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Richiesta di pagamento dell'indennità per servizio esterno per 397 turni

Dettagli

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T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 09-01-2012, n. 1

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 29.5.2007, l'assistente capo della Polizia di Stato @@ chiede il pagamento dell'indennità per servizio esterno prevista dal D.P.R. n. 395 del 1995 pari ad Euro 1.044,11 per complessivi 397 turni di servizio, dal 25.5.1997 al 31.12.1998.
Costituitasi in giudizio l'Amministrazione, essa ha eccepito preliminarmente la prescrizione del credito azionato in giudizio ed in ogni caso l'infondatezza nel merito della pretesa.
All'udienza del 20.12.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di prescrizione è fondata ed il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento, potendosi prescindere, per esigenze di economia processuale, da un diffuso esame in merito alla spettanza del diritto azionato.
Al credito azionato va riconosciuta, infatti, natura retributiva, con conseguente a@@licazione della norma di cui all'art. 2. R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295 (che testualmente prevede:
"1. Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.Lgs. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni (1).
2. Il termine di prescrizione quinquennale si a@@lica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (1).
(1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 7 agosto 1985, n. 428.").
3. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.
4.La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.
5. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.
In ogni caso, soccorrerebbe la previsione di cui all'art. 2948 n.4) c.c. che stabilisce analogo termine prescrizionale in materia di prestazioni periodiche.
Poichè il ricorso risulta notificato il 29.5.2007 e non risultano depositati, nella documentazione processuale, precedenti atti interruttivi della prescrizione ( solo allegati da parte ricorrente, ma puntualmente smentiti dall'amministrazione che, con nota del Ministero dell'Interno del 5.10.2007 n. 333- A/U.C./ @@ - @@, depositata unitamente alle memorie difensive, ha precisato che agli atti dell'Amministrazione non risulta alcuna richiesta di corresponsione dell'indennità de qua antecedente alla proposizione del ricorso, essendo stata, invece, richiesta la sola attestazione dei servizi svolti), il termine prescrizionale risulta, alla data di proposizione dell'azione abbondantemente decorso.
Per le ragioni indicate il ricorso va respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate, data la natura della controversia e atteso che il ricorrente risulta avere effettivamente svolto le prestazioni di cui invoca il pagamento retributivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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