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Indennità antitubercolari. Inps Circ. 3-2-2012 n. 15

Dettagli

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 3-2-2012 n. 15
Indennità antitubercolari.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 3 febbraio 2012, n. 15 (1).

Indennità antitubercolari.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

 

      

Ai
    

Dirigenti centrali e periferici
      

Ai
    

Responsabili delle Agenzie
      

Ai
    

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
      

Al
    

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
    

Al
    

Presidente
      

Al
    

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
      

Al
    

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
      

Al
    

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
      

Ai
    

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
      

Al
    

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
      

Ai
    

Presidenti dei comitati regionali
      

Ai
    

Presidenti dei comitati provinciali
        

 

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della L. n. 419/1975 e art. 2, comma 2, della L. n. 88/1987) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.M. 18 gennaio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2012, pari rispettivamente all'1,6% dal 1° gennaio 2011 (in luogo della misura provvisoria dell'1,4% di cui al D.M. 19 novembre 2010) e al 2,6% dal 1° gennaio 2012 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2011 e per il 2012, gli importi delle seguenti indennità:


      

1°gennaio 2011
    

1° gennaio 2012

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
    

€ 12,26
    

€ 12,58

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della L. n. 419/1975.
    

€ 6,14
    

€ 6,30

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
    

€ 20,44
    

€ 20,97

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della L. n. 419/1975 (giornaliera).
    

€ 10,23
    

€ 10,49

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
    

€ 82,46
    

€ 84,60
        


La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di € 12,58, dovrà essere erogata quest'ultima.


Il Direttore generale

Nori

 

D.M. 18 gennaio 2012, art. 1
D.M. 18 gennaio 2012, art. 2
D.M. 19 novembre 2010
L. 6 agosto 1975, n. 419, art. 4
L. 4 marzo 1987, n. 88, art. 2
L. 14 dicembre 1970, n. 1088, art. 1

   

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