Le ipoteche iscritte sulla scorta dei ruoli sospesi debbono essere cancellate da parte di Equitalia

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 25 Gennaio 2012 18:09
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Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Sentenza 30 dicembre 2011, n. 6290
N. 6290

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Teresa Reggio,
sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da @@, con atto depositato in data 21.10.2011, nei confronti di Equitalia Pragma s.p.a., in persona del l.r.p;t., iscritto al n. 1430/11 R.G.AA.CC.;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta al verbale d'udienza del 16.12.2011;

OSSERVA E RILEVA

Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Equitalia Pragma s.p.a., la quale, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Nel merito, il ricorso proposto da @@ è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Dispone, infatti, l'art. 700 c.p.c. che "fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.".
Presupposti indefettibili, dunque, per concedere la tutela in via d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. sono il fumus boni iuris, la cui verifica implica la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa, risolventesi nella comparazione fra l'attendibilità delle prospettazioni svolte dalle parti in conflitto, ed il periculum in mora, ossia un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto.
Naturalmente, i richiamati presupposti devono sussistere contemporaneamente, in quanto la carenza di uno soltanto di essi impedisce la concessione della misura richiesta.
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla legge.
Per quanto concerne innanzitutto il fumus, occorre evidenziare che il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno da Equitalia Pragma s.p.a. per l'inidoneità intrinseca dei titoli posti a fondamento dell'iscrizione medesima. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che i ruoli in forza dei quali è stata effettuata l'iscrizione ipotecaria sono stati sospesi con provvedimenti emessi prima dell'iscrizione medesima.
L'assunto de quo è stato, poi, supportato da idonea documentazione.
Dalla visura ipotecaria prodotta dal ricorrente emerge, infatti, che l'ipoteca, della quale è stata chiesta in via cautelare la cancellazione, è stata iscritta in data 29.03.2011, mentre i ruoli, in forza dei quali l'iscrizione è stata effettuata, sono stati sospesi in data 07.01.2011 (ruolo n. 903/10, reso esecutivo in data 23.08.2010) ed in data 14.07.2010 (ruoli nn. 214-215-252/10, resi esecutivi in data 24.03.2010 e ruolo n. 112/10, reso esecutivo in data 10.06.2010).
Orbene, ed indipendentemente dall'esame delle ulteriori censure sollevate, non può non ritenersi sussistente il requisito del fumus, atteso che l'ipoteca è stata evidentemente iscritta in forza di ruoli temporaneamente privi di efficacia esecutiva.
Nemmeno può dubitarsi della sussistenza del requisito del periculum.
Ed invero, il ricorrente è un imprenditore commerciale (vedi visura camerale prodotta ed allegata al fascicolo di parte) ed, in data 20.10.2011, l'istituto di credito, al quale il ricorrente si è rivolto per ottenere l'affidamento, ha richiesto chiarimenti dettagliati in ordine all’iscrizione ipotecaria per “poter completare l’iter istruttorio della pratica di affidamento" (si veda comunicazione UBI - Banca Carime prodotta ed allegata al fascicolo di parte). È, pertanto, evidente che la sussistenza dell'iscrizione ipotecaria potrebbe determinare la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi, cui gli istituti di credito si rivolgono per verificare la solvibilità del cliente, con conseguente concreto ed immediato pericolo di rifiuto dell'affidamento e relativo rischio di non poter onorare i crediti.
Alla luce di quanto evidenziato ed in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato ad Equitalia Pragma s.p.a. di attivarsi per provvedere, entro un assegnando termine, alla cancellazione dell'ipoteca oggetto del presente ricorso a propria cura e spese. L'ordine di cancellazione non può, invero, essere rivolto direttamente al Conservatore, stante il divieto di cui all'art. 2884 c.c.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1. dichiara la contumacia di Equitalia Pragma s.p.a.;
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che Equitalia Pragma s.p.a., entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza., provveda alla cancellazione, a proprie cure e spese, dell'ipoteca iscritta in data 29.03.2011, ai nn. 9132 r.g. e 1792 r.p.;
3. condanna Equitalia Pragma s.p.a. alla rifusione, in favore di @@ delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 300,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Castrovillari, 29.12.2011


Il Giudice
Dott.ssa Teresa Reggio