..equiparazione del trattamento retributivo fra le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato ed i corrispondenti gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 02 Febbraio 2012 18:29
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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 295
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Premettono i ricorrenti, tutti sottufficiali delle Forze Armate (Esercito), l'iter legislativo - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3-12 giugno 1991, n. 277, con cui veniva sancita l'equiparazione del trattamento retributivo fra le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato ed i corrispondenti gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri - per portare a compimento la detta equiparazione anche nei confronti dei sottufficiali delle FF.AA.

E' stato dunque emanato il D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 la cui legge di conversione (6 marzo 1992, n. 216) ha esteso tale beneficio ai sottufficiali della Guardia di Finanza e previsto per il personale dell'Arma il diritto alla percezione degli arretrati quinquennali derivanti dall'esecuzione della richiamata sentenza del giudice delle leggi, fino al D.L. 4 dicembre 1992, n. 469, adottato dopo diversi decreti legge, con medesimo contenuto, ma non convertiti in legge, la cui legge di conversione ha applicato la perequazione di cui sopra anche ai sottufficiali delle Forze Armate a decorrere dal 1 gennaio 1992.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti introducono azione di accertamento in ordine al diritto al pagamento delle somme a titolo di perequazione con decorrenza non già dalla data indicata dall'art. 1, L. 2 febbraio 1993, n. 23, di conversione del D.L. n. 469 del 1992, ma da quella prevista per il personale corrispondente dell'Arma dei carabinieri e del personale della Polizia di Stato, lamentando, con unico motivo di ricorso, la disparità di trattamento e la violazione delle guarentigie costituzionali di cui agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Cost..

Concludono, dunque, per l'accoglimento dell'introdotta domanda, con declaratoria del diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati a tale titolo maturati, fatta salva la prescrizione ordinaria, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria.

L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per l'intimata Amministrazione della Difesa.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistente dell'interesse dei propri assistiti alla coltivazione del ricorso.
Motivi della decisione

Con il gravame odierno introducono i ricorrenti, sottufficiali delle Forze Armate (Esercito), azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte del personale delle Forze di Polizia, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto L. 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in L. 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1 gennaio 1992, bensì dalla più antica data corrispondente a quella da cui hanno beneficiato del detto trattamento i parigrado dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che la conclusiva L. n. 23 del 1993, sopra richiamata, pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all'Arma ed al Corpo di G. di F., in violazione dei principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Cost..

Come è noto, la questione dell'equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla L. n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall'art. 43, 17 comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.

Con la richiamata sentenza la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la Tabella all. C della L. 1 aprile 1981, n. 121, nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.

I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.

Successivamente è intervenuto il D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 convertito, con modificazioni, in L. 6 marzo 1992, n. 216.

Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1 gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991).

Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze di cui all'art. 1, si sarebbe provveduto, nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.

La questione controversa è stata già esaminata dalla Sezione con pronunce di rigetto della pretesa azionata dai ricorrenti e dalle quali il Collegio non ravvede motivi per discostarsene (cfr. per tutte Tar Lazio, I bis, n. 8103/2004.

Ribadisce il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria, gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 5 del 1992, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato, avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1 gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991).

Quanto all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l'unificazione completa, dal 1 gennaio 1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63).

Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137).

Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa interpretazione, si giungerebbe all'assurda conclusione che coloro, che già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato D.L. n. 5 del 1992, nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.

In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell'art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.

Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992, l'equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 14-20 luglio 1999, ord.. n. 331).

Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).

Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, con riferimento specifico alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Cost., della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 2, primo comma della L. n. 216 del 1992 nonché della L. 2 febbraio 1993, n. 23 - veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna - nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1 gennaio 1992, e non dall'entrata in vigore della L. 1 aprile 1981, n. 121, in quanto la disciplina differenziata del trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze di Polizia, rispetto a quanto previsto per gli appartenenti alle altre Forze Armate, è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali, posto che nessuna assimilazione o equiparazione deve ritenersi necessariamente sussistente tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli appartenenti alle altre Forze Armate, anche alla luce dei principi in proposito affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 4-12 aprile 1990 n. 191 (cfr. Cons. di Stato, IV Sez., 15 dicembre 2000, n. 6665).

A tanto segue che la pretesa dei ricorrenti dedotta in giudizio è destituita di fondamento giuridico, attesa la incondivisibilità della prospettazione con cui viene in sostanza rivendicata la spettanza del differenziale retributivo arretrato (sia pure nei limiti della prescrizione) rispetto alla data di entrata in vigore della perequazione stipendiale in parola, e cioè il 1 gennaio 1992.

Conclusivamente, all'infondatezza della dedotta azione consegue la reiezione del gravame sussistendo, peraltro, giusti ed eccezionali motivi, stante la Cost. solo formale dell'amministrazione, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.