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Polizia di Stato - Concorso 907 posti - Esclusione - Ricorso -

Dettagli



T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 16-01-2012, n. 429
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 febbraio 2010 e depositato presso il TAR Puglia, Sez. Staccata di Lecce, il successivo 5 marzo 2010, il ricorrente impugna il decreto n. 333-B/12 E.2.08, datato 3.12.2009 e notificato il successivo 16.12.2009, con il quale il Ministero dell'Interno lo ha escluso dal concorso pubblico per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 16 della L. 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, indetto con D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. del 28.11.2008, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed, in particolare, la graduatoria come formatasi a seguito delle prove espletate.

In particolare, il ricorrente espone che:

- in data 11 dicembre 2008, presentava domanda per partecipare al concorso di cui sopra;

- in esito alle prove, "veniva riconosciuto idoneo collocandosi in posizione utile in graduatoria";

- in data 16 dicembre 2009, gli veniva notificato il decreto n. 333-B/12 E.2.08 di esclusione dal concorso per aver presentato "domanda di partecipazione ai concorsi indetti, nello stesso anno, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo di Polizia Penitenziaria", ai sensi dell'art. 2, comma 4, del bando di concorso, e ciò nonostante non avesse partecipato alle prove dei concorsi in questione, già tenute prima dello svolgimento delle varie fasi del concorso oggetto del presente gravame.

Avverso il su detto provvedimento di esclusione e la graduatoria in seguito approvata il ricorrente insorge, deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 3 L. n. 241 del 1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA' MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR PARTECIPATIONIS". L'avviso di avvio del procedimento avrebbe consentito al ricorrente di comunicare la mancata partecipazione agli altri concorsi, al pari di altri partecipanti poi "ammessi in graduatoria". Attraverso la mancata partecipazione agli altri concorsi, il ricorrente ha rinunciato alle domande presentate nell'anno 2008 e, dunque, si è posto nelle medesime condizioni dei soggetti che non avevano presentato altre domande, determinando l'impossibilità della norma di operare - nel concreto - per il raggiungimento del fine che l'ha ispirata.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO AL LAVORO.

CONTRADDITTORIATA' DEL COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA, posto che due candidati nelle medesime condizioni del ricorrente sono stati ammessi in graduatoria, "anche se con riserva".

Con atto depositato in data 6 marzo 2010 si è costituito il Ministero dell'Interno, il quale - nel prosieguo e precisamente in data 10 marzo 2010 - ha presentato istanza di regolamento di competenza nonché prodotto documenti.

In esito all'adesione del ricorrente a tale istanza, il fascicolo è stato trasmesso a questo Tribunale, dinanzi al quale le parti si sono costituite ed hanno prodotto documenti e memorie.

Con ordinanza n. 1908 del 30 aprile 2010, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4623/2010 essenzialmente in ragione della carenza di periculum in mora.

Con successiva ordinanza n. 4851 del 30 maggio 2011 la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria impugnata.

A tale incombente il ricorrente ha provveduto nei termini e secondo le modalità prescritte, così come risulta dalla documentazione prodotta in data 26 luglio 2011.

All'udienza pubblica del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio - re melius perpensa rispetto alla precedente fase cautelare e, comunque, in linea con sentenze già emanate dalla Sezione (cfr., tra le altre, 17 dicembre 2010, n. 36517) - ritiene che il ricorso sia fondato e, pertanto, vada accolto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con cui è stato escluso dal concorso pubblico per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 21 novembre 2008, per "aver presentato nell'anno 2008, domanda di partecipazione ai concorsi pubblici nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo di Polizia Penitenziaria", e della graduatoria in seguito approvata.

A tale fine denuncia, tra l'altro, eccesso di potere, illogicità manifesta e disparità di trattamento in quanto sostiene che, avendo previamente rinunciato ai concorsi di cui sopra (mediante mancata presentazione alle relative prove rispettivamente in data 30 aprile 2008 e 18 novembre 2008, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso), il provvedimento impugnato ha - in definitiva - realizzato un effetto "diverso da quello enunciato e posto formalmente a fondamento di esso", palesando una volontà amministrativa "ispirata ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella prevista dalla legge e dalla natura dell'atto medesimo".

Tale censura è meritevole di condivisione.

2.1. Al riguardo, è opportuno ricordare che il provvedimento impugnato risulta adottato in applicazione dell'art. 2, comma 4, del bando di concorso indetto con il D.M. 21 novembre 2008, il quale così prescrive: "I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso".

Tale previsione è sostanzialmente reiterativa di quella contenuta nell'art. 16, comma 2, della L. n. 226 del 23 agosto 2004 - ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1029 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - secondo il quale "nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle Amministrazioni di cui al comma 1".

Come già osservato in precedenza dalla Sezione (cfr. sent. 14 dicembre 2010, n. 36517, già citata), la ratio di tale previsione va ricercata nell'esigenza di assicurare la copertura dei posti in virtù dell'espletamento della procedura concorsuale, ossia di tutelare la pianificazione e/o la programmazione del personale della Difesa e delle Forze di Polizia, attraverso il soddisfacimento delle esigenze numeriche fissate annualmente.

Ciò detto, la previsione de qua non può che essere letta in combinazione con i principi generali del sistema, pena l'irragionevolezza della stessa.

In ragione di tale premessa, diviene doveroso optare per una interpretazione di carattere sostanziale, effettivamente atta a garantire diritti di rilevanza costituzionale, quali quelli dell'occupazione e del lavoro di cui agli artt. 4 e 36 della Carta Costituzionale, ossia per un'interpretazione che - in linea con i rilievi del ricorrente - si riveli concretamente idonea a salvaguardare l'interesse pubblico sotteso o, meglio, sia conforme all'interesse perseguito dal legislatore.

L'applicazione di tali principi non può che determinare l'impossibilità di ritenere operante la previsione de qua in tutti i casi in cui l'esigenza di copertura dei posti messi a concorso risulti - comunque - garantita al momento in cui l'Amministrazione è chiamata a verificare le condizioni di partecipazione al concorso.

In altri termini, la previsione de qua non può essere ritenuta applicabile nell'ipotesi in cui - al momento di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso per il reclutamento in qualità di allievo agente della Polizia di Stato - il concorrente si trovi sostanzialmente nella medesima posizione di un soggetto che non ha presentato domande per altri concorsi nelle carriere iniziali di altre forze di Polizia e del Corpo Militare della Croce Rossa per aver già rinunciato - non rileva se esplicitamente o tacitamente - ad ulteriori domande eventualmente presentate.

Tale conclusione risponde a criteri di ragionevolezza e giustizia sostanziale e, comunque, consente - nel contempo - di superare la disparità di trattamento intrinsecamente connessa all'orientamento che la stessa Amministrazione dichiara di aver assunto, teso a distinguere tra rinuncia espressa e rinuncia tacita alla partecipazione ad altri concorsi.

E', altresì, in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale:

- la disposizione in esame deve essere interpretata "nel senso che non possono essere presentate domande di partecipazione a più concorsi del tipo specificato nella norma; e che, ove siano state presentate, le domande successive non possono comportare l'ammissione alla procedura concorsuale";

- ne deriva che "assume rilevanza la circostanza che l'interessato, dopo aver presentato le ulteriori domande di partecipazione ad altri concorsi (per l'arruolamento nella Polizia Penitenziaria e nell'Arma dei Carabinieri), non ha poi partecipato alle relative prove concorsuali, così determinando per facta concludentia la rinuncia alle stesse e impedendo comunque l'effetto preclusivo previsto dal bando" (Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7976).

Ciò detto, il Collegio rileva che - già in epoca antecedente alla data di presentazione della domanda per essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato da cui, poi, risulta escluso (11 dicembre 2008) - il ricorrente aveva già rinunciato - seppure tacitamente - alle domande presentate per la partecipazione ai concorsi indetti, nello stesso anno, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo di Polizia Penitenziaria (rispettivamente, in data 30 aprile 2008 e 18 novembre 2008) e, pertanto, perviene alla conclusione che - nel caso di specie - non poteva trovare applicazione l'art. 2, comma 4, del bando di concorso, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione adottato e della graduatoria nella parte in cui non include anche il ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

Tenuto conto delle peculiarità del caso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2425/2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, meglio indicato in epigrafe, nonché la graduatoria approvata nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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