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14 FEBBRAIO 2012: Scadenza aggiornamento quinquennale RSPP

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E' bene rammentare che il 14 febbraio 2012 scade il termine per completare  i corsi di aggiornamento per tutti gli RSPP e gli ASPP  che avevano usufruito dell’ esonero come previsto dall’Accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e del successivo Accordo integrativo del 5 ottobre 2006.

Si ricorda che i soggetti interessati sono  gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione interni o esterni (e quindi non il datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP per il quale vi è una specifica disciplina).

In caso di mancato aggiornamento, infatti, verrebbero meno i requisiti professionali richiesti dall’articolo 32 del Decreto legislativo 81/2008 necessari per svolgere l’incarico.

Di conseguenza, il datore di lavoro dovrebbe revocargli la nomina e provvedere all’individuazione di un nuovo RSPP che rispetti invece i requisiti professionali necessari per il ruolo.

L’Accordo del 2006 prevedeva che per i soggetti che avevano già svolto o svolgevano funzioni di RSPP veniva consentito l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo (moduli A e B) tenendo conto delle conoscenze acquisite e a seguito delle esperienze maturate.

 

Il punto 1.1. dell’Accordo integrativo contenente le linee interpretative prevedeva poi che entro il 14 febbraio 2007 (ossia entro un anno dalla pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale)  avrebbero dovuto essere completate  tutte le procedure atte a consentire l’effettivo avvio dei percorsi formativi.

 

Il punto 2.6. sempre dell’Accordo integrativo stabiliva che per i soggetti esonerati dalla frequenza del Modulo B (sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi), l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero avrebbe dovuto decorrere dal 14 febbraio 2007 ed essere completato interamente entro il 14 febbraio 2012.

 

Entro il 14 febbraio del 2008 avrebbe dovuto essere comunque previsto il completamento di almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento relativo ai macro settori di appartenenza.

 

Pertanto tutti i RSPP e gli ASPP che hanno usufruito dell’esonero devono completare entro il prossimo 14 febbraio il 100% del corso di aggiornamento ed in caso contrario decadono e perdono il requisito/titolo di RSPP.

 

Conseguentemente il datore di lavoro deve sostituirlo, pena la sanzione per la violazione dell’art. 17 comma 1 lett. b) – Obbligo indelegabile del datore di lavoro di designazione del RSPP.

 

Si ritiene che per svolgere nuovamente il ruolo di RSPP il soggetto che non ha completato l’aggiornamento o non provvederà all’aggiornamento quinquennale (previsto dal punto 3 dell’Accordo integrativo)  dovrà ripercorrere  l’intero percorso formativo, essendo venuti meno i requisiti professionali richiesti dall’ art. 32 del Testo Unico sulla sicurezza.

   

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