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..eventi stressanti subiti durante il servizio militare. Il nonnismo.. è una forma di mobbing in ambito militare, può condurre a fenomeni psicotici..

Dettagli




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Francesca PADULA                                  
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella pubblica udienza del 21 settembre 2011,
sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 12958 del registro di segreteria prodotto dal Sig. @@, nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. V-
visti gli atti ed i documenti della causa;
            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO       
Il Sig. @@, soldato in congedo, cessato dal servizio il 09.11.1994, contesta il decreto del Ministero della Difesa n. 554 del 11.07.2008, con il quale è respinta la domanda di pensione privilegiata tabellare presentata dal medesimo in data 26.11.2002. Riferisce quanto segu@@
Il ricorrente, chiamato alle armi in data 28.07.1994 presso l’Aeronautica Militare Comando Generale “@@” di @@, immediatamente subiva episodi di nonnismo, consistenti in pesanti angherie e sopraffazioni, atteggiamenti persecutori e delinquenziali, tali da portarlo in stato di soggezione e paura psicologica.
Era sottoposto ai seguenti ricoveri:
1) il 31.07.1994 presso l’Ospedale Principale Marina Militare di @@, dimesso con diagnosi di “episodio sub-confusionale” e proposta di 40 gg. di convalescenza;
2) l’8.09.1994 presso l’Ospedale Militare di @@, dimesso con 60 gg. di convalescenza;
3) il 10.09.1994 presso la Clinica Psichiatrica dell’Ospedale “DI Venere” di Carbonara (BA), dimesso con diagnosi di “disturbo delirante”;
4) il 07.11.1994 presso l’Ospedale Militare di @@, da cui era dimesso definitivamente in data 08.11.1994 perché permanentemente inabile .
Dal 09.11.1994 veniva collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 84 RDL 744/1938.
Dopo il congedo subiva altri ricoveri: il 23.01.1996 presso l’Ospedale “Di Venere” di Carbonara con diagnosi di “disturbo delirante”; l’11.09.1999 presso la clinica psichiatrica presso l’Ospedale Policlinico Consorziale di Bari, con diagnosi di “sindrome schizoaffettiva”. Dal 02.03.1998 ad oggi è in cura dal dott. @@ @@ del Centro di Salute Mentale “Alto Isontino”.
Rileva il ricorrente che la sofferta infermità, gravemente invalidante, che gli ha impedito di proseguire negli studi di medicina e di lavorare, sia stata causata dagli eventi stressanti subiti durante il servizio militar@@
A seguito di istanza, del 01.07.2000, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a fini di equo indennizzo e pensione privilegiata, la Commissione Medico Legale ”A. Mosso” dell’Aeronautica Militare di Milano, riteneva la diagnosticata infermità “Schizofrenia paranoide cronica” ascrivibile a 1^ ctg. tab. A .
Il Comitato di Verifica in data 07.05.2008 riteneva detta infermità non dipendente da fatti di servizio.
Il Ministero della Difesa respingeva quindi con il decreto n. 554 dell’11.07.2008 l’istanza di pensione privilegiata, sulla base dei due suddetti pareri.
Il ricorrente @@ lamenta inosservanza del giusto procedimento e violazione di legge per il mancato rispetto dei termini di cui al DPR 349/1994 e all’art. 10 del DPR n. 461/2001.
Contesta il decreto denegatorio per erronea valutazione dei fatti quale sintomo di eccesso di poter@@ In proposito richiama la perizia medico legale del dott. @@, che produc@@ In detto parere si afferma, tra l’altro, che sebbene la schizofrenia abbia probabilmente una causa biologica, i fattori psicologici possono giocare un ruolo determinante nel suo insorgere ed aggravarsi. Evidenzia come il nonnismo, che è una forma di mobbing in ambito militare, può condurre a fenomeni psicotici, come nel caso dell’@@, al quale non era stato diagnosticato all’epoca dei fatti alcun tipo di problematica psichiatrica. Ritiene debba riconoscersi la prima categoria Tab. A., ovvero non meno della seconda ctg. Tab. A.
Rileva il ricorrente l’illogicità, la carenza di motivazione e la manifesta ingiustizia del diniego di riconoscimento, quali figure sintomatiche del vizio di eccesso di poter@@
Per effetto del provvedimento emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste in data 02.02.2010, in atti, l’@@ è stato ammesso, in via anticipata e provvisoria, al Gratuito Patrocinio.
Nel merito chiede riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, con iscrizione alla I ctg. Tab. A, ovvero alla II od altra inferiore di Tab. A; condanna del Ministero della Difesa a liquidare equo indennizzo, nonchè gli arretrati dal dì della domanda fino al soddisfo, con interessi e rivalutazione monetaria; condanna alla corresponsione della pensione privilegiata con liquidazione di arretrati e rivalutazione monetaria; condanna alla liquidazione di spese, diritti ed onorari in favore dello Stato,  trattandosi di Gratuito Patrocinio.
Con memoria depositata il 09.07.2010 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale conferma la legittimità del provvedimento adottato, conforme alle acquisite valutazioni medico legali. Chiede il rigetto del ricorso, e che siano fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale sui ratei.
Nel Rapporto Informativo Circostanziato della Scuola Addestramento Reclute A.M. di @@ del 10.07.2000 si afferma come sia assolutamente da escludere che presso la Scuola “…si siano verificate le <<pesanti angherie, le sopraffazioni da parte dei commilitoni più anziani>> tali <<da portarlo in uno stato di soggezione, di paura e di grave stress psicologico>> come denunciato nell’istanza presentata dall’interessato tramite il suo legal@@ La vita della Recluta si svolge in comunione con altri giovani giunti lo stesso giorno e quindi aventi la medesima anzianità”.
Con ordinanza n. 45 del 07.07.2010 è stata rigettata l’istanza di sospensione del procedimento di recupero, per mancanza di periculum in mora.
Con successiva nota del 29.11.2010 il ricorrente conferma le rassegnate conclusioni, chiedendo in subordine che l’attribuzione degli accessori sia limitata ai soli interessi fino al 10.08.2000, ed alla maggior somma tra questi e la rivalutazione, successivamente a tale data.
Con memoria depositata il 05.01.2011 parte ricorrente insiste, richiamando giurisprudenza, per l’accoglimento del ricorso, anche in ordine alle competenze professionali, in qualità di anticipatario.
All’udienza del 19.01.2011 parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, chiedendo anche riconoscimento di superinvalidità – TAB. @@ Ritiene utile un’eventuale acquisizione di consulenza medico-legal@@
Con note depositate il 31.01.2011 e 10.02.2011 il ricorrente deposita documentazione sanitaria e relativa all’ammissione al gratuito patrocinio.
In data 14.04.2011 il Ministero della Difesa trasmette la documentazione richiesta con l’ordinanza istruttoria n. 2/2011 da questo Giudice, con riserva di depositare le cartelle cliniche relative ai ricoveri dell’8.09.1994 e del 07.11.1994 presso l’Ospedale Militare di @@, che verranno dimesse in data 07.07.2011.
In data 18.05.2011 la Commissione Medico Legale presso l’ASS n. 1 “Triestina” deposita il parere richiesto con ordinanza n. 2 del 19.01.2011.
In data 17.08.2011 la Commissione medica di Trieste deposita verbale integrativo, emesso a seguito di esame della completa documentazione prodotta.
Con nota depositata il 06.09.2011 trasmette integrazione alla consulenza tecnica redatta dal Prof. Josè Ràmon @@, in replica alla CTU medico legale, nonché memoria difensiva.
Precisa di non aver mai avuto bisogno, prima del servizio di leva, di visite specialistiche neuropsichiatriche, né di cure adeguate al caso, ritenendo non rilevanti le valutazioni rese in anamnesi dalla madre in ordine allo stato psicologico dell’@@. Insiste sulla dipendenza dalla causa del servizio militar@@ Il perito di parte ritiene debba essere riconosciuto non solo il criterio cronologico, per essersi verificati i primi evidenti sintomi durante il servizio militare, ma anche il criterio dell’idoneità lesiva, poiché gli eventi stressanti possono incidere sulla salute degli individui in tempi e modi estremamente variabili.
In data 21.09.2011 la difesa del convenuto deposita nota spese integrativa.
Nell’udienza del 21.09.2011, assente la controparte, l’Avv. @@, per il ricorrente, conferma argomentazioni e conclusioni in atti difensivi. Ritiene che l’omessa cura da parte dei medici militari di @@, evidenziata dalla CML di Trieste nella perizia integrativa, abbia costituito concausa della patologia. Quali fatti rilevanti accaduti durante i giorni di servizio militare indica il cambiamento di vita, il comportamento di due o tre commilitoni prepotenti, lo stato di insonnia, il servizio di piantone per 24 h., lo scherno. Insiste per il riconoscimento della prima o seconda categoria.
La causa è stata quindi decisa sulla base dei motivi in fatto e in diritto, che di seguito si illustrano.
                                 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che su questioni di equo indennizzo non sussiste la  giurisdizione della Corte dei conti. Il beneficio in questione, infatti, spetta, per la perdita dell'integrità fisica subita, in conseguenza di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, dall'impiegato in attività di servizio, e pertanto esso riguarda materia estranea quella pensionistica, come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU. 28.05.1986 n. 3601; Corte conti, sez. riun., 8 ottobre 1987, n. 67; TAR Abruzzo, 04.01.2002 n. 17; Corte conti, Sez. Veneto, n. 147 del 15.12.2008). Spetta la giurisdizione sulle indicate questioni al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
In relazione ai denunciati vizi dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere e violazione di disposizioni normative concernenti il procedimento amministrativo (DPR 349/1994 e DPR 461/2001), è d’uopo osservare che il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non ha quale oggetto l’atto che si assuma illegittimo, quanto piuttosto il rapporto giuridico previdenziale, ed è finalizzato non all’annullamento per vizi del provvedimento ma all’accertamento dell’esistenza del diritto fatto valere (ex multis C. conti, Sez. III, n. 167 del 14.05.2008). Ne consegue che la verifica di questo giudice è diretta ad acclarare la fondatezza sostanziale della pretesa inerente al diritto a pensione privilegiata.
Peraltro si ritiene utile rilevare in linea generale, con particolare riferimento alla eccepita elusione dei termini di cui  DPR n. 461 del 29.10.2001, che detti termini, assegnati “all'Amministrazione per attivare l'attività consultiva del Comitato di verifica sulla causa di servizio e per adottare il provvedimento finale in conformità al parere da questo reso, non hanno carattere perentorio, ma solo sollecitatorio” (Cons St. Sez. III, 25.05.2010, n. 4904; id. Sez. IV, 10.07.2007, n. 3911. Analoghe affermazioni si leggono in giurisprudenza, con riferimento al  DPR n. 349 del 20.04.1994 (Sez. V,  01.03.2003 n. 1123).
Ai sensi dell'art. 64 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, il diritto alla pensione privilegiata consegue a menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, dipendenti da causa di servizio.
Prevedono quindi gli artt. 67, 68 e 69 del citato DPR 1092 del 1973 che “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione…”; che “Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento...” e che “Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purchè non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.”.
Com’è noto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte, ed anche di recente, precisato in linea generale che il diritto a pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante ma alla provata sussistenza anche di un concreto nesso eziologico tra le situazioni cui il soggetto sia stato esposto per poter assolvere gli obblighi di servizio ed il conclamarsi dell'infermità (cfr. IV Sez. 19 giugno 1990 n. 75351), e, in particolare, che il carattere eventualmente costituzionale dell'infermità e la predisposizione organica del soggetto non costituiscono ostacolo al riconoscimento della dipendenza, sempre che il servizio possa provocare l'anticipata insorgenza dell'affezione morbosa e la sua rapida evoluzione (cfr. Sez. giur. Sicilia 3 aprile 1990 n. 100/M).
Al fine del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata occorre cioè accertare, anche in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia o di una sua preesistenza al servizio, se l'attività svolta abbia facilitato, con rapporto causale incidente, l'insorgenza della malattia, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquistando il valore di conditio sine qua non, per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato, o avrebbe avuto, se già esistente, una diversa evoluzione La concausa rilevante nella pensionistica privilegiata deve essere efficiente e determinante, ossia l’antecedente causale che agisce con preminente forza nel determinismo dell’evento e che presenta forza patogena significativa e particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, Sez. giur. Veneto, n. 1345 del 28.11.2008; id. Molise,  n 147 del 16.09.2003; id. Liguria, n. 917 del 25.11.2002; id. Campania, n. 1765 del 22.11.2001; id. Lazio, n. 2718 del 21.07.1998; id. Piemonte n. 493 del 12.07.1996).
Tre dunque sono i requisiti da accertare in fattispecie per la verifica della sussistenza del diritto alla pensione privilegiata: la dipendenza da causa di servizio delle sofferte infermità, l’ascrivibilità a categoria di tabella A e la non suscettibilità di miglioramento delle predett@@
Si è reso opportuno, in relazione alla discordanza dei giudizi medico-legali in atti, disporre l’acquisizione di un ulteriore parer@@
Questo giudice non ha motivi per discostarsi dal parere espresso dalla interpellata Commissione Medico Legale di Trieste, che appare congruamente motivato e privo di vizi logici.
L’organo medico legale ripercorre la vicenda sanitaria del militare, reclutato il 28.07.1994, a partire dal primo ricovero del 31.07.1994 presso l’Ospedale Militare di @@, fino al congedo assoluto per inabilità al servizio militare, in data 08.11.1994.
Evidenzia come la condizione psicopatologica dell’@@ rappresenti uno degli stadi ultimi di un processo evolutivo costituito da fasi pre-morbose, di latenza, di acuzie floride reiterate fino ad una stabilizzazione con frequente e relativo decadimento delle performance cognitivo-attiv@@ All’origine del quadro patologico vi è una vulnerabilità psichica ad agenti stressanti.
Evidenzia quindi il consulente del Giudice come la prima manifestazione chiara ed in equivoca della patologia si sia verificata durante il servizio di leva, così ritenendo soddisfatto il criterio cronologico.
Non ritiene, al contrario, sussistente il criterio dell’idoneità lesiva, osservando, in proposito, che i comuni disagi della vita militare difficilmente possono determinare gravi stati di sofferenza psichica dopo solo tre giorni.
Infatti, come si è riferito, il primo ricovero, presso l’Ospedale Principale Marina Militare di @@, risale al 31.07.1994, tre giorni dopo l’inizio del servizio (28.07.1994). Ivi fu diagnosticato “episodio sub-confusionale”.
La mancata evidenza di fatti particolari (violenze o vessazioni, traumi particolari) che avrebbero potuto determinare l’insorgenza di un disturbo psicotico in un soggetto predisposto, inducono il consulente d’ufficio a ritenere che uno stato di sofferenza psichica latente sia emerso non a causa, ma solo in occasione del servizio militar@@
Afferma quindi che l’infermità “Schizofrenia paranoide cronica in compenso terapeutico” non sia dipendente da causa di servizio,
Le considerazioni del consulente di parte sono perfettamente in linea con l’orientamento medico-legale secondo cui, nel determinismo della patologia psichica, rilevano i fattori esogeni “quando è dimostrabile la sussistenza di un gravoso servizio, caratterizzato da eventi particolarmente psico-stressanti, o in tutti quei casi ove lo stress lavorativo viene correlato o a compiti complessi oppure a compiti a rischio” (C.conti, Sez. Campania, n. 525 del 30.03.2011; nello stesso senso, id. Puglia, n. 219 del 01.03.2011; id. questa Sezione, n. 394 del 09.10.2003).
In fattispecie il ricorrente non è stato in grado di provare che, nei tre giorni anteriori al primo ricovero, avesse svolto un servizio particolarmente gravoso, o si fossero verificati peculiari avvenimenti negativi, nè specifici disagi psicofisici.
In ricorso si fa riferimento ad episodi di scherno e sopraffazione, rientranti in atteggiamenti di “nonnismo” da parte dei commilitoni più anziani, causativi di alterazione sonno-veglia e di disagio psico-fisico. Si tratta di allegazioni del tutto generiche, fermo restando che è assai  verosimile che, durante la frequenza del corso di Addestramento Reclute, il militare fosse stato in contatto “con altri giovani giunti lo stesso giorno e quindi aventi la medesima anzianità” (Rapporto Informativo del Comandante della 2^ Compagnia – Battaglione Reclute di @@).
Rileva anche il fatto che non vengano mai riferiti, dal medesimo ricorrente, ai medici, episodi specifici di vessazioni, di violenze fisiche o  morali, di nonnismo, o di particolari stress.
Si legge nell’anamnesi raccolta dal paziente in occasione del ricovero dell’11.09.1999, presso la clinica psichiatrica dell’Ospedale Policlinico Consorziale di Bari: “L’esordio psicopatologico risale a detta del paziente a circa 5 anni fa durante l’inizio del servizio di leva quando a seguito di alcune notti insonni riferiva episodio di pianto immotivato. Allontanato dalla caserma per 40 giorni, al rientro ebbe una seconda crisi, questa volta di tipo aggressivo nei confronti di un commilitone dal quale dice di essere stato provocato”.  Il ricorrente non ricollega, dunque, le improprie  reazioni a nessuno specifico fatto.
D’altro canto, in occasione del ricovero del 10.09.1994 presso la Clinica Psichiatrica dell’Ospedale “Di Venere” di Carbonara (BA), è rilevato in anamnesi, raccolta dalla madre: “E’ stato bene fino a febbraio 1994, quando in seguito ad un furto domestico il @@ ha interrotto gli studi ed ha cominciato ad avere idee persecutorie ed ad accumulare una carica di aggressività”. In occasione dello stesso ricovero il fratello riferiva che il padre fu assassinato nel settembre del 1988, vittima di una banda di estortori del suo paese, dove gestiva una azienda boschiva, e che “tale episodio ha scosso in modo particolare il fratello …che ha manifestato anche sensi di colpa per l’accaduto e paura di ulteriori ritorsioni da parte dei responsabili dell’omicidio”.
La ricostruzione dei fatti effettuata dal familiare, è evidente, non è utilizzabile a fini diagnostici, ma fornisce elementi di conoscenza in ordine ad una vulnerabilità psichica ad agenti stressanti del ricorrente,  da ritenersi già latente al momento dell’arruolamento.
Il dato risulta confermato anche dal medico curante Dott. @@, il quale, nella certificazione del 19.06.2000, afferma: “Il disturbo si è manifestato per la prima volta in coincidenza con gli studi universitari (allora il paziente era iscritto alla facoltà di Medicina) e il servizio di leva”.
E’ dunque da escludere, a fronte di sofferenza psichica latente, precedente all’arruolamento, in mancanza di farti specifici di violenza o prepotenza, che i comuni disagi della vita militare, tra i quali devono  farsi rientrare il servizio di piantone per 24 ore, svolto, peraltro, durante la notte, con due commilitoni (Rapporto Informativo succitato), perdurati solo tre giorni, abbiano costituito concausa preponderante della malattia psicotica.
Nessun argomento può trarsi, al fine di accogliere le istanze del ricorrente, dalla circostanza, evidenziata dal consulente d’ufficio (parere integrativo depositato il 17.08.2011), per la quale nei 40 giorni di licenza di convalescenza successiva alla dimissione dall’Ospedale Militare di @@, disposta il 01.08.1994, l’@@ non fu sottoposto, da parte della struttura sanitaria militare, a cura specialistica, pur dovendo, questo Giudice, stigmatizzare il deplorevole comportamento dei medici militari che non sottoposero a cure presso la propria struttura il ricorrent@@
Non ritiene questo Giudice che il ritardo, in considerazione dello stato di stabilizzazione raggiunto già il 02.03.1998, come da certificazione del Dott. @@, possa aver costituito l’antecedente causale che abbia agito, nel determinismo e nell’evoluzione della patologia, con preminente forza e con particolare valore rispetto ad altre concaus@@
Per il complesso delle esposte considerazioni si ritiene che l’infermità sofferta dall’@@ non sia dipendente da causa di servizio.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, osserva questo giudice che sussistano giusti motivi, per la natura della controversia, che ha comportato la soluzione di questioni di carattere tecnico, e per la discordanza dei pareri medico-legali in atti, per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c., modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009.
Il ricorrente @@ è ammesso al gratuito patrocinio.
Il medesimo, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 2/2011, ha depositato la richiesta documentazione, in particolare riguardante il reddito complessivo  valutabile riferito al nucleo familiar@@
In accoglimento della relativa istanza, vista la documentazione prodotta, verificata la sussistenza dei presupposti cui l’ammissione è subordinata, ai  sensi del DPR D.P.R. 30.05.2002 n. 115 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, e del Decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009, recante “Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, va pertanto confermato il provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a carico dell’Erario, emesso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste in data 02.02.2010.
Le spese di difesa di parte ricorrente sono liquidate con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 del citato DPR n. 115 del 2002.
P.  Q.  M.
la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,
1) respinge il ricorso in epigrafe;
2) ammette il ricorrente @@ al gratuito patrocinio;
3) compensa le spese di giudizio.
Le spese di difesa di parte ricorrente sono liquidate con separato decreto di pagamento.
Così deciso in Trieste il 21 settembre 2011.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
f.to F. Padula
Depositata in Segreteria il 21.9.2011
                                               p.IL DIRETTORE  DELLA  SEGRETERIA
                                                       f.to il Funzionario Addetto
                                                           dott. Anna De Angelis
 
Il Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003,
dispone
che a cura della Segreteria sia apposta di seguito l’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrent@@
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
f.to F. Padula
Depositato  in segreteria il 21.9.2011
                                                p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                         f.to il Funzionario Addetto
                                                            dott. Anna De Angelis
 
In esecuzione del provvedimento del giudice, omettere, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in caso di diffusione, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrent@@
Trieste,21.9.2011
                                             p. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                         f.to il Funzionario Addetto
                                                              dott.Anna De Angelis
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Sentenza
168
2011
Pensioni
21-09-2011

   

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