Art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Prime indicazioni.
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-1-2012 n. 3
Art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Prime indicazioni.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Circ. 13 gennaio 2012, n. 3 (1).
Art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Prime indicazioni.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
L'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell'INPDAP e l'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Le disposizioni prevedono l'emanazione, entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi (da deliberare entro il 31 marzo 2012), e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, dei decreti di natura non regolamentare per il trasferimento all'Inps delle risorse strumentali, umane e finanziarie dei due Istituti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime istruzioni operative con la nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922 (allegato 1) articolata nei seguenti punti:
1) - Attività degli organi degli enti soppressi;
1.1) - Attività dei Direttori generali degli enti soppressi;
2) - Attività degli enti soppressi relative al contenzioso;
3) - Attività degli enti soppressi relative ai pagamenti ed alle riscossioni;
4) - Periodo intercorrente tra l'avvenuta emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi e la definizione del riassetto organizzativo dell'INPS.
Con la presente circolare, in applicazione della normativa e della direttiva del Ministro citate, si forniscono le prime indicazioni volte a garantire e ad assicurare la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa degli Enti soppressi, la correttezza e l'economicità nella gestione, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 2 dell'art. 21.
Per quanto concerne il bilancio di chiusura le indicazioni sono contenute al punto 1) della direttiva del Ministro.
Il medesimo punto chiarisce che i bilanci preventivi 2012 degli enti soppressi devono essere recepiti con apposita nota di variazione del bilancio preventivo 2012 dell'INPS.
Alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali dell'INPS saranno fornite eventuali elaborazioni di aggiornamento alle previsioni deliberate per l'anno 2012 derivanti dalle novità normative successive alla legislazione di riferimento utilizzata per le previsioni.
Nelle more della deliberazione ed approvazione della nota di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2012 dovrà essere attivata la procedura per l'utilizzo del Fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 15 del Regolamento di contabilità dell'INPS.
Si precisa che detto Regolamento trova applicazione anche per le attività degli Enti soppressi.
Per quanto concerne i conti correnti postali, bancari e di tesoreria si provvederà a richiederne la ridenominazione mediante inserimento, in luogo dell'intestazione originaria, della parola "INPS" seguita da ex INPDAP o ex ENPALS.
I predetti conti saranno movimentati secondo il sistema di tesoreria INPS ossia esclusivamente mediante rapporti di conto corrente senza far ricorso al cassiere.
Tanto premesso si forniscono le prime indicazioni riguardanti le attività da svolgere.
1) Pagamento delle spese istituzionali e obbligatorie
Per il pagamento delle spese istituzionali ed obbligatorie, sia in conto residui che in conto competenza, a livello di Direzione generale e di struttura territoriale, i dispositivi di spesa continueranno ad essere sottoscritti, fino a diversa comunicazione, dalle strutture competenti, per materia o territorio, degli Enti soppressi che provvederanno ad emettere il relativo mandato di pagamento.
In conformità alle disposizioni concernenti i mandati di pagamenti che devono essere cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa (art. 32, comma 3, del Regolamento di contabilità), quotidianamente, le strutture dell'INPDAP e dell'ENPALS (centrali o territoriali) dovranno inviare apposito file contenente tutti gli elementi utili (numerazione data al mandato dalle strutture INPDAP ed ENPALS, data, importo, beneficiario, modalità di pagamento, conto corrente su cui addebitare la spesa, tipologia di spesa per gestione e capitolo) per consentire la contabilizzazione dei mandati direttamente dalle strutture INPS che provvederanno a comunicare tempestivamente la data ed il numero progressivo di mandato rilasciato dal sistema contabile INPS, che dovrà essere apposto sul rispettivo mandato cartaceo, prima della trasmissione alle strutture dell'INPS.
Il flusso telematico a Poste e Banche o la consegna di eventuali supporti magnetici per il pagamento delle pensioni, fino alla completa presa in carico dei database delle pensioni, avvengono a cura degli Enti medesimi.
Ogni settimana, una copia in originale dei mandati eseguiti dovranno essere inviati alle corrispondenti strutture centrali o territoriali dell'Inps, con l'indicazione del numero di mandato assegnato dal sistema contabile INPS. La documentazione di accompagno dovrà contenere l'indicazione della gestione pensionistica, previdenziale, creditizia e di welfare a cui fa carico la spesa, i corrispondenti capitoli di bilancio di ciascun ente, il numero e la data dell'impegno con l'indicazione se trattasi di pagamenti in conto residui o in conto competenza.
2) Altre spese di natura obbligatoria (versamenti IRPEF, IRES, IVA, IRAP, tasse, imposte, contributi previdenziali)
Per le altre spese di natura obbligatoria, si seguirà la stessa procedura di cui al punto sub. 1, con il necessario raccordo tra le strutture dei due Enti e l'Area fiscale e tributaria della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle deleghe di pagamento.
3) Pagamento di spese non obbligatorie (di funzionamento)
Per quanto concerne le spese non obbligatorie (di funzionamento) è necessario distinguere tra quelle in conto residui e quelle in conto competenza.
3.1) Pagamenti in conto residui
Per il pagamento di spese non obbligatorie (di funzionamento) in conto residui fino al 31 dicembre 2011, le strutture degli Enti in oggetto, adottato il provvedimento amministrativo di spesa dovranno inviare le richieste di pagamento al proprio servizio di contabilità per i necessari controlli di capienza e di regolarità amministrativa e contabile. Detto servizio dovrà altresì espressamente attestare che la spesa si riferisce a fatti amministrativi insorti fino al 31 dicembre 2011 da assumere nel bilancio di chiusura quali residui.
Eseguiti detti controlli, il dispositivo di pagamento e il relativo mandato, verranno emessi a cura delle medesime strutture dei due Enti.
Al fine di consentire il necessario raccordo con le scritture contabili dell'INPS, dovranno essere osservate le indicazioni sub. 1 in ordine alla trasmissione dei mandati.
3.2) Pagamenti in conto competenza
a) obbligazioni pluriennali assunte in esercizi precedenti
Per i pagamenti in conto competenza 2012, derivanti da obbligazioni assunte negli esercizi precedenti, le strutture degli Enti in oggetto, adottato il provvedimento amministrativo di spesa inviano le richieste di pagamento al proprio servizio di contabilità per i necessari controlli di regolarità amministrativa e contabile. Detto servizio dovrà altresì espressamente attestare che la spesa si riferisce ad obbligazioni insorte in esercizi precedenti il 2012 e di tale impegno pluriennale si è tenuto conto nella elaborazione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2012, da assumere nel bilancio dell'INPS.
Al fine di consentire il necessario raccordo con le scritture contabili dell'INPS, dovranno essere osservate le indicazioni sub. 1 in ordine alla trasmissione dei mandati.
b) assunzioni di nuove spese
Nelle more della approvazione della nota di variazione al preventivo per l'anno 2012, come già anticipato, sarà attivata la procedura per l'utilizzo del Fondo di riserva per spese impreviste, al fine di garantire il buon funzionamento degli uffici ed assicurare la necessaria ed inderogabile copertura finanziaria delle spese non obbligatorie.
Pertanto, si forniscono le prime indicazioni per i pagamenti in conto competenza 2012.
Le funzioni centrali dei due Enti soppressi, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali, dovranno tempestivamente comunicare le analisi dei fabbisogni delle spese per i primi tre mesi del 2012 al Direttore generale che provvederà alle assegnazioni di budget, nei limiti di 1/12, per mese, delle previsioni originarie dei due Enti.
Le spese assolutamente urgenti ed indifferibili potranno essere assunte, prima dell'assegnazione del budget, nei limiti suddetti e dovranno essere successivamente ratificate.
Le prenotazioni di spesa, gli impegni e i mandati assunti con riferimento a tali spese dovranno essere raccordati con le scritture contabili dell'INPS con modalità analoghe a quelle indicata al punto 1).
La documentazione di accompagno dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione della gestione pensionistica, previdenziale, creditizia e di welfare o di diversa fattispecie a cui fa carico la spesa e i corrispondenti capitoli di bilancio di ciascun ente.
4) Riscossioni
A far data dal 1° gennaio 2012, tutti gli atti relativi alle procedure di riscossione esecutive ed ingiuntive dovranno essere riferiti ad INPS - gestione ex INPDAP o INPS - gestione ex ENPALS. La documentazione relativa alle riscossioni, in generale, dovrà essere trasmessa giornalmente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali ovvero alle strutture territoriali con il necessario raccordo fra le strutture interessate per il recepimento degli incassi in contabilità 2012.
5) Ricongiunzioni, indennità una tantum, costituzione della posizione assicurativa e altri trasferimenti da o verso gli enti soppressi
I reciproci trasferimenti di contribuzione, indennità una tantum e valori capitali, ai sensi delle varie normative specifiche che li disciplinano (come ad esempio: L. n. 29/1979, L. n. 322/1958, L. n. 523/1954, D.P.R n. 1092/1973, D.Lgs. n. 85/1993, etc.), e ogni altro trasferimento tra le gestioni delle strutture INPDAP ed ENPALS e le gestioni INPS non dovranno dar luogo a movimentazioni di natura finanziaria, essendo rilevati in contabilità, esclusivamente, come trasferimenti economici ai fini della compilazione dei bilanci delle specifiche gestioni.
Le Direzioni centrali interessate provvederanno a fornire le specifiche istruzioni per la gestione delle fattispecie sopra illustrate.
6) Comunicazioni obbligatorie al MEF
Dovranno restare a carico dei Responsabili della Contabilità degli Enti, le comunicazioni istituzionali, previste dalla normativa vigente in materia di controllo della finanza pubblica, ai Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7) Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente le movimentazioni finanziarie relative ai fatti di gestione ai due enti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvederà, con successivo messaggio, a fornire le istruzioni contabili e l'elenco dei conti di mastro istituiti per la rilevazione dei movimenti di cassa relativi ai conti correnti bancari, postali e di tesoreria nonché i conti di servizio nelle more della istituzione di specifiche gestioni che possano rappresentare la situazione patrimoniale ed economica dei due istituti.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922
Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'Inpdap e dell’Enpals ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (2)
(2) Il testo della nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
Nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 28-12-2011 n. 31/0001922
Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922 (1).
Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al
Presidente dell'INPS
Al
Direttore generale dell’INPS
Agli
Organi dell'INPDAP e dell'ENPALS
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
Al
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Ufficio di Gabinetto
Loro sedi
Premessa
Il presente messaggio intende fornire le prime istruzioni operative con riferimento alla soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS prevista dall'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276.
Al riguardo, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 21 prevede la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro contestuale incorporazione nell'INPS con effetto dal 1° gennaio 2012, limitando, tuttavia con immediatezza, l'attività dei su indicati Enti agli atti di ordinaria amministrazione dal 6 dicembre 2011 - data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 - sino al 31 dicembre 2011.
Per quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le attività e le funzioni rientranti nella competenza dei soppressi INPDAP ed ENPALS sono imputate all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti incorporati.
L’INPS potrà, quindi, procedere al proprio riassetto organizzativo - sulla base di quanto stabilito dal comma 7 del su indicato articolo 21 - all'esito dell'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
Sino all'emanazione dei richiamati decreti di trasferimento delle risorse dovranno, dunque, essere svolti tutti gli atti propedeutici al trasferimento delle attività e del personale degli Enti soppressi.
In relazione a quanto precede, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1) Attività degli organi degli Enti soppressi
Per quanto attiene alle attività degli organi degli Enti soppressi, si ribadisce che le stesse, sino al 31 dicembre 2011, dovranno essere limitate agli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la deliberazione del bilancio preventivo per l’anno 2012.
Più nel dettaglio, si chiarisce che i CIV degli Enti soppressi dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2011 all’approvazione del bilancio preventivi per l’anno 2012, al fine di consentire all’INPS le conseguenti variazioni al proprio bilancio preventivo 2012.
Per quanto attiene, invece, alle attività degli organi degli Enti soppressi diversi dal Direttore generale a partire dal 1° gennaio 2012, si sottolinea che le stesse dovranno essere limitate agli adempimenti connessi alla deliberazione del bilancio di chiusura alla data del 31 dicembre 2011, data di soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS.
All’esito della deliberazione del bilancio di chiusura degli Enti soppressi, che dovrà avvenire entro la data - stabilita dal legislatore - del 31 marzo 2012 ed al fine di consentire l’emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse nel rispetto della tempistica indicata dal comma 2 dell'articolo 21 (entro sessanta giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi), si ritiene necessario che ciascun bilancio di chiusura sia tempestivamente trasmesso, unitamente alla relazione del collegio sindacale del medesimo ente soppresso, alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione, secondo le procedure previste per gli Enti pubblici istituzionali dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e dal D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439.
Contestualmente dovranno essere predisposti gli inventari di chiusura di ciascuno degli Enti soppressi, previa ricognizione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare.
Si ritiene opportuno che nella nota integrativa al bilancio di chiusura siano esplicitati i criteri adottati nella valutazione dei beni mobili e immobili, dai quali derivano i valori patrimoniali iscritti in bilancio.
La deliberazione dei bilanci di chiusura da parte dei competenti organi degli Enti soppressi, in uno con la relativa verifica da parte dei rispettivi collegi sindacali, si pone in linea con la previsione contenuta nell'articolo 21, comma 4, secondo cui gli organi degli Enti incorporati cessano dalla data di adozione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
Dalla lettura complessiva dell'articolo 21 si evince che la volontà del legislatore di incidere sull’assetto degli Enti previdenziali pubblici si fonda non solo sull'esigenza di un intervento di razionalizzazione basato su criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali, ma anche sulla necessità di contenimento della spesa pubblica, attesi i risparmi di spesa che il processo di incorporazione di cui trattasi dovrà comportare, secondo le previsioni del comma 8 dell'articolo 21.
Per quanto precede, si invitano gli organi degli Enti soppressi a voler assicurare la massima tempestività nell'adozione degli adempimenti finalizzati alla deliberazione dei bilanci di chiusura entro il termine del 31 marzo 2012.
Pertanto, qualora emergessero criticità e ritardi in tale direzione, si fa riserva di assumere ogni iniziativa funzionalmente idonea a garantire la compiuta e spedita attenzione dell’iter procedimentale previsto dalla legge, allo scopo di assicurare le finalità perseguite dalla legge stessa.
Si precisa, inoltre, che l’articolo 21 nulla innova in ordine alle gestioni previdenziali ed alle prestazioni riferite agli Enti soppressi, delle quali deve essere assicurata, a tutela degli utenti, la piena continuità e funzionalità.
1.1. Attività dei Direttori generali degli Enti soppressi
Al fine della già evidenziata necessità di mantenere la piena continuità delle funzioni e di garantire la tutela dei soggetti destinatari dell'azione degli Enti soppressi nel periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 2012 ed in attesa dell’emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli Enti incorporati nell’INPS, l'attività dei Direttori generali degli Enti soppressi sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 21 in argomento, sarà finalizzata, oltre che dagli adempimenti di competenza volti alla deliberazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2011, anche al necessario raccordo funzionale tra le strutture centrali e periferiche degli Enti incorporati e il Direttore generale dell’INPS, al quale ultimo spetteranno tutte le determinazioni definitive che comportano oneri e impegni a carico dell'Istituto, ivi compreso il conferimento degli incarichi dirigenziali.
Tra le già evidenziate esigenze di efficace ed efficiente funzionamento delle strutture nella fase transitoria, i Direttori generali degli Enti soppressi si raccorderanno, inoltre, con il Direttore generale dell’INPS per assicurare l’integrazione delle procedure contabili, amministrative e dei sistemi informatici.
2) Attività degli Enti soppressi relative al contenzioso
Sempre nell’ottica di garantire la piena funzionalità delle strutture in attesa dei decreti di trasferimento delle risorse degli Enti soppressi all’INPS e con particolare riferimento all'attività di tutela legale concernente le attività degli Enti incorporati si pone l'accento sulla previsione contenuta nel secondo periodo dell'art. 21, comma 2-bis del D.L. n. 201/2011, in base alla quale l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, e rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l’INPS e presso l’ENPALS.
Per quanto riguarda, invece, i contenziosi attivi e passivi riferiti alle attività degli Enti soppressi che saranno instaurati a partire dal 1° gennaio 2012 e sino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli Enti incorporati, il rappresentante legale dell'INPS potrà valutare l'opportunità di conferire agli avvocati già in servizio presso gli Enti soppressi la delega finalizzata alla rappresentanza in giudizio dell'Istituto.
3) Attività degli Enti soppressi relative ai pagamenti ed alle riscossioni
Pur quanto concerne le attività di pagamento e di riscossione si ritiene necessario - alla luce di quanto previsto dal comma 2-bis del più volte richiamato articolo 21 e per le sopra evidenziate esigenze di continuità dell'azione amministrativa, nonché di buon andamento delle strutture - che, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e sino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, il legale rappresentante dell’INPS provveda a confermare le autorizzazioni di firma depositate presso i conti correnti bancari e postali degli Enti soppressi, fermo restando il necessario raccordo con le strutture contabili dell’INPS.
4) Periodo intercorrente tra l'avvenuta emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli Enti soppressi e la definizione del riassetto riorganizzativo dell’INPS
Si precisa, da ultimo, che il Presidente dell'INPS - all'esito dell’emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli Enti soppressi previsti dal comma 2 dell’articolo 21 e sino alla definizione del riassetto organizzativo e funzionale dell'Istituto conseguente alla soppressione dell’INPDAP e dell'ENPALS, previsto dal comma 7 del medesimo articolo - dovrà adottare, nel quadro delle vigenti disposizioni ordinamentali, le necessarie determinazioni finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa riferita alle attività ed alle funzioni degli Enti soppressi.
Il Ministro
Elsa Fornero
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439
D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97