Interrogazione a risposta scritta 4-06609 - Polizia, Guardia di finanza, Carabinieri addetti alla lotta alla criminalità organizzata - assegnazione alloggi

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Categoria: Atti Parlamentari
Creato Sabato, 21 Gennaio 2012 12:21
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Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06609
presentata da
ELIO LANNUTTI
mercoledì 18 gennaio 2012, seduta n.658
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

gli agenti di Polizia, Guardia di finanza, Carabinieri addetti alla lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per l'attuazione dei programmi straordinari d'edilizia residenziale, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, hanno diritto a partecipare alla procedura di assegnazione degli alloggi realizzati con contributi dello Stato;

è prevista l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata realizzati. In particolare ne sono stati già realizzati in Ponte Galeria a favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 cosiddetta legge Martelli il quale dispone "Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. (...) Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE"; nonché ai sensi degli specifici criteri dettati dalla normativa speciale, quali la delibera CIPE del 20 dicembre 1991 (con cui sono stati vincolati 50 miliardi di lire annui per l'edilizia agevolata);

a seguito della illegittimità della determinazione del canone il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da alcuni dipendenti del Ministero dell'interno con le sentenze n. 36219/2010 e n. 36220/2010, rispetto alle fondate doglianze dei ricorrenti, e ha dichiarato che il principio ex art. 47, secondo comma della Costituzione, quello cioè del favor dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, s'appalesa non direttamente implicato nella res controversa. A ben vedere però la censura in questione vuole evidenziare come la fissazione del canone annuo di locazione non realizzi il predetto interesse pubblico, inteso appunto a favorire la mobilità del personale con priorità per quegli (dipendenti pubblici - NDE) statali trasferiti per esigenze di servizio, mercè siffatta locazione o l'uso in godimento degli alloggi realizzati a tal precipuo fine e con il connesso finanziamento statale. Non vale allora l'obiezione delle parti resistenti circa l'ancoraggio del canone stesso al 4,5% del prezzo massimo di cessione del diritto di superficie, in quanto lasciando da parte ogni considerazione sulla regolarità del metodo di calcolo di detto prezzo, tale aliquota non è fissa né obbligata, ma è quella massima stabilita dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 215 del 2002. Sicché l'opzione tout court a favore di essa, se non basata su motivate e serie ragioni, è ictu oculi arbitraria. Quindi, il fatto che tal ammontare sia stato in varia guisa richiamato nella convenzione del 13 dicembre 2006, in quella con il Ministero stesso o nel bando della procedura d'assegnazione non ne muta il carattere, né autorizza il Comune ad adeguarvisi de plano. Né il richiamo in sé elide l'illegittima omissione, dai ricorrenti censurata con il quarto motivo, da parte del Ministero stesso in ordine ai criteri specifici per indirizzare. Ma non per ciò solo il Comune sarebbe stato esentato dal fornire specifica ed idonea contezza dell'attestamento a tal misura massima, contezza che, invece, manca nell'impugnata nota n. 79966/2009;

il TAR Lazio, sez. II, Presidente Tosti ha dichiarato - tra l'altro - la illegittimità dei costi richiesti dalle società per le migliorie. Se, dunque, già l'indebita assenza, peraltro non negata dal competente Provveditore alle organizzazioni sindacali, dell'esercizio dell'alta vigilanza sull'attività edile della Società controinteressata già ex se manifesta, se non un serio inadempimento, perlomeno la mancata realizzazione in parte qua dei reciproci obblighi ex art. 4 della convenzione tra le amministrazioni resistenti e tal società - segnatamente per quanto attiene alla corrispondenza tra i lavori eseguiti e quelli dedotti in capitolato speciale -, in ogni caso non è certo, né è dimostrato il dies a quo del termine per la formazione del silenzio medesimo. A più forte ragione sfugge al Collegio in base a qual parametro, non essendovi prova certa se ed in qual misura tal capitolato abbia realmente vincolato le amministrazioni resistenti, queste ultime (maxime il Comune di Roma) abbiano potuto ammettere le migliorie così proposte, tralasciandone l'an e calcolando subito il quantum;

contrariamente a quanto sostenuto dalle società che hanno realizzato gli alloggi e dalla Prefettura di Roma, il giudice amministrativo ha dichiarato che l'unico possibile fruitore finale è l'assegnatario (dipendente dello Stato), considerato che nelle motivazioni delle sentenze si legge che rettamente i ricorrenti contestano l'identità di ruolo tra concessionario (ossia, il soggetto attuatore) e fruitore finale del singolo alloggio: il secondo è, in base all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 1991, l'unico destinatario del programma costruttivo per cui il primo fu selezionato ed ottenne il finanziamento pubblico. Senza il finanziamento e l'individuazione dei beneficiari, l'intervento di edilizia residenziale pubblica in argomento non sarebbe stato possibile, perlomeno non nei termini descritti dal medesimo art. 18, dal decreto ministeriale n. 215 del 2002 e dalle convenzioni con le varie amministrazioni coinvolte, a nulla qui rilevando le ulteriori vicende di circolazione di detti alloggi, come descritte nella determinazione n. 21 del 2002 in caso di rigorosamente accertata cessazione del pubblico interesse nei loro riguardi. Anzi, la messa a disposizione degli alloggi per tali finalità pubbliche, inoltre finanziate ai sensi del ripetuto art. 18, costituisce la giustificazione (recte, la presupposizione necessaria) del rapporto di locazione con i beneficiari indicati in tal norma. Questa ne è l'unica possibile lettura costituzionalmente orientata, perché, argomentando in modo diverso sul significato e lo scopo dell'art. 18 e, dunque, di ciò che deve intendersi per «fruitore finale», si perverrebbe al risultato, certo non leggibile nella citata norma, di un indebito aiuto di Stato a talune imprese edili;

i ricorrenti hanno chiesto al Ministero delle infrastrutture e trasporti in persona del legale rappresentante p.t. e alla Prefettura di Roma in persona del Prefetto per la illegittimità dei provvedimenti relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione di tutti gli atti presupposti e consequenziali al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

si è imposta, pertanto, l'esecuzione delle sentenze del TAR n. 36219/2010 e 36220/2010 nei confronti dei ricorrenti e di tutti gli altri dipendenti che hanno sottoscritto il contratto di locazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 con un indebito arricchimento da parte delle società, considerato che il contenuto precettivo delle sentenze ha comportato l'eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato;

tuttavia, nelle more della esecuzione, è accaduto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un primo decreto a firma del Ministro pro tempore Matteoli n. 1026 del 1° luglio 2011, bocciato dalla Corte dei conti ed un successivo decreto n. 8346 del 7 settembre 2011, con cui lo stesso Ministro ha reiterato il medesimo criterio censurato dal giudice amministrativo senza fornire alcuna motivazione e anzi tale circostanza ha condotto, nel frattempo, le società a vendere gli alloggi assegnati ai dipendenti statali;

a molti conduttori, dipendenti del Ministero dell'interno e comunque assegnati alla lotta alla criminalità organizzata e destinatari degli alloggi, non viene garantito il godimento degli alloggi considerato che sono a tutt'oggi privi di riscaldamento e di acqua calda e con grave pregiudizio per la propria salute e quella dei familiari;

ad ulteriore beffa per gli istanti si aggiunge la comunicazione pervenuta dalla società SE.MA 99 Srl relativamente all'avvenuta cessione degli alloggi di proprietà della società Di Veroli a.r.l. a favore della società SE.MA 99 Srl costruiti con finanziamenti pubblici per la lotta alla mafia, notizia di cui si è chiesta conferma alla Prefettura di Roma. Tale società SE.MA 99 Srl ha come amministratore unico e legale rappresentante Arib Dora di cittadinanza libica, ed è una società che risulta con capitale versato pari a soli 60.000 euro, di cui 54.000 da Gafemo Sa di cittadinanza belga con domicilio a Bruxelles, mentre i rimanenti proprietari sono i signori Di Veroli Guido e FINECOM, anche essa società di proprietà dei signori Di Veroli e socia dell'Istituto Bancario IMPREBANCA SpA, Istituto bancario ove dovrà essere versato il canone di locazione;

in tal senso si riporta il seguente articolo di giornale pubblicato sul quotidiano "La Repubblica": «Imprebanca sotto il tiro della giustizia e non solo: l'istituto di credito sarà presto essere oggetto di un'ispezione di Bankitalia. Alla luce degli arresti del 14 giugno per la mega evasione fiscale da oltre 600 milioni di euro che ha portato in manette, insieme ad altre 45 persone, anche Cesare Pambianchi, numero uno della Confcommercio di Roma e presidente di Imprebanca, si aggrava la posizione di quest'ultima. I pm Sabina Calabretta, Francesca Loy e Francesco Ciardi, titolari del fascicolo, stanno vagliando con attenzione tutti i movimenti di denaro che sono passati per l'istituto di credito al cui vertice c'era quella che, secondo l'accusa, è una delle due menti del sistema che ha permesso l'evasione fiscale da record (l'altra era il suo socio, Carlo Pambianchi). È un fatto che, guardando sul sito dell'istituto di via Cola di Rienzo, tra gli azionisti di Imprebanca, ci sono molti dei clienti dello studio Pambianchi-Mazzieri che sono stati iscritti nel registro degli indagati: Di Veroli, Francisci e Gruppo Conad Tirreno. Tutti colpevoli di aver spezzettato le aziende e di averle trasferite all'estero per non pagare le tasse. Tutte realtà aziendali, a questo punto è chiaro, direttamente legate al numero uno dei commercianti. Molti dei soldi sfuggiti ai controlli antiriciclaggio e a quelli del fisco potrebbero essere passati, dunque, passati da Imprebanca. Non a caso, dalle intercettazioni telefoniche depositate al tribunale del Riesame, è chiaro che il gruppo guidato dai due commercialisti dei Parioli si desse un gran da fare per cercare di eludere gli obblighi di segnalazione da parte delle banche. Ma queste sono solo ipotesi a cui i magistrati e gli uomini del nucleo speciale di polizia valutaria stanno lavorando. Una cosa è certa: Imprebanca sarà presto anche oggetto degli accertamenti di Palazzo Koch che, sulla base dell'inchiesta, avvierà le verifiche necessarie in questi casi»,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda, a garanzia della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e onorabilità dell'attività statale e in particolare di quella svolta dalle Forze dell'ordine dedicate alla lotta alla criminalità organizzata e alla mafia, adottare le opportune iniziative al fine di riscontrare se vi siano stati eventuali comportamenti illegittimi tenuti da autorità pubbliche nella presente vicenda, considerato che non è stata data esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, in elusione del giudicato, mentre è stato reiterato il criterio del 4,5 per cento massimo a favore delle società EDIL CASA di proprietà di Maggini e della società Di Veroli;

quali iniziative, considerata la delicatezza degli incarichi svolti dai conduttori degli alloggi in oggetto, nella loro qualità di pubblici ufficiali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, il Governo voglia intraprendere al fine di verificare se si è provveduto al rilascio delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con le quali viene verificata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora abrogato e confluito negli artt. 67 e 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011) - e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 - nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione come nel caso de quo e nei confronti della SE.MA 99 Srl, della società Ingg. Ettore e Mario Di Veroli e della società EDIL Casa Srl poi Ponte Galeria Immobiliare;

quali iniziative intenda assumere al fine di accertare lo stato degli alloggi, considerato che, venendo meno a quanto previsto nei capitolati di appalto e l'applicazione persino di un incremento per le migliorie, molti assegnatari sono costretti a vivere in alloggi addirittura privi di riscaldamento e se non intenda procedere per garantire il godimento degli alloggi;

se intenda intraprendere le opportune iniziative per constatare l'esistenza del diritto di prelazione a favore degli assegnatari dipendenti statali sin dall'assegnazione degli alloggi;

quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, intenda adottare al fine di rivedere la normativa che ha garantito, con l'emanazione dei suddetti decreti, alle società il profitto derivante dall'indebita previsione del criterio più elevato per la determinazione dei canoni.

(4-06609)