Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale

Dettagli



Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 6763

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza 4 agosto 2011, n. 504, il T.A.R. per il Molise, Sezione I, accoglieva il ricorso del signor @@ contro la reiezione dell'istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5 % e riconosceva i benefici in oggetto nei limiti temporali derivanti dalla maturata prescrizione.
L'Amministrazione proponeva appello contro tale decisione, chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia. Controparte, sebbene ritualmente notificataria, non si è costituit.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011 la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e previa comunicazione all'unica parte costituita, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
2. L'appello è fondato e va perciò accolto.
Presupposto per l'eventuale riconoscimento dei benefici in questione è la vigenza e l'applicabilità dell'art. 22 del regio decretolegge 21 agosto 1937, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1. Il primo comma dell'art. 22 recitava che "nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo ".
Successivamente l'art. 16, comma 4, del decretolegge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, stabiliva che "ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica".
Senonché il Consiglio di Stato - con valutazione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede - ha già ricostruito la normativa di settore in termini diversi da quelli che il Giudice di primo grado ha consapevolmente disatteso (cfr. IV Sez., sentenza 19 ottobre 2007, n. 5475; Sez. III, parere 22 luglio 2008, n. 2332; Id., parere 11 novembre 2008, n. 2896).
Come esattamente rileva l'Amministrazione, il sistema retributivo del personale militare ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia. Viene in primo luogo in questione l'art. 1, comma 3, del decretolegge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, secondo il quale per il personale militare " il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità" (c.d. R.I.A.). Negli stessi termini si esprime l'art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, a proposito del personale della Polizia di Stato.
Entrambe le norme da ultimo richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con la nuova figura della "retribuzione individuale di anzianità", con l'ovvia conseguenza che, alla stregua di un'interpretazione logicosistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa richiamata. Ritenendo diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti - sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla "retribuzione individuale di anzianità" per tutto il personale militare - dovrebbe rivivere solo per l'attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere. Né può accettarsi l'osservazione che questo risultato sarebbe iniquo, inaccettabile e irragionevole, in quanto, la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici che, però, continuerebbero a essere riconosciuti a favore della dirigenza militare solamente perché resta ferma, per gli appartenenti a quest'ultima, la progressione economica per classi e scatti. Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile.
In conclusione, il comportamento dell'Amministrazione, che non ha riconosciuto al signor @@ i benefici invocati, è pienamente conforme alla normativa vigente e si sottrae alle censure sollevate nei suoi confronti.
3. Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello è fondato.
Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza e respinge il ricorso di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica