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Polizia Penitenziaria vs Inpdap - Controversia su riconoscimento causa di servizio -

Dettagli

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     In nome del Popolo italiano       Sent. 18/M/12
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’UMBRIA
Il Giudice delle pensioni consigliere Roberto Leoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensione militare iscritto al n. 11434 del registro di Segreteria, instaurato con il ricorso proposto da @@., @@f.: @@, ---, elettivamente domiciliato a Perugia, v--- per procura a margine del ricorso, avverso la determinazione della direzione provinciale INPDAP di Perugia n. 135, in data 14 aprile 2009;
uditi, alla pubblica udienza del giorno 10 gennaio 2012, l’avvocato ---, per il ricorrente, e la dottoressa Livia Bindella, per l’Istituto convenuto;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
PREMESSO CHE
@@. è stato arruolato nella Polizia penitenziaria dal 26 ottobre 1988 ed è stato collocato in congedo, per inidoneità fisica, il 9 aprile 2008, con la qualifica di Assistente Capo,
Il provvedimento di cessazione dal servizio è stato adottato sulla base delle conclusioni contenute nel verbale della @@M.O. di Roma mod. BL/B – N. A10801254, in data 9 aprile 2008, la quale ha posto diagnosi di “Persistente disturbo dell’umore con ansia”, giudizio di “NON idoneo permanentemente al SERVIZIO DI ISTITUTO nella POL. PEN. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto SI idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione Penitenziaria o di altra Amministrazione Civile dello Stato. Controindicato l’impiego in incarichi particolarmente stressanti” ed ha classificato gli esiti dell’infermità riscontrati come ascrivibili ad assegno rinnovabile d’VIII categoria della tabella A, a fini pensionistici, poiché suscettibili di miglioramento.
L’INPDAP, con determinazione N. PG012008002190, in data 12 settembre 2008, ha attribuito al @@ la pensione ordinaria diretta, mentre con altro provvedimento n. 135, in data 14 aprile 2009, menzionato in epigrafe, ha respinta la domanda dell’interessato in data 6 maggio 2008, rivolta ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria diretta, poiché in istruttoria il @@V.@@S. – con parere reso nella seduta del 18 marzo 2009 – ha concluso, difformemente dalla @@M.O. di Roma, nel senso che l’infermità invalidante sofferta dal @@ non potesse riconoscersi dipendente da @@s., poiché insorta su soggetto predisposto e difettando nel servizio fattori scatenanti di valore significativo.
Avverso siffatto provvedimento negativo il @@ ha proposto ricorso alla Corte dei conti, depositato in data 3 giugno 2009, introduttivo del giudizio iscritto al n. 11434 del registro di Segreteria di questa Sezione giurisdizionale regionale, competente per territorio, lamentando l’illegittimità del diniego oppostogli, in ragione della patologia sofferta, rapportabile alle caratteristiche del servizio svolto e dalla persistenza della sindrome psichica, già riscontrata dalla @@M.O. sin dal 2007 e confermata dallo psichiatra di sua fiducia ed ha concluso chiedendo alla Corte di “annullare” l’atto impugnato, adottando ogni conseguente provvedimento.
L’INPDAP s’è costituito con nota della direzione provinciale di Perugia n. 46577, in data 3/4 novembre 2009, depositata alla Sezione il 4 novembre 2009, nella quale ha eccepito il difetto di notifica (e la conseguente nullità del ricorso), poiché eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, e, in subordine, ha confermato la legittimità dell’atto di diniego della pensione privilegiata a favore del @@, poiché conforme alle risultanze istruttorie acquisite. Ha concluso, pertanto, chiedendo che il ricorso sia respinto, poiché infondato. Lo stesso Istituto previdenziale ha poi depositato alla Sezione, in data 19 ottobre 2010, una memoria nella quale – riepilogati i fatti – ha confermate, viepiù illustrandole, le argomentazioni, le eccezioni e le conclusioni già contenute nella nota di costituzione.
All’esito dell’udienza pubblica del 4 novembre 2010 – alla quale, tra l’altro, la rappresentante dell’INPDAP ha rinunziato all’eccezione di nullità per difetto di notifica – il Giudice delle pensioni ha considerato che, anche alla luce dei divergenti pareri espressi nell’istruttoria amministrativa dalla @@M.O. di Roma e dalla @@V.@@S. ed al fine di acquisire più sicuri elementi di giudizio, fosse necessario interpellare il Collegio medico legale del Ministero della difesa per esprimere il proprio motivato parere in merito alla dipendenza da @@s. dell’infermità per la quale lo stesso è stato congedato per inidoneità fisica, precisando – nell’affermativa – la classifica da attribuire agli esiti della stessa alle coincidenti date della v.m.@@ presso la @@M.O. di Roma e del congedo (9 aprile 2008).
L’Organo consultivo ha riscontrata l’ordinanza con parere reso nella seduta del 18 maggio 2011, nel quale – a seguito di ampia e articolata disamina scientifica – ha concluso nei termini seguenti “Non pare potersi disconoscere che tanti anni di attività in ambiente ad alto impatto stressogeno (carcere di massima sicurezza, negative interazioni con detenuti di particolare pericolosità, responsabilità e mansioni impegnative sul lato fisico e psichico, et@@) abbiano rappresentato fattore di rischio morbigeno generico-aggravato (quantomeno) nei confronti dello sviluppo reattivo di sintomatologia depressivo-ansiosa in pur preesistente personalità tendente, come detto, a rispondere in maniera reattiva ad eventi sfavorevoli, tanto più a seguito di cronica attività di stressante servizio avente certamente contribuito a ridurre le capacità di compenso psichico omeostatico in tale predisposta personalità”. Dunque “vi è corrispondenza cronologica e di efficienza causale con il peculiare servizio carcerario e, a posteriori, dopo il congedo si assistette a progressivo miglioramento fino all’asintomaticità dei disturbi medesimi, a significare l’effettiva incidenza del servizio svolto. In proposito, le riportate argomentazioni del @@V.@@S. nel 2009 non appaiono caratterizzate da particolare pregio scientifico e medico legale e da adeguata considerazione del diuturno e peculiare servizio in ambiente carcerario di elevata rischiosità  (carcere di massima sicurezza, et@@, v. sopra). Né risultano altri fattori, estranei al servizio, a cui imputare con significatività le manifestazioni dei disturbi psichici in questione. Si esprimono, pertanto, i seguenti pareri: - l’infermità determinate il congedo per inidoneità fisica (“Persistente disturbo dell’umore con ansia in trattamento”) può ritenersi dipendente da causa di servizio seocndo nesso di causalità efficiente e determinante. – La precedente infermità era ascrivibile equamente e giustamente, con più che buona valutazione, all’ottava ctg. tabella A per anni quattro, rinnovabile, alla data del congedo e della v.m.@@ presso la CMO di Roma del 9.4.2008, poi da rivedere (DPR n. 834/1981)”.
All’udienza pubblica odierna, per la discussione, il patrono del ricorrente s’è riportato alle argomentazioni degli atti scritti ed alle conclusioni rese dal Collegio medico legale del Ministero della difesa, ed ha confermate le conclusioni già sottoposte. La rappresentante dell’INPDAP, da parte sua, ha inteso confutare le conclusioni dell’Organo consultivo, assumendo che altre fossero le cause del malessere psichico accusato dal @@ (cambio del direttore del carcere, divorzio), tali da determinare  - tenuto anche conto del criterio cronologico - l’insussistenza del nesso di causalità tra servizio prestato dal ricorrente e insorgenza della patologia per la quale c’è controversia.
RITENUTO CHE
il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Occorre, preliminarmente, ben chiarire il contesto normativo nel quale dev’essere inquadrata la controversia.
In proposito deve dunque farsi riferimento al comma 6 dell’ articolo 5 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, recante “Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia”, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale ha stabilito che, per il personale delle Forze di Polizia, si applicano, ai fini della pensione privilegiata, le norme del Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a status militare.
Dalla disposizione testé riepilogata, che dev’esser considerata a regime, la giurisprudenza ha fatto, pertanto, conseguire che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, si applichi l'articolo 67 e non l'articolo 64, del decreto legislativo n. 1092 del 1973 e, quindi, il diritto alla pensione privilegiata debba esser riconosciuto a prescindere dalla sussistenza della condizione dell’inabilità al servizio determinata da infermità dipendenti da causa di servizio, posta dall’articolo 64, ma non dall’articolo 67 del predetto decreto legislativo.
In altri termini, è indiscusso che al personale della Polizia di Stato continuino ad applicarsi (ove più favorevoli) le disposizioni dettate per il personale militare, così che il diritto al trattamento pensionistico privilegiato non è alla condizione che l’infermità sofferta abbia determinato l’inidoneità al servizio del soggetto interessato.
Diversamente opinando, peraltro, ne risulterebbe sottolineata la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra diverse Forze di Polizia, sull’applicazione dell'articolo 64 del più volte citato decreto legislativo n. 1092 del 1973, in netto contrasto con quanto stabilito dall’articolo 43 della legge n. 121 del 1981.
Le disposizioni richiamate trovano, altresì, piena applicazione anche nei confronti del personale del Corpo della Polizia penitenziaria (in quanto subentrato nelle funzioni al disciolto Corpo degli Agenti di custodia, che la legge del 1981 nomina testualmente), al quale apparteneva il @@, in applicazione del richiamato comma secondo dell’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e – pertanto – le considerazioni che precedono debbono esser estese anche nei confronti di detto personale.
Dunque, ai fini che qui interessano, nessuna rilevanza deve essere attribuita alla circostanza che il ricorrente è cessato dal servizio senz’altro perché non idoneo a svolgerlo, e tuttavia ancora idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione penitenziaria o di altra Amministrazione civile dello Stato (così la @@M.O. di Roma, alla v.m.@@ del 9 aprile 2008).
La seconda questione da stabilire – che è, poi, quella sulla quale s’è incentrato l’effettivo merito della controversia – è, altresì, quella che le stesse disposizioni citate del decreto legislativo n. 1092 del 1973 pongono, consistente nel positivo accertamento della dipendenza da @@s. dell’infermità dalla quale il dipendente risulta affetto.
A tali fini il Giudice ritiene che debba essere pienamente condiviso il parere reso dal Collegio medico legale del Ministero della difesa, interpellato nell’istruttoria giudiziale.
L’Organo consultivo ha ben delineato come le caratteristiche del servizio reso dal @@ alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria compendiassero un rischio generico aggravato ai fini dell’insorgere di patologie psichiche di tipo ansioso depressivo. Tale indicazione – intuibile anche dal Giudice attingendo alla comune esperienza, ma oramai sancito anche con i riferimenti scientifici forniti dal Consulente – finisce per confermare la piena attendibilità delle conclusioni contenute nel verbale della @@M.O. di Roma mod. BL/B – N. A10801254, riportato in narrativa, anche perché il Collegio medico legale s’è dato carico di indicare le carenze dell’avverso parere reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio, reso all’Istituto previdenziale nella seduta del 18 marzo 2009 e sul quale quest’ultimo ha tratto le ragioni del diniego pensionistico opposto all’ex poliziotto penitenziario.
In sostanza, deve ritenersi assodato – tenuto conto delle chiare indicazioni etiopatogenetiche, nonché del rilievo da attribuire al fattore cronologico (perfino sotto il profilo del miglioramento clinico intervenuto nel soggetto dopo il congedo) provenute dal CTU – che l’infermità “Persistente disturbo dell’umore con ansia”, diagnosticata al @@ alla v.m.@@ presso la @@M.O. nel 2008 e per la quale egli è stato congedato, è dipendente da causa di servizio, soverchiando ampiamente l’incidenza del servizio ai fini dell’instaurazione le pur presenti sensibilità individuali del soggetto, non tali – però – da rendere la contrazione della patologia riferibile a ragioni esclusivamente o prevalentemente diatesiche.
In proposito, non possono – altresì – esser condivise le avverse argomentazioni svolte dalla rappresentante del convenuto al dibattimento.
Infatti, nessun elemento contrario alle conclusioni del CTU fornisce la circostanza di una sopravvenuta modifica dell’ambiente lavorativo conseguente ad un mutato “stile direzionale” del carcere, né l’evoluzione della vicenda coniugale del @@, sfociata in un divorzio. Queste vicende risultano tenute in considerazione dal Collegio medico legale, che s’è espresso anche sugli elementi anamnestici raccolti, senza ometterne la rilevanza, tanto da considerare il servizio carcerario una “concausa” efficiente e determinante all’instaurarsi nel ricorrente della patologia psichica, pur in presenza di un’affermata “personalità con tendenza a reagire in senso depressivo ed ansioso-somatizzato ad eventi di vita sfavorevoli”, perché “tale tendenza risulta contenuta senza manifestazioni di interesse psichiatrico”, salvo – però - attribuire la giusta interferenza causale ad eventi obbiettivamente stressogeni - quali il servizio nel carcere di massima sicurezza con detenuti di particolare pericolosità, responsabilità e mansioni impegnative sul lato fisico e psichico – questi ultimi comprovati e di grado idoneo a provocare lo stato di malessere riassunto in diagnosi, sia pure in un soggetto di particolare sensibilità.
Ciò premesso, tenuto conto della evoluzione degli esiti della patologia stessa (in parte già rilevati alla visita diretta eseguita dal consulente del Giudice), parimenti deve essere condivisa l’indicazione fornita dal CTU in merito alla classifica, che – alla data di riferimento del 9 aprile 2008 – deve essere stabilita nella VIII categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche e integrazioni, per anni quattro dal congedo.
Dunque, il @@ ha diritto, per il periodo considerato, a percepire le somme costituite dal complesso delle differenze tra pensione ordinaria diretta in godimento e assegno privilegiato rinnovabile sui ratei decorrenti dal primo successivo al congedo e fino all’attribuzione dell’assegno per l’intero quadriennio in via corrente, maggiorate dalla miglior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata dalla data di maturazione di ciascun singolo rateo al soddisfo.
Nulla è dovuto dalle parti per le spese di giudizio, in ragione della materia trattata.
Le spese legali, invece, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente nei termini indicati in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Giudice delle pensioni della
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’UMBRIA,
DELLA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe, introduttivo del giudizio iscritto al n. 11434 del registro di Segreteria, proposto da @@. avverso la determinazione della direzione provinciale INPDAP di Perugia n. 135, in data 14 aprile 2009, nel senso e con le statuizioni di cui in parte motiva.
Dispone, a cura della Segreteria della Sezione, il rinvio degli atti all’Istituto previdenziale, per l’esecuzione.
Liquida le spese legali a favore del ricorrente nella misura forfetaria di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre IVA e Cap.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso a Perugia, il giorno 10 gennaio 2012.
                                                             IL GIUDICE DELLE PENSIONI
                                                                          f.to Roberto LEONI             
Depositata in Segreteria il giorno 17 gennaio 2012.
                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                              f.to Elvira Fucci
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
UMBRIA
Sentenza
18
2012
Pensioni
17-01-2012


   

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