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disparità di trattamento, personale militare impegnato all'estero nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia impegnati in Albania

Dettagli



FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2012, n. 241
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con sentenza in forma semplificata 11 aprile 2008, n. 3103, il T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. I bis, respingeva il ricorso proposto dal sig. ----- e da altri appartenenti alle Forze Armate - destinati in servizio presso la Delegazione italiana di esperti in Albania con incarico di durata triennale - contro il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva disposto la riduzione del 20 per cento delle diarie per missione all'estero in applicazione dell'art. 28, comma 1, del D.L. 4 luglio 2007, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Gli originari ricorrenti impugnavano tale sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:

1. violazione di legge, in quanto il comma 3 del citato art. 28 esclude l'applicazione della riduzione della diaria "al personale civile e militare impegnato nelle internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 2005, n. 266" e, in relazione alla normativa in discorso, missione di pace sarebbe, per gli appellanti, anche quella in Albania;

2. eccesso di potere per disparità di trattamento, in ragione della diversità di regime applicato al personale militare impegnato all'estero nelle altre missioni di pace nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia impegnati in Albania;

3. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe in realtà pronunziata su motivi di ricorso diversi da quelli a suo tempo proposti in primo grado.

4. ulteriore violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni nella L. 13 marzo 2008, n. 45, che dirimerebbe ogni dubbio sulla normativa applicabile alla fattispecie.

Per contrastare l'appello si costitutiva in giudizio l'Amministrazione.

All'udienza pubblica del 20 dicembre 2011 l'appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. L'appello è infondato e va perciò respinto.

2. Gli appellati assumono di essere impegnati in una "missione di pace": per tale ragione andrebbero esenti dalle decurtazione della diaria disposta dall'art. 28 del D.L. n. 223 del 2006, già citato. A sostegno di tale tesi adducono anche la disposizione dell'art. 4, comma 2, del ricordato D.L. n. 8 del 2008.

3. Il Collegio non condivide questa prospettazione.

Viste alla luce dell'art. 11 della Costituzione, tutte le missioni di militari italiani all'estero sono, in un certo senso, "missioni di pace". Peraltro la normativa in discorso assume questa espressione in una accezione evidentemente restrittiva, rispetto alla quale è ovviamente irrilevante il dato - del tutto estrinseco - che missioni di diversa natura possano essere state finanziate o rifinanziate con i medesimi provvedimenti legislativi. Ne discende che, in questo contesto, per tali non possono che intendersi quelle missioni che, secondo la dottrina internazionalistica e la prassi corrispondente, hanno un obiettivo di peace keeping o di peace enforcing, e conseguentemente sono caratterizzate da oneri e rischi in misura particolarmente elevata. Tali non sono gli obiettivi della missione svolta dalla Delegazione italiana di esperti in Albania, il cui compito piuttosto - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 13 gennaio 1998, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 13 marzo 1998, n. 43, che la ha istituita - è quello di "prestare assistenza e collaborazione alle Forze Armate albanesi sotto forma di assistenza tecnica, addestramento e istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi".

La differenza tra ciò che è missione di pace e ciò che invece ha diversa natura si coglie anzi testualmente nello stesso preambolo del decreto-legge ora ricordato, nel quale si distingue tra costituzione della DIE (in attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministro della difesa della Repubblica albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, per la costituzione di una delegazione italiana di esperti e per l'impiego di un gruppo navale nelle acque territoriali albanesi, entro e oltre tre miglia dalla costa, con l'obiettivo della riorganizzazione ed il consolidamento delle Forze armate albanesi) e autorizzazione alla continuazione della partecipazione di un contingente italiano alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina e alla proroga della partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale in Bosnia (in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1144 del 19 dicembre 1997, che autorizzava la proroga della partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) nel quadro degli accordi di Dayton, con compiti di polizia internazionale e giurisdizione in Bosnia-Erzegovina). Risulta così smentita l'affermazione, proposta nell'appello, che anche la costituzione della DIE si porrebbe in attuazione della ricordata risoluzione delle Nazioni Unite.

4. Né vale agli appellanti invocare l'art. 2, comma 2, del D.L. n. del 2008, a detta del quale "all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248".

Lungi dal corroborare la tesi delle parti private, questa disposizione dimostra semmai ulteriormente la fondatezza della ricostruzione opposta. In assenza di qualunque indice che possa farne riconoscere la natura di norma di interpretazione autentica con la conseguente efficacia retroattiva, deve ritenersi che, secondo il normale modulo dell'efficacia normativa, essa non disponga che per l'avvenire. Non si può che concludere, allora, che attraverso la disposizione ricordata il legislatore del 2008 sia andato in contrario avviso rispetto a quello del 2006 e, ampliando l'ambito delle situazioni e degli interessi ritenuti meritevoli di tutela, abbia inteso ricomprendervi anche quelli degli esperti operanti in Albania nell'ambito della Delegazione ricordata. Del che peraltro sembrano consapevoli i medesimi appellanti, nella misura in cui fanno riferimento a "una sorta di interpretazione autentica" che il D.L. n. del 2008 provvederebbe a fornire.

Ne segue che i componenti della Delegazione stessa hanno bensì diritto al reintegro delle diaria, ma solo dal momento in cui tale ultimo decreto-legge ha spiegato la propria efficacia, e dunque - ai sensi dell'art. 8 - a partire dal 2 agosto 2008.

5. Dalle considerazioni che precedono discende la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, i quali, dando esecuzione all'art. 28, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, avevano carattere vincolato e non discrezionale. Ne risulta quindi assorbita ogni ulteriore censura proposta, in particolare quella di una pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti dell'Amministrazione, i quali peraltro verserebbero in situazioni obiettivamente diverse - quanto a teatro d'impiego (i militari impegnati in missioni di pace) o a struttura della retribuzione (gli appartenenti alle Forze di Polizia operanti in Albania)- rispetto a quella degli originari ricorrenti.

6. Respinto l'appello, le spese seguono la soccombenza, come per legge, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese a carico degli appellanti per l'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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