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Respingimento istanza di privilegiata..per non dipendenza da causa di servizio dell'affezione “sindrome ansiosa depressiva"

Dettagli

..“ I disturbi di adattamento comprendono diversi quadri clinici di solito di gravità modesta, scatenati da uno stress che sia obiettivamente identificabile: per tale motivo, sono tra le poche patologie tutt'oggi inquadrate nelle patologie reattive. L'evento stressante può essere singolo o ripetuto nel tempo e può avere natura diversa (es. separazione, licenziamento, mobbing, difficoltà economiche, cambiamento di lavoro o residenza o scuola, pensionamento, lutto familiare, malattie, trauma). ..

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 17.248 del registro di segreteria promosso dal sig. @@, nato il omissis ed elettivamente domiciliato in -
CONTRO
Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro tempore, dom.to per la carica ope legis, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Diaz, 11 Napoli;
VISTA la legge 21 luglio 2000 n. 205;
VISTO il ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale;
ESAMINATI tutti gli atti di causa;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 con l’assistenza del segretario sig. Antonio Capuozzo, è presente l’avv. Massimo Sgambati su delega dell'avv. -per il ricorrente, non è comparso il rappresentante dell’Amministrazione costituita;
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso specificato in epigrafe il sig. @@ – guardia in congedo del disciolto Corpo degli Agenti di custodia - impugnava il decreto n. 16.886 dell'8 marzo 1993 con cui il Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale del personale respingeva la domanda di pensione privilegiata, dal medesimo presentata in data 30 gennaio 1992, per non dipendenza da causa di servizio dell'affezione “sindrome ansiosa depressiva".
2. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, classe 1960, in servizio dal 5 maggio 1982 nel Corpo degli Agenti di Custodia, dal 19 al 26 marzo 1983 rimaneva assente senza giustificato motivo dal servizio, subendo, per l'episodio, un procedimento penale militare concluso con condanna alla pena di mesi due di reclusione militare con i benefici di legge e rimozione dal grado, venendo conseguentemente a cessare dal servizio in data 17 aprile 1984 non già per infermità (come disposto con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1984), bensì per rimozione (confronta decreto ministeriale 15 aprile 1985 con cui è stato, fra l'altro, ha revocato il precedente decreto di collocamento a riposo del 2 ottobre 1984).
In costanza di servizio il sig. @@ subiva svariate vicende medico-legali: in data 14 giugno 1983 veniva inviato, al termine di un periodo di giorni 20 di riposo medico concessi dall'Ospedale Militare di Torino per "sindrome ansioso depressiva", all'Ospedale Militare di Firenze per accertamenti; dimesso in data 15 giugno 1983 con diagnosi di "ripetute crisi d'ansia in personalità fragile" veniva proposto per l'invio in licenza di convalescenza per giorni 40, poi effettivamente concessa per giorni 15 in seguito alla riduzione del periodo da concedere eseguita dal sanitario del corpo di appartenenza.
Al termine di detta licenza, il predetto veniva ulteriormente inviato in licenza di convalescenza per complessivi giorni 290 previa diagnosi di "labilità dell'umore e anomalie del carattere" posta dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale militare di Firenze in data 15 luglio 1983.
Alla visita collegiale del 17 aprile 1984, eseguita presso la già menzionata Commissione Medica Ospedaliera di Firenze, il militare riportò diagnosi di "anomalie del carattere di tipo labile immaturo", reputata non dipendente da causa di servizio e ascrivibile, ai soli fini di classifica, alla sesta categoria della tabella a per anni quattro a decorrere dal congedo, il tutto con giudizio di permanente inidoneità al servizio, che determinò il collocamento a riposo del menzionato agente di custodia alla data di visita. La Commissione Medica di Seconda Istanza, nella seduta del 7 giugno 1984, confermò le risultanze della CMO.
In data 15 gennaio 1987, l'interessato veniva sottoposto a nuova visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Caserta, riportando diagnosi di "sindrome ansioso depressiva", ritenuta dipendente da causa di servizio sotto il profilo concausale e ascrivibile all'ottava categoria della tabella A per anni quattro dal congedo.
Con istanza pervenuta all'amministrazione il giorno 8 febbraio 1992, il sig. @@ chiedeva la concessione di pensione privilegiata sulla scorta delle risultanze della visita collegiale eseguita il 17 aprile 1984 e in base alla favorevole valutazione in punto di dipendenza da causa di servizio di cui al processo verbale di visita collegiale del 15 gennaio 1987.
L'Amministrazione accedeva all'esame di merito dell'istanza interpellando il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie il quale, nella seduta del 20 novembre 1992, esprimeva il proprio parere ed escludeva la dipendenza da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, della “sindrome ansioso depressiva” diagnosticata al sig. @@
Sulla scorta di tale parere il Ministero di Grazia e Giustizia respingeva l'istanza pensionistica del predetto.
2. Con il ricorso di cui è causa, pertanto, l'interessato impugnava il provvedimento di reiezione ed eccepiva: violazione e falsa applicazione dell'articolo 68 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'art. 64 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092; eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 34 del Regio decreto 5 settembre 1995 n. 603; eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, motivazione incongrua e pretestuosa, illogicità, travisamento dei fatti e loro sviamento.
Nel gravame venivano ripercorse le vicende di servizio e medico-legali del ricorrente e si deduceva articolatamente circa la sussistenza del diritto dello stesso a conseguire il denegato trattamento pensionistico privilegiato, anche sulla base di richiami giurisprudenziali.
3. Incardinato il giudizio, in data 26 novembre 2007 l'Amministrazione produceva documentazione amministrativa mentre in data 20 marzo 2008 la difesa dell'interessato depositava una relazione di perizia redatta dalla dottoressa @@ @@ la quale, sulla scorta della documentazione esibita dal periziando, ricostruiva la storia di servizio sanitaria dello stesso concludendo per la dipendenza della sindrome ansioso depressiva sofferta dall'ex agente di custodia e l’ ascrivibilità della stessa alla sesta categoria della tabella A.
All'esito dell'udienza del 1° marzo 2008, il Giudice Unico, ha ritenuto che nel caso in esame sussistessero esigenze istruttorie di carattere documentale e medico legale, disponeva, pertanto, che, a cura del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, fossero prodotti gli atti della selezione psicoattitudinale preliminari all'arruolamento del ricorrente, lo stato matricolare dello stesso, gli atti del procedimento penale militare esitato nella sentenza del Tribunale Militare di La Spezia del 12 ottobre 1984 e nella rimozione del @@ di cui al DM 15 aprile 1985, le cartelle cliniche gli eventuali ulteriori atti relativi ricoveri ospedalieri subìti dal su nominato in costanza di servizio. Disponeva, altresì, che il ricorrente versasse in atti la documentazione menzionata nella relazione medico legale redatta dal consulente di parte demandando, quindi, all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in Roma - previa visita diretta del ricorrente - di esprimersi in ordine all'esatta diagnosi della patologia sofferta dall'interessato, la classifica pensionistica e l'eventuale dipendenza dal causa o concausa efficiente determinante di servizio della patologia di cui il ricorrente era portatore alla data del congedo. 
L'ordinanza veniva espletata.
4. All'odierna udienza di discussione, l'avvocato di parte attrice si è riportato alla documentazione in atti e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Trattandosi di questione di natura squisitamente medico legale, questo Giudice ritiene di non discostarsi dalle motivate e ragionevoli conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute il quale - all'esito della visita psichiatrica effettuata il 29 aprile 2010 - ha evidenziato quanto segue.
“ I disturbi di adattamento comprendono diversi quadri clinici di solito di gravità modesta, scatenati da uno stress che sia obiettivamente identificabile: per tale motivo, sono tra le poche patologie tutt'oggi inquadrate nelle patologie reattive. L'evento stressante può essere singolo o ripetuto nel tempo e può avere natura diversa (es. separazione, licenziamento, mobbing, difficoltà economiche, cambiamento di lavoro o residenza o scuola, pensionamento, lutto familiare, malattie, trauma). Ciò che conta non è tanto la natura o l’importanza del trauma stesso, ma il modo in cui il soggetto lo vive ed il peso che gli attribuisce nella propria vita: nel caso del sig. @@, ad esempio, la continua tensione lavorativa, le minacce quotidiane, l'impossibilità e/o l'incapacità di rivolgersi ai propri superiori per un ausilio, comportarono manifestazioni eclatanti quali il pur breve periodo di diserzione e l'episodio di eccitazione psicomotoria che lo condusse al ricovero in reparto psichiatrico. I sintomi principali dei disturbi dell’adattamento sono a carico della sfera affettiva sia in senso depressivo che ansioso e della sfera somatico vegetativa (perdita di interesse nei confronti della vita, insonnia, timori per il futuro, anoressia, cefalea) e tendono a risolversi entro 3 - 6 mesi dalla comparsa, ma vi sono anche casi come quello del sig. @@ che tendono alla cronicizzazione. Ciò in quanto dalla visita diretta dalla documentazione sanitaria appresa, emerge un quadro di personalità caratterizzata da immaturità e labilità caratteriale. Infatti riferimento alla strutturazione del carattere mette in evidenza un tratto che ha sempre accompagnato il sig. @@ e che è da considerarsi endogeno alla sua personalità, quindi presente già prima dell'arruolamento (leggasi anche la segnalazione del medico specialista durante le visite attitudinali prima dell’arruolamento). Pertanto il signor @@ presentava una predisposizione allo sviluppo di una sindrome ansiosa depressiva reattiva (cioè ad un disturbo di adattamento) davanti ad una situazione stressante quale quella riferita relativamente all'attività di agente di polizia penitenziaria. In conclusione, per rispondere ai quesiti posti da codesta Ec@@ma Corte, si ritiene che alla data del congedo del 17 aprile 1984 il sig. @@@@ fosse affetto dalla patologia in diagnosi e che tale patologia, equamente ascrivibile all'ottava categoria della tabella A sopra ricordata, sia dipendente in modo concausale efficiente e determinante dal servizio svolto.”
Orbene, considerato quanto sopra riportato, non ravvisando alcun motivo per discostarsi dalle argomentazioni rese dal consulente, questo Giudice ritiene che il ricorso promosso dal sig. @@ sia meritevole di accoglimento e debba essere accolto e di conseguenza debba dichiararsi il diritto dello stesso al trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria tab. A dal mese successivo alla presentazione della domanda pervenuta all'Amministrazione il giorno 8 febbraio 1992.
2. Sulle somme arretrate andranno, altresì, liquidati gli interessi legali ai sensi degli artt. 5, cpv., L. 205/2000 e 429, 3° comma @@p.@@, nonché - ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi - la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri fissati nelle decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti QM n. 10/2002 e n. 6/2008.
Le citate Sezioni Riunite, nella sentenza n. 6/2008 hanno puntualizzato, in parte modificando il precedente orientamento (QM n. 10/2002), che il disposto dell’art. 429 co. 3° @@p.@@, nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16 co.  6° della legge n. 412/1991, art. 22 co. 36° della legge n. 724/1994 e dell’art. 45 co. 6° della legge n. 448/1998, come richiamato dall’art. 5 della legge n. 205/2000 (rinvio dinamico), opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare - militare, con riferimento ai giudizi in corso, ma limitatamente ai ratei scaduti dopo la data di entrata in vigore (10.08.2000); per i ratei maturati prima, invece, hanno sostenuto che continuano a trovare applicazione i principi affermati nelle sentenze n. 525-A/1987, n. 84-C/1990, n. 97-C/1993, n. 17 - QM/1995 e n. 4 - QM/1998. Ne consegue che la domanda di condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, riguardante i ratei maturati prima del 10.08.2000, debba essere valutata accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1224 @@@@ ai fini della liquidazione del maggior danno.
La giurisprudenza, nel ritenere come la sussistenza del suddetto maggior danno possa essere dimostrata con ogni mezzo di prova anche di tipo presuntivo, ha evidenziato, in particolare, che la svalutazione, quale fatto notorio, non necessita di una prova specifica (data la destinazione del credito alle comuni esigenze della vita) e che la stessa incida sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ISTAT sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o del debitore di un maggiore o minore danno. In virtù di tale principio la rivalutazione monetaria spetta solo nell’ipotesi in cui l’importo della stessa superi quello degli interessi legali.
Alla luce di quanto argomentato, le citate sentenze delle Sezioni Riunite, dal punto di vista pratico, non comportano soluzioni differenti giacché la svalutazione monetaria, computata sempre secondo gli indici ISTAT, di cui all’art. 150 disp. att. @@p.@@, deve essere liquidata solo ove di importo superiore a quello degli interessi legali, non essendo ammissibile il cumulo “integrale”, bensì quello “parziale”, e ciò sia per i ratei maturati prima dell’entrata in vigore della legge n. 205/2000, che per quelli maturati successivamente (Sez. Giur. Sicilia, sentenza n. 2537/2009, Sez. Giur. Campania n.  1925/2010).
3. Sussistono, per la vetustà del gravame, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso, in Napoli, all’udienza del 10 febbraio 2011.
IL GIUDICE UNICO
Cons. Marta TONOLO
Depositata in Segreteria il
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Volpe
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
CAMPANIA
Sentenza
271
2011
Pensioni
18-02-2011

   

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