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SERBIA - Astensione dal controllo della carta verde.

Dettagli

Ministero dell'interno
Circ. 25-1-2012 n. 300/A/601/12/124/9
SERBIA - Astensione dal controllo della carta verde.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.

Circ. 25 gennaio 2012, n. 300/A/601/12/124/9 (1).

SERBIA - Astensione dal controllo della carta verde.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.

 

Ai
    

Compartimenti della polizia stradale
      

Loro sedi

Al
    

Centro addestramento della polizia di Stato
      

Cesena
    

 

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la nota dell’Ufficio centrale italiano datata 30 novembre 2011, relativa all'oggetto.


Il Direttore del servizio

Pelizzari

 

Allegato


      

Al Ministero dell’interno
      

Direzione centrale per la polizia stradale ferroviaria e postale
      

Servizio polizia ferroviario di frontiera e postale
      

Palazzo del Viminale
      

00184 - Roma
    


Oggetto: Controllo della carta verde della Serbia.


Veniamo Informati dal Consiglio dei Bureaux di Londra che l’Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) della Serbia ha aderito all'Accordo Multilaterale con effetto dal 1° gennaio 2012, data recentemente fissata dalla Commissione Europea di Bruxelles, come risulta dalla comunicazione allegata in fotocopia.

Pertanto a partire da tale data per l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano dei veicoli immatricolati in Serbia non è più necessaria la presentazione della carta verde.

Analogamente i veicoli immatricolati in Italia potranno recarsi in Serbia anche se non muniti di carta verde.

In caso di sinistro provocato in Italia da un veicolo immatricolato in Serbia la nostra Società, nella sua veste di Ufficio Nazionale di Assicurazione, provvederà, ai sensi degli artt. 125, e 126 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, alla gestione della relativa richiesta di risarcimento anche in assenza di copertura assicurativa.

Preghiamo codesto Ministero di fornire le opportune istruzioni agli Uffici di Frontiera preposti al controllo del traffico dei veicoli provenienti dai Paesi esteri.

In attesa di vostro cortese ed urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.


Con osservanza.


Ufficio centrale italiano

Il Direttore

Dr. Silvio Lovetti

 

Dec. 22 novembre 2011, n. 2011/754/UE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [notificata con il numero C(2011) 8289] (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 novembre 2011, n. L 310)


LA COMMISSIONE EUROPEA,


Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in particolare l'articolo 2,


Considerando quanto segue:


(1) Il 30 maggio 2002 è stato concluso l'accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, in seguito denominato «l'accordo». Ai sensi dell'accordo ogni ufficio nazionale si rende garante alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, o nel territorio di Cipro, della Croazia, dell'Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria, indipendentemente dal fatto che detti veicoli siano assicurati o meno.

(2) La decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2003 gli Stati membri devono astenersi dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o di Cipro, della Croazia, dell'Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria.

(3) L'accordo è stato esteso, con l'addendum n. 1, per includere gli uffici di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia. La decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dispone che a decorrere dal 30 aprile 2004 gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Polonia.

(4) L'accordo è stato esteso, con l'addendum n. 2, per includere l'ufficio di Andorra. La decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra.

(5) L'accordo è stato esteso, con l'addendum n. 3, per includere gli uffici di Bulgaria e Romania. La decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dispone che a decorrere dal 1° agosto 2007, gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Bulgaria e Romania. Il 29 maggio 2008, gli uffici nazionali di assicurazione hanno consolidato l'accordo, integrandolo con gli addenda n. 1, n. 2 e n. 3.

(6) Il 26 maggio 2011 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l'addendum n. 1 all'accordo consolidato, con il quale l'accordo è stata esteso all'Ufficio nazionale di assicurazione della Serbia. L'addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all'accordo.

(7) Pertanto sono soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia,


Ha adottato la presente decisione:


Art. 1


A partire dal 1° gennaio 2012 gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all'addendum n. 1 all'accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.


Art. 2


Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.


Art. 3


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011


Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

 

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 125
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 126

   

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