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"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Dettagli

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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-1-2012 n. 1405
L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 26 gennaio 2012, n. 1405 (1).

L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

L’art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, si forniscono le prime istruzioni di carattere operativo.

 

1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici

Il comma 3 dell'art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

a) «pensione di vecchiaia»;

b) «pensione anticipata».

La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata "pensione di vecchiaia".

 

2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012

Per l'anno 2012 e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito, a decorrere da tale data, per l'accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti:


PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI DI ACCESSO PER L'ANNO 2012

ETÀ ANAGRAFICA - 66

DONNE - 62

UOMINI - 63 E MEZZO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

IN ANNI - 20

IN SETTIMANE - 1040

GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE

LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA

GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA


PENSIONE ANTICIPATA

GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,

LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA

REQUISITO CONTRIBUTIVO

DONNE - 41 anni e un mese

UOMINI - 42 e un mese

 

3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata

Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

 

4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva

Il comma 6 dell'articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.

Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.

 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3

   

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