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Guardia di Finanza - Diritto (denegato dall'Amministrazione) di ottenere l'indennità di prima sistemazione

Dettagli




T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 146

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I due ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, entrambi trasferiti d'autorità negli anni 2004 e 2005 nell'ambito della Regione @@ @@, chiedono in via giudiziale l'accertamento del diritto (denegato dall'Amministrazione) di ottenere l'indennità di prima sistemazione prevista dall'articolo 1 della L. 2001, n. 86, anche se tra le ispettive sedi di partenza e di invio intercorrono meno di dieci chilometri.
Deducono, previa affermazione della natura autoritativa dei trasferimenti subiti, che la norma invocata, nella sua chiara formulazione, non consente più interpretazioni restrittive, in ordine alla distanza minima, formatesi sulla disposizione previgente della L. n. 100 del 1987.
Il ricorso merita accoglimento non essendovi ragioni per discostarsi dall'orientamento più volte espresso in materia da questo Tribunale (II, n. 7139/08; I-ter, nn. 2463/2005, 2484/2005, 2485/2005, 3338/2007 e 5418/2007).
Al riguardo si rammenta in particolare la sentenza 23 dicembre 2008 n. 12293 di questa Sezione, a mente della quale:
"Mentre la normativa pregressa, contenuta nell'art. 1 della L. 10 marzo 1987, n. 100, nel disciplinare l'indennità prevista per i trasferimenti d'autorità, rinviava al trattamento economico previsto dall'art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della L. 19 febbraio 1981, n. 27 (che disciplinava l'indennità di missione dei magistrati attraverso un rinvio al trattamento di missione previsto per i dipendenti statali), prevedendo quindi il requisito della distanza minima fra la sede di provenienza e la sede di destinazione, la nuova normativa in materia di indennità di trasferimento introdotta con l'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, contiene una disciplina in sé compiuta, senza rinvio alle disposizioni previste per altre categorie, e quantifica con precisione il beneficio economico, sulla base delle diarie di missione, richiamate esclusivamente ai tali fini. In altre parole, la nuova normativa disciplina direttamente i requisiti per il riconoscimento del beneficio, senza alcun riferimento al presupposto della distanza minima, e rinvia al trattamento di missione solo per la quantificazione dell'indennità.
In base a siffatte considerazioni, la citata giurisprudenza di questo Tribunale è pervenuta alla conclusione che il dato formale della vigente disposizione correla il diritto a conseguire l'indennità esclusivamente al carattere autoritativo del trasferimento con assegnazione a sede di servizio appartenente ad un comune diverso da quello di provenienza, e che devono quindi ritenersi superati i pregressi arresti, facenti capo alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 28 aprile 1999, in ordine all'interpretazione della precedente disciplina (art. 1 della L. n. 100 del 1987), fatti propri dalla circolare menzionata dall'amministrazione.
Né, si prosegue, appare comunque convincente la diversa opzione prescelta dalla giurisprudenza consultiva del medesimo Consesso (III, 20.3.2007 n. 4491/06) secondo la quale la nuova norma, ponendosi espressamente in rapporto di continuità temporale di efficacia con la precedente e non contenendo alcuna abrogazione esplicita della precedente, confermerebbe implicitamente il requisito della distanza minima, cosicché il carattere innovativo della L. n. 86 del 2001 andrebbe individuato limitatamente alle tipologie dei destinatari ed alla durata degli emolumenti, e non anche con riferimento agli ulteriori requisiti previsti, quali la distanza minima.
Si è osservato, infatti, che proprio la previsione di una specifica decorrenza applicativa della nuova norma, rispetto alla precedente, è indice della portata innovativa della disposizione, e che, per i principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, l'entrata in vigore di una nuova disposizione, che regolamenta ex novo la materia, ha efficacia abrogativa della precedente.
Anche sul piano dell'interpretazione sostanziale, poi, è stato rilevato, tenendo conto della ratio della disposizione in esame (compensare il disagio del personale militare soggetto a frequenti spostamenti) che risponde ad una precisa e razionale scelta del legislatore l'intento di non condizionare più il riconoscimento della predetta indennità ad un requisito formale poco significativo nella prospettiva funzionale, quale la distanza minima non inferiore ai dieci chilometri. E ciò anche considerato che lo spostamento di sede da un comune ad un altro è di per sé elemento idoneo ad evidenziare il disagio che la misura è volta a compensare, senza che si possa coerentemente differenziare a seconda che lo spostamento sia (magari di poco) inferiore o superiore ai dieci chilometri".
Tale orientamento favorevole (già condiviso da altri Tribunali amministrativi; vedi TAR Sicilia 2011 n. 320) ha di recente trovato conferma da parte del giudice di appello, nelle sentenze attentamente citate nella memoria di difesa dei ricorrenti, tra cui la n. 4376/2011 della IV Sezione.
Per quanto precede, in accoglimento del ricorso va riconosciuto il diritto dei ricorrenti di percepire la richiesta indennità a prescindere dalla considerazione della distanza intercorrente fra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Alle somme da corrispondersi a tale titolo dall'amministrazione vanno aggiunti gli interessi nella misura legale dalla data del trasferimento e fino al soddisfo.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, avuto riguardo alla natura non retributiva del richiesto beneficio,
Sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico rivendicato.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


   

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