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Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS

Dettagli

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 28-12-2011 n. 31/0001922
Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922 (1).

Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

      

Al
    

Presidente dell'Inps
      

Al
    

Direttore generale dell’Inps
      

Agli
    

Organi dell'Inpdap e dell'Enpals
            

Loro sedi

e, p.c.:
    

Al
    

Ministero dell'economia e delle finanze
            

Ufficio di Gabinetto
      

Al
    

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
            

Ufficio di Gabinetto
            

Loro sedi
        

 

Premessa

Il presente messaggio intende fornire le prime istruzioni operative con riferimento alla soppressione dell'INPDAP e dell’ENPALS prevista dall'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276.

Al riguardo, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 21 prevede la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro contestuale incorporazione nell'INPS con effetto dal 1° gennaio 2012, limitando, tuttavia con immediatezza, l'attività dei su indicati enti agli atti di ordinaria amministrazione dal 6 dicembre 2011 - data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 - sino al 31 dicembre 2011.

Per quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le attività e le funzioni rientranti nella competenza dei soppressi INPDAP ed ENPALS sono imputate all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati.

L’INPS potrà, quindi, procedere al proprio riassetto organizzativo - sulla base di quanto stabilito dal comma 7 del su indicato articolo 21 - all'esito dell'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi all’INPS, previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Sino all'emanazione dei richiamati decreti di trasferimento delle risorse dovranno, dunque, essere svolti tutti gli atti propedeutici al trasferimento delle attività e del personale degli enti soppressi.

In relazione a quanto precede, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

 

1) Attività degli organi degli enti soppressi

Per quanto attiene alle attività degli organi degli enti soppressi, si ribadisce che le stesse, sino al 31 dicembre 2011, dovranno essere limitate agli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la deliberazione del bilancio preventivo per l’anno 2012.

Più nel dettaglio, si chiarisce che i CIV degli enti soppressi dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2011 all’approvazione del bilancio preventivi per l’anno 2012, al fine di consentire all’INPS le conseguenti variazioni al proprio bilancio preventivo 2012.

Per quanto attiene, invece, alle attività degli organi degli enti soppressi diversi dal Direttore generale a partire dal 1° gennaio 2012, si sottolinea che le stesse dovranno essere limitate agli adempimenti connessi alla deliberazione del bilancio di chiusura alla data del 31 dicembre 2011, data di soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS.

All’esito della deliberazione del bilancio di chiusura degli enti soppressi, che dovrà avvenire entro la data - stabilita dal legislatore - del 31 marzo 2012 ed al fine di consentire l’emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse nel rispetto della tempistica indicata dal comma 2 dell'articolo 21 (entro sessanta giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli enti soppressi), si ritiene necessario che ciascun bilancio di chiusura sia tempestivamente trasmesso, unitamente alla relazione del collegio sindacale del medesimo ente soppresso, alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione, secondo le procedure previste per gli enti pubblici istituzionali dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e dal D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439.

Contestualmente dovranno essere predisposti gli inventari di chiusura di ciascuno degli enti soppressi, previa ricognizione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare.

Si ritiene opportuno che nella nota integrativa al bilancio di chiusura siano esplicitati i criteri adottati nella valutazione dei beni mobili e immobili, dai quali derivano i valori patrimoniali iscritti in bilancio.

La deliberazione dei bilanci di chiusura da parte dei competenti organi degli enti soppressi, in uno con la relativa verifica da parte dei rispettivi collegi sindacali, si pone in linea con la previsione contenuta nell'articolo 21, comma 4, secondo cui gli organi degli enti incorporati cessano dalla data di adozione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Dalla lettura complessiva dell'articolo 21 si evince che la volontà del legislatore di incidere sull’assetto degli enti previdenziali pubblici si fonda non solo sull'esigenza di un intervento di razionalizzazione basato su criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali, ma anche sulla necessità di contenimento della spesa pubblica, attesi i risparmi di spesa che il processo di incorporazione di cui trattasi dovrà comportare, secondo le previsioni del comma 8 dell'articolo 21.

Per quanto precede, si invitano gli organi degli enti soppressi a voler assicurare la massima tempestività nell'adozione degli adempimenti finalizzati alla deliberazione dei bilanci di chiusura entro il termine del 31 marzo 2012.

Pertanto, qualora emergessero criticità e ritardi in tale direzione, si fa riserva di assumere ogni iniziativa funzionalmente idonea a garantire la compiuta e spedita attenzione dell’iter procedimentale previsto dalla legge, allo scopo di assicurare le finalità perseguite dalla legge stessa.

Si precisa, inoltre, che l’articolo 21 nulla innova in ordine alle gestioni previdenziali ed alle prestazioni riferite agli enti soppressi, delle quali deve essere assicurata, a tutela degli utenti, la piena continuità e funzionalità.


1.1. Attività dei Direttori generali degli enti soppressi


Al fine della già evidenziata necessità di mantenere la piena continuità delle funzioni e di garantire la tutela dei soggetti destinatari dell'azione degli enti soppressi nel periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 2012 ed in attesa dell’emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti incorporati nell’INPS, l'attività dei Direttori generali degli enti soppressi sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 21 in argomento, sarà finalizzata, oltre che dagli adempimenti di competenza volti alla deliberazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2011, anche al necessario raccordo funzionale tra le strutture centrali e periferiche degli enti incorporati e il Direttore generale dell’INPS, al quale ultimo spetteranno tutte le determinazioni definitive che comportano oneri e impegni a carico dell'Istituto, ivi compreso il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Tra le già evidenziate esigenze di efficace ed efficiente funzionamento delle strutture nella fase transitoria, i Direttori generali degli enti soppressi si raccorderanno, inoltre, con il Direttore generale dell’INPS per assicurare l’integrazione delle procedure contabili, amministrative e dei sistemi informatici.

 

2) Attività degli enti soppressi relative al contenzioso

Sempre nell’ottica di garantire la piena funzionalità delle strutture in attesa dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi all’INPS e con particolare riferimento all'attività di tutela legale concernente le attività degli enti incorporati si pone l'accento sulla previsione contenuta nel secondo periodo del comma 2-bis del D.L. n. 201/2011, in base alla quale l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi, e rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l’INPS e presso l’ENPALS.

Per quanto riguarda, invece, i contenziosi attivi e passivi riferiti alle attività degli enti soppressi che saranno instaurati a partire dal 1° gennaio 2012 e sino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti incorporati, il rappresentante legale dell'INPS potrà valutare l'opportunità di conferire agli avvocati già in servizio presso gli enti soppressi la delega finalizzata alla rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

 

3) Attività degli enti soppressi relative ai pagamenti ed alle riscossioni

Pur quanto concerne le attività di pagamento e di riscossione si ritiene necessario - alla luce di quanto previsto dal comma 2-bis del più volte richiamato articolo 21 e per le sopra evidenziate esigenze di continuità dell'azione amministrativa, nonché di buon andamento delle strutture - che, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e sino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi all’INPS, il legale rappresentante dell’INPS provveda a confermare le autorizzazioni di firma depositate presso i conti correnti bancari e postali degli enti soppressi, fermo restando il necessario raccordo con le strutture contabili dell’INPS.

 

4) Periodo intercorrente tra l'avvenuta emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi e la definizione del riassetto riorganizzativi dell’INPS

Si precisa, da ultimo, che il Presidente dell'INPS - all'esito dell’emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi previsti dal comma 2 dell’articolo 21 e sino alla definizione del riassetto organizzativo e funzionale dell'Istituto conseguente alla soppressione dell’INPDAP e dell'ENPALS, previsto dal comma 7 del medesimo articolo - dovrà adottare, nel quadro delle vigenti disposizioni ordinamentali, le necessarie determinazioni finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa riferita alle attività ed alle funzioni degli enti soppressi.


Elsa Fornero

 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97
D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439

   

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