Polizia di Stato - Comunità Europea - Danni in materia civile e penale

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 19 Gennaio 2012 06:21
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Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23246

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
che il Ministro dell'economia e delle finanze, con ricorso del 2 luglio 2010, ha impugnato per cassazione - deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti di @@@@, il decreto della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 21 maggio 2009, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso del @@ - vOlto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell'economia e delle finanze - il quale, costituitosi nel giudizio, si rimetteva al giudizio della Corte quanto alla valutazione della complessità del processo -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.333,00, a titolo di equa riparazione;
che resiste, con controricorso, @@@@;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto nella misura di Euro 6.500,00 per l'irragionevole durata del processo presupposto - proposta con ricorso del 30 dicembre 2008 - era fondata sui seguenti fatti: a) il @@, ex sottufficiale della Polizia di Stato aveva proposto domanda alla Corte dei conti con ricorso del 30 agosto 2001, al fine di ottenere una indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico; b) la causa era ancora pendente alla data della proposizione del ricorso per equa riparazione;
che la Corte d'Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato:
a) ha determinato la durata del processo presupposto in tre anni, "non ravvisandosi particolari ragioni di complessità tali da giustificare un incremento"; b) ha determinato in quattro anni e quattro mesi il periodo di irragionevole durata del processo presupposto ed ha liquidato l'indennizzo nella misura di Euro 4.333,00, sulla base di Euro 1.000,00 annui.
Motivi della decisione
che con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione l'omessa considerazione, ai fini della determinazione del periodo di durata ragionevole del processo presupposto, la particolare complessità del caso che ha richiesto l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 119 del 2008) e delle sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 1 del 2009);
che il ricorso è inammissibile, per la genericità della sua formulazione;
che infatti, a fronte dell'affermazione della Corte fiorentina, che ha determinato la durata del processo presupposto in tre anni, "non ravvisandosi particolari ragioni di complessità tali da giustificare un incremento", il ricorrente si limita a dedurre che tale motivazione è stereotipata, limitandosi inoltre a dedurre che sulla questione di diritto sottesa al processo pendente dinanzi alla Corte dei conti sono dovuti intervenire sia il Giudice delle leggi, sia le sezioni riunite della Corte dei Conti, ciò senza specificare di quale questione si trattasse e se l'oggetto del giudizio presupposto fosse identico, ovvero quantomeno analogo, a quello, od a quelli, in relazione ai quali era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte costituzionale e si era reso necessario l'intervento delle sezioni riunite della Corte adita;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il Ministro dell'economia e delle finanze alle spese, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.