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Dipendente Amministrazione Penitenziaria, equiparazione del quinto figurativo come per la Polizia di Stato

Dettagli



SENT. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, assistito dal segretario di udienza Dott.ssa Tiziana Camaioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21343/PC del registro di segreteria, proposto da @@, nata a omissis il omissis e residente in omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. ----- contro l’Inpdap, sede di Ancona e il Ministero della Giustizia in persona del legale rappresentante p.t. e il Dipartimento amministrazione penitenziaria per il riconoscimento della maggiorazione del quinto del servizio ex articolo 3 della legge n. 284 del 1977, ai fini previdenziali e pensionistici;
Sentiti alla pubblica udienza del 28 settembre 2011 l’Avv. --- per l’Inpdap; non comparsa l’Amministrazione penitenziaria.
Rilevato in
FATTO
Con ricorso, depositato il  13.05.2011, la Sig.ra @@, dipendente in servizio presso l’Amministrazione penitenziaria, assunta nel profilo professionale di “Operatore Amministrativo” in data 11.06.2001, proponeva ricorso innanzi a questo Giudice al fine del riconoscimento della maggiorazione di un quinto, nel limite massimo di anni cinque stabilito dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 1997, del servizio prestato presso la predetta Amministrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 284 del 27 maggio 1977.
Ciò anche ai fini del diritto alla maturazione anticipata dell’anzianità contributiva utile per il collocamento a riposo e alla misura della pensione spettante, nonché a tutti fini conseguenti, inclusa la possibilità di poter riscattare la maggiorazione del servizio, durante l’attività lavorativa, ai fini del T.F.S. e/o buonuscita.
In conclusione, nel chiedere l’accoglimento dei vantati diritti, la ricorrente affermava che lo specifico beneficio doveva applicarsi anche al personale dei ruoli amministrativi dell’Amministrazione penitenziaria, così come previsto per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e per i Dirigenti penitenziari. In via subordinata, chiedeva, inoltre, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 1977, nella parte in cui non prevede espressamente che il diritto all’aumento di un quinto del servizio si applichi anche a tutti i percettori dell’indennità di servizio penitenziario e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 63 del 2006, nella parte in cui ha equiparato, ai fini dell’aumento del quinto del servizio, alla Polizia di Stato solo il personale dirigenziale e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria, già destinatario dell’art. 40 della legge n. 395 del 1990, limitandolo anzi solo ad alcuni dipendenti in ragione della posizione dirigenziale e/o direttiva, ciò asseritamente contrastando, con gli artt. 3 e 97 Cost..
Con memoria depositata il 19.07.2011 si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, allegando istruzioni interne motivanti per la non spettanza del beneficio della maggiorazione del servizio al personale appartenente ai ruoli amministrativi dell’Amministrazione penitenziaria.
Con memoria, depositata il 16.09.2011, resisteva alle pretese l’Inpdap:
- eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande di ricorso;
- sostenendo l’irricevibilità, l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del gravame ex articolo 71, comma 1, lett. b) del regio decreto n. 1038 del 1933;
- affermando l’infondatezza nel merito della (sola) questione pensionistica nonché la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Nell’udienza del 28 settembre 2011, il legale di parte ricorrente depositava la circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 0126148-2001 del 13 giugno 2011, asserita comprovare l’evidente disparità di trattamento giuridico, a parità di mansioni e funzioni svolte, sussistente tra la ricorrente rispetto ad altri dipendenti dello stesso Ministero e copia della sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna 13 marzo 2007, n. 191; il difensore, inoltre, chiedeva l’accoglimento del ricorso, controdeducendo alle eccezioni formulate nella memoria di costituzione dell’INPDAP. In proposito, sosteneva:
- la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, considerato che il petitum del ricorso sostanziava un’istanza pensionistica;
- la non configurabilità dell’ipotesi d’inammissibilità, ex articolo 71 del regio decreto n. 1038 del 1933, per integrare altresì il gravame, notificato sia all’Amministrazione della Giustizia sia all’INPDAP, un’istanza di diffida e messa in mora nei confronti delle stesse;
- la sussistenza dell’interesse alla decisione, posto che il Ministero della Giustizia e l’INPDAP avevano diramato circolari escludenti l’applicazione del beneficio in argomento nei confronti del (solo) personale civile non direttivo e/o dirigenziale dell’Amministrazione penitenziaria;
- la non irrilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate, attesa la sostanziale equivalenza delle funzioni svolte dalle precitate categorie di personale, siccome altresì ritenuto comprovato dalla spettanza di istituti retributivi identici nell’ambito dei relativi trattamenti economici.
Sempre in udienza, l’Inpdap veniva a negare la giurisdizione della Corte dei conti in relazione all’invocato beneficio anche attraverso l’istituto del riscatto ai fini della liquidazione del TFS e/o della buonuscita e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, secondo quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 23473/2007.
Considerato in
DIRITTO
1. La questione all’esame attiene al riconoscimento favore del personale in servizio - appartenente ai ruoli civili non direttivi e/o dirigenziale dell’Amministrazione penitenziaria - della maggiorazione di un quinto, nel limite massimo di anni cinque stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1997, del servizio prestato presso l’Amministrazione medesima, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 284 del 27 maggio 1977, tanto ai fini della buonuscita, quanto ai fini del trattamento di pensione.
2. In via pregiudiziale, si rappresenta che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica, è limitata, ai sensi degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, alle questioni inerenti il sorgere, il modificarsi o l’estinguersi del diritto a pensione, a carico totale o parziale dello Stato, restando esclusa la cognizione su controversie attinenti all’istituto della buonuscita, devolute, per costante giurisprudenza, al sindacato dal Giudice del lavoro.
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del servizio prestato e da prestare ai fini della determinazione della buonuscita.
3. Va, poi, respinta la richiesta di sollevare questione di legittimità dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 1977, nella parte in cui non prevede espressamente che il diritto all’aumento di un quinto del servizio si applichi anche a tutti i percettori dell’indennità di servizio penitenziario e dell’art. 28 del d.lgs. n. 63 del 2006, nella parte in cui ha equiparato, ai fini dell’aumento del quinto del servizio, alla Polizia di Stato solo il personale dirigenziale e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria, già destinatario dell’art. 40 della legge n. 395 del 1990, limitandolo ad alcuni dipendenti in ragione della posizione dirigenziale e/o direttiva, per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
La giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel ritenere che le disposizioni che attribuiscono benefici in deroga alle regole ordinarie non si estendono a soggetti che non ne sono destinatari e che rebus sic stantibus non vi può essere alcuna violazione né del principio di uguaglianza, né del principio di ragionevolezza o di buon andamento della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, ritiene, quindi, questo Giudice che non sussiste alcuna discriminazione a danno di coloro, che, pur svolgendo funzioni equivalenti, si trovano inquadrati in modo diverso, stante il principio generale dell'inestensibilità delle norme derogatorie e eccezionali.
4. Per quanto riguarda la richiesta diretta ad ottenere la valutazione della maggiorazione di un quinto ai fini pensionistici dei periodi di servizio prestati e da prestare, deve rilevarsi che l’interesse, posto a base del ricorso, è disancorato da una richiesta di liquidazione o di riliquidazione del trattamento pensionistico, perché riferito ad una dipendente dell’Amministrazione penitenziaria in servizio attivo, assunta soltanto in data 11.06.2001.
L'invocato aumento del quinto dei servizi svolti non potrà che essere valutato in sede giudiziale solo se e al momento in cui l'aumento stesso potrà essere concretamente utilizzato dall’interessata in sede di domanda a pensione.
La domanda va, in questi termini, dichiarata inammissibile per insussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ..
5. Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo Giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, in ragione della complessità e della natura prettamente tecnica delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando,
Dichiara il difetto di giurisdizione per il riscatto del beneficio richiesto ai fini dell’indennità di buonuscita;
Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del quinto per i periodi di servizio prestati e da prestare.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 28 settembre 2011.
IL GIUDICE UNICO
( F.TO Dott.ssa Donatella SCANDURRA)
 
                    PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
IL 13 gennaio 2012
PER   IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Raffaella Omicioli)
f.to Graziano Guazzaroni
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
MARCHE
Sentenza
2
2012
Pensioni
13-01-2012



   

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