Guardia di Finanza - ..anche se per il personale militare e delle forze di polizia tossicodipendente è previsto l'accesso ai benefici ..

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 05 Febbraio 2012 09:58
Visite: 2517




FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 190

Fatto Diritto P.Q.@@
Svolgimento del processo
Il ricorrente, Maresciallo della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con il provvedimento di perdita del grado per rimozione, per avere intrattenuto dal 2000 al 2007 rapporti di frequentazione con un soggetto implicato in vicende relative al traffico ed alla spaccio di sostanze stupefacenti, dal quale il ricorrente è risultato avere, in diverse occasioni, ricevuto quantitativi di sostanze stupefacenti per uso personale.
Con il ricorso in epigrafe il Mar. @@ ha impugnato il provvedimento citato, assumendone l'illegittimità per insussistenza dei fatti ascrittigli, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta e chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti.
Si è costituita l'Amministrazione intimata ed ha eccepito l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Con ordinanza cautelare n. 4404 del 2008 il Tribunale, stimando, in base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, l'insufficienza degli elementi istruttori su cui fonda il provvedimento impugnato, ne disponeva la sospensione cautelare; l'ordinanza veniva però annullata dal Consiglio di Stato.
Alla pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione nel merito.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il provvedimento impugnato è motivato in relazione all'uso di sostanze stupefacenti da parte del militare e alla frequentazione ripetuta con un soggetto sottoposto a procedimento penale per traffico e spaccio di droghe.
Le predette circostanze di fatto, e in particolare l'uso non occasionale di sostanze stupefacenti da parte del @@, risultano indicate in maniera articolata nella parte motiva del provvedimento impugnato in relazione ai diversi elementi istruttori raccolti in seno al procedimento disciplinare e fatti oggetto dell'apprezzamento del competente organo disciplinare.
La determinazione disciplinare assunta prende infatti le mosse dalle risultanze delle attività di indagine di polizia giudiziaria e, in particolare, dai verbali di trascrizione integrale delle intercettazioni telefoniche, dalle quali risultano in maniera in equivoca i rapporti del ricorrente con il sig. @@@@ ( il quale forniva al ricorrente le sostanze stupefacenti) , e dal verbale di spontanee dichiarazioni rese dallo stesso sig. @@, il quale ha fatto riferimento alla frequentazione amicale con il @@ al quale forniva le sostanze stupefacenti per l'uso personale anche in sua stessa presenza (dichiarazioni confermate dal @@ in occasione dell'udienza di convalida del suo arresto, come risulta dal relativo verbale).
Le riferite circostanze hanno costituito oggetto di conferma, in seno al procedimento penale a carico del @@, anche in base alle dichiarazioni di altri soggetti a conoscenza dei rapporti di frequentazione intercorrenti fra i due.
Nel procedimento disciplinare, poi, gli elementi istruttori così assunti hanno costituito oggetto di apprezzamento e valutazione autonoma, in relazione alla loro specifica rilevanza in ordine alla violazione degli obblighi gravanti su un militare della Guardia di Finanza.
E' stato altresì correttamente ritenuta l'irrilevanza degli accertamenti di natura tossicologica prodotti dall'incolpato, e dai quali è risultata la mancata assunzione di cocaina da parte del @@, attesa la loro risalenza ad un periodo di tempo molto posteriore rispetto all'epoca dei fatti oggetto di apprezzamento e considerato che i test espletati ( drug test ed esame del capello) possono verificare l'assunzione di cocaina per un periodo non superiore ai novanta giorni precedenti le prove di laboratorio.
Alla stregua delle superiori considerazioni sono da ritenersi quindi infondate le censure relative all'eccesso di potere per la presunta insussistenza dei fatti ascritti al ricorrente e per l'asserita inadeguatezza dell'istruttoria espletata a suo carico in seno al procedimento disciplinare.
Quanto poi alla dedotta violazione del principio di proporzionalità della sanzione, il Collegio rileva che - in linea di principio, e considerata l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate - non è illogica, nè irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di sostanza stupefacente, tenuto conto anche dell'appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto, fra l'altro, al contrasto allo spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8352).
Né il Collegio sottace che questa stessa Sezione ha anche avuto modo di evidenziare che, se il consumo di sostanze stupefacenti costituisce - per l'appunto - per il militare del Corpo della Guardia di Finanza violazione degli obblighi assunti con il giuramento e giustifica la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ciò deve comunque avvenire nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l'addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all'addebito, in ipotesi, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica (cfr. al riguardo Cons. Stato IV, 18 febbraio 2010 n. 939).
E" infatti incontrovertibile che entrambe le violazioni costituiscono un vulnus al giuramento prestato e che, peraltro, l'assunto secondo cui entrambe devono essere punite con la massima sanzione (id est, quella espulsiva), come se il vulnus fosse di identico livello in entrambi i casi, si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo ontologicamente diversa, nelle due ipotesi, l'incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo, nelle due ipotesi considerate (cfr. Cons. Stato IV. 30 agosto 2011 n. 4872).
Nondimeno, nel caso in esame, il contestato consumo di stupefacente da parte del @@. non può reputarsi del tutto occasionale, ma va ricondotto ad un vero e proprio stile di vita da lui assunto per un consistente lasso di tempo con la ripetuta frequentazione con il @@, e da lui dismesso solo per effetto della denuncia inoltrata a suo carico: stile che, pertanto, non risulta per certo conforme ai doveri da lui assunti con il giuramento prestato.
In conseguenza di ciò, pertanto, la decisione dell'Amministrazione di destituire dal servizio il ricorrente non può reputarsi carente nella motivazione né contraria al principio di proporzione fra il fatto ascrittogli e la sanzione irrogata.
Con ultimo ordine di motivi di impugnazione, il ricorrente reputa violato l'art 124 del T.U.approvato con @@P.R. n. 309 del 1990.
L'art. 124, così come vigente all'epoca dei fatti di causa, disponeva quanto segue: "1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeuticoriabilitative e socioassistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeuticoriabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della L. 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonchè quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della L. 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio"
Per effetto dell'art. 2268, comma 1, del @@Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è stato quindi modificato proprio il comma 4 dell'articolo testè riportato, per cui - ad oggi- "sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della L. 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio".
Da tutto quanto sin qui esposto agevolmente si ricava comunque la conseguenza per cui, anche se per il personale militare e delle forze di polizia tossicodipendente è previsto l'accesso ai benefici dell'aspettativa per motivi di salute nel periodo @@ possibile al fine del proprio recupero, nondimeno ciò non implica che il comportamento del personale medesimo possa essere esente da valutazioni dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza al fine dell'irrogazione di sanzioni di stato, ivi incluse quelle espulsive ( cfr. in senso conforme Cons. Stato IV, 30 agosto 2011 n. 4872).
Le pur innegabili e sopravvenute circostanze riferite dal ricorrente e costituite dal suo conseguito recupero e dalla comprovata astensione dall'assunzione di stupefacenti risultano dunque nel loro insieme irrilevanti rispetto all'apprezzamento operato dall'Amministrazione in ordine all'intrinseca gravità dell'illecito disciplinare commesso, tale comunque da impedire la ricostituzione di un rapporto di fiducia tra il Corpo e l'incolpato in considerazione dell'estrema rigorosità del comportamento richiesto al suo personale; e ciò anche per la necessaria reputazione e affidabilità che il Corpo medesimo deve riscuotere presso la generalità dei consociati.
La richiamata disciplina, peraltro, riguarda specificamente le forze di polizia ad ordinamento militare, cosicchè ogni riferimento a diverse discipline riguardante forze diverse risulta manifestamente recessivo.
Conclusivamente il ricorso va rigettato perché infondato.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.
P.Q.@@
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.