell'opera, i cui contenuti  sono  definiti
          all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai  fini
          della prevenzione e della protezione dai  rischi  cui  sono
          esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche  norme
          di buona tecnica e dell'allegato  II  al  documento  UE  26
          maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto  nel  caso  di
          lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art.  3,  comma
          1,  lettera  a)  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380.».
              «Art. 92 (Obblighi del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori). - 1. Durante la realizzazione  dell'opera,  il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
                a) verifica, con opportune azioni di coordinamento  e
          controllo,   l'applicazione,   da   parte   delle   imprese
          esecutrici e dei lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni
          loro pertinenti contenute  nel  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento di cui  all'art.  100,  ove  previsto,  e  la
          corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
                b)  verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo   di
          sicurezza,  da  considerare  come  piano  complementare  di
          dettaglio del piano di sicurezza  e  coordinamento  di  cui
          all'art. 100, assicurandone la coerenza  con  quest'ultimo,
          ove  previsto,  adegua  il  piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento di cui  all'art.  100,  ove  previsto,  e  il
          fascicolo di cui all'art.  91,  comma  1,  lettera  b),  in
          relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali
          modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese
          esecutrici dirette a migliorare la sicurezza  in  cantiere,
          verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
          i rispettivi piani operativi di sicurezza;
                c) organizza tra i datori di lavoro, ivi  compresi  i
          lavoratori autonomi, la cooperazione  ed  il  coordinamento
          delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
                d) verifica l'attuazione  di  quanto  previsto  negli
          accordi tra le parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il
          coordinamento  tra   i   rappresentanti   della   sicurezza
          finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
                e) segnala  al  committente  o  al  responsabile  dei
          lavori, previa contestazione  scritta  alle  imprese  e  ai
          lavoratori  autonomi  interessati,  le  inosservanze   alle
          disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e  97,  comma  1,  e
          alle prescrizioni  del  piano  di  cui  all'art.  100,  ove
          previsto,   e   propone   la   sospensione   dei    lavori,
          l'allontanamento delle imprese o  dei  lavoratori  autonomi
          dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel  caso  in
          cui il committente o il responsabile dei lavori non  adotti
          alcun provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza
          fornire   idonea   motivazione,   il    coordinatore    per
          l'esecuzione  da'  comunicazione   dell'inadempienza   alla
          azienda  unita'   sanitaria   locale   e   alla   direzione
          provinciale del lavoro territorialmente competenti;
                f) sospende, in caso di pericolo grave  e  imminente,
          direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino  alla
          verifica  degli  avvenuti  adeguamenti   effettuati   dalle
          imprese interessate.
              2.  Nei  casi  di  cui  all'art.  90,   comma   5,   il
          coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere  i  compiti
          di cui al comma 1,  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento e predispone il fascicolo,  di  cui  all'art.
          91, comma  1,  lettere  a)  e  b),  fermo  restando  quanto
          previsto al secondo periodo della medesima lettera b).».
              «Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il committente  o
          il responsabile dei lavori, prima dell'inizio  dei  lavori,
          trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria  locale  e   alla
          direzione   provinciale   del    lavoro    territorialmente
          competenti la notifica preliminare elaborata  conformemente
          all'allegato XII, nonche' gli eventuali  aggiornamenti  nei
          seguenti casi:
                a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3;
                b)   cantieri   che,   inizialmente   non    soggetti
          all'obbligo di notifica, ricadono nelle  categorie  di  cui
          alla lettera a) per effetto  di  varianti  sopravvenute  in
          corso d'opera;
                c) cantieri in cui  opera  un'unica  impresa  la  cui
          entita' presunta di lavoro non  sia  inferiore  a  duecento
          uomini-giorno.
              2. Copia della notifica deve essere affissa in  maniera
          visibile presso il  cantiere  e  custodita  a  disposizione
          dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
              3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
          costruzioni in attuazione  dell'art.  51  possono  chiedere
          copia dei dati relativi alle notifiche  preliminari  presso
          gli organi di vigilanza.».

   

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