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superava ampiamente il limite di velocità e tamponava la vettura dei Carabinieri

Dettagli

REATO IN GENERE   -   RESISTENZA
Trib. Bologna Sez. II, Sent., 13-12-2011

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A seguito di arresto in flagranza @@ veniva tratto a giudizio con rito direttissimo avanti questo Tribunale per rispondere dei reati indicati in epigrafe. Preliminarmente l'imputato chiedeva procedersi con rito abbreviato.
In base agli atti contenuti nel fascicolo del P.M., compresi quelli relativi alla convalida, utilizzabili per la decisione, appare accertata la responsabilità dell'imputato per i fatti contestati.
@@ veniva notato dalla pattuglia di PG mentre si trovava alla guida di vettura nella Via (...) alle ore 1.20 del (...); poiché era stato in precedenza denunciato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente, veniva seguito per procedere a nuovo controllo. Egli, alla vista dell'auto di pattuglia, che aveva azionato le luci di emergenza ed anche effettuato segnali con i lampeggianti al fine di farlo fermare, non aveva accennato ad arrestare la marcia ed anzi aveva accelerato, percorrendo varie vie del centro di Molinella, a velocità superiore ai 110 km/h., viaggiando nella semi - carreggiata opposta al fine di impedire alla pattuglia di superarlo e costringerlo a fermarsi, oltrepassando vari segnali di STOP senza neppure rallentare.
In questa fuga @@ aveva infine imboccato una via senza uscita, ed era andato a sbattere contro una recinzione di casa privata rompendo una fioriera; era quindi ripartito speronando la vettura dei Carabinieri, che si era posta di traverso al fine di bloccargli la via di fuga; in tal modo aveva cagionato lesioni al Carabiniere @@ ((trauma cranico minore con ferita lacero contusa frontale e algia emicostato dx) e danneggiato la fiancata destra della vettura di servizio.
@@, dopo una breve sosta cagionata dallo spegnimento del motore della sua auto in seguito alla collisione, era ripartito nuovamente costringendo gli operanti - nel frattempo scesi dalla vettura e postisi a fianco della sua auto al fine di indurlo a scendere - a spostarsi rapidamente dalla strada per non essere investiti; @@ aveva così ripreso la fuga nelle vie di Molinella, sempre a velocità assai elevata e sempre effettuando numerose violazioni delle regole stradali, riuscendo infine a seminare gli inseguitori. Egli aveva guidato una (...) tg. (...), intestata alla madre @@@@ Dopo circa tre ore @@ si era presentato in caserma, unitamente al padre, ed era stato posto in arresto per i reati come descritti in rubrica.
Nel corso dell'udienza di convalida l'imputato ha ammesso gli addebiti spiegando che quella sera aveva bevuto una birra; alla vista dell'auto di pattuglia, temendo un nuovo controllo concernente lo stato di ebbrezza, aveva perso la testa ed aveva cercato di scappare. Ha anche dichiarato che aveva ottenuto nuovamente la patente da un certo tempo, dopo l'ultima sospensione.
Nella condotta dell'imputato, come ora brevemente descritta, si ravvisano gli elementi costitutivi del delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale descritto sub capo a), avendo egli coscientemente assunto un comportamento certamente finalizzato a sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, che legittimamente gli avevano segnalato di arrestare la marcia: egli, pienamente consapevole dell'intervento dei Carabinieri e delle ripetute intimazioni di arresto - effettuate sia con sirena, sia con luce lampeggiante, sia con segnalazione con lampeggianti - non si è fermato ed anzi ha posto in essere una serie di manovre tese ad ostacolare il controllo e l'inseguimento, impedendo concretamente l'esercizio della funzione pubblica; per la configurabilità del reato neppure è necessario che sia indotta nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità, bastando anche la sola guida pericolosa, allorché la violenza sia consistita in un comportamento idoneo ad opporsi, in modo concreto ed efficace, all'operato legittimo del Pubblico Ufficiale, creando una situazione di generale pericolo (si veda S.C. Sez. 4, 14.7.2006 n. 41936). Peraltro nel caso in esame è stato anche posto in essere il concreto pericolo anche per p pubblici ufficiali, realizzato sia mediante speronamento della vettura di servizio sia mediante la improvvisa partenza allorché essi si trovavano a fianco della vettura di @@, ferma per lo spegnimento del motore.
Sono altresì provati i reati di cui ai capi b) e c), poiché con l'intenzionale speronamento della vettura di servizio, a bordo della quale vi erano i due Carabinieri, finalizzato al trovare una via di fuga, ostruita dal mezzo dei pubblici Ufficiali, egli ha volontariamente danneggiato la vettura ed ha anche accettato il rischio di procurare lesioni agli occupanti, dunque ha cagionato lesioni volontarie (con dolo eventuale).
Per quanto esposto, ritenuta la continuazione in quanto i fatti appaiono commessi in unità di tempo e luogo, ritenuto più grave il capo a) in ragione della pena edittale, non concesse le attenuanti cui all'art. 62 bis c.p. non ravvisandosene e tenuto conto altresì della gravità della condotta di resistenza come posta in essere, con fuga protratta per 15/20 minuti creando un notevole pericolo per l'incolumità delle persone e dei veicoli circolanti nel centro di Molinella, oltre che per l'incolumità dei Carabinieri, si stima equa - con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e tenuto conto della condotta spregiudicata, che lo ha portato anche a speronare l'auto dei Carabinieri con gli stessi a bordo, indifferente alle conseguenze anche gravemente lesive che ne sarebbero potute derivare - la pena di mesi 10 di reclusione, aumentata per la ritenuta continuazione per il capo b) nella misura di mesi 3 di reclusione e per il capo c) nella misura di mesi 1 di reclusione, e così complessivamente mesi 15 di reclusione, ridotta per effetto del rito alla pena finale di mesi 10 di reclusione.
Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.
Ricorrendone le condizioni di legge la pena inflitta viene sospesa e viene disposta la non menzione delle condanna sul certificato spedito a richiesta di privati.
P.Q.M.
Visto l'art. 438 e ss., 533 e ss., c.p.p.
Dichiara
@@ responsabile dei reati a lui ascritti e ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito abbreviato, lo condanna alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.

 

   

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