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Danni da fumo che hanno condizionato in maniera determinante la malattia ...

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C. Conti Molise Sez. giurisdiz., Sent., 15-11-2011, n. 157

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in esame, ritualmente depositato nella Segreteria della Sezione in data 4 marzo 2010, la Signora @@, classe (...), vedova dell'ex dipendente della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, dott. @@, nato il (...) e deceduto a (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", si è gravata contro l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Generale di Roma, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, nonché contro la Sede Provinciale dell'INPDAP di Campobasso, in persona del Direttore pro-tempore, e contro la Direzione centrale delle Pensioni dell'INPDAP - Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo a questo giudice unico delle pensioni l'annullamento: a) del provvedimento-determinazione del Direttore della Sede INPDAP di Campobasso n. 1 del 21 febbraio 2005 con la quale è stata respinta la domanda presentata in data 31 luglio 2002 dalla Signora @@, vedova dell'ex dipendente della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, dott. @@, nato il (...) e deceduto a (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", intesa a conseguire il trattamento pensionistico indiretto di privilegio per la morte del marito, avendo ritenuto che non sussistano le condizioni previste dall'art. 33 del R.D.L. n. 680/1938 in conformità al parere n. 14 del Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P. reso nella seduta dell'11 gennaio 2005;
b) del parere n. 14 del Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P. reso nella seduta dell'11 gennaio 2005, con il quale è stato negato che la patologia "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", che ha condotto a morte il marito della ricorrente, dott. @@ in data (...), potesse essere riconducibile a causa di servizio, negando pertanto la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia cardiaca che ha condotto a morte il T. e l'attività di servizio dallo stesso prestata alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico;
c) della nota del Direttore della Sede INPDAP di Campobasso Prot. n. 1388 del 23 febbraio 2005, successivamente pervenuta alla ricorrente, con la quale sono stati comunicati sia il parere n. 14 dell'11 gennaio 2005 del Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P., sia la determinazione direttoriale n. 1 del 21 febbraio 2005 di diniego della pensione di privilegio;
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, anche se allo stato non conosciuto.
2. Ritenendo invece che esista un nesso causale fra l'infermità cardiaca che provocò il decesso del proprio marito, dott. @@, deceduto il (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", e l'attività di servizio dallo stesso prestata alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, la ricorrente chiede che, previo accertamento della sussistenza del nesso di causalità determinante ed efficiente tra la patologia cardiaca che ha condotto a morte il T. e l'attività di servizio dallo stesso prestata alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, venga riconosciuto e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'invocato beneficio del trattamento pensionistico indiretto di privilegio ai sensi dell'art. 33, lett. c), della legge 3 marzo 1938, n. 680, con conseguente concessione del corrispondente trattamento pensionistico indiretto di privilegio di 1 (prima) categoria, Tabella A, e la corresponsione dei relativi ratei arretrati sin dalla data di spettanza (e cioè, dalla data del decesso, avvenuta il OMISSIS, ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, pervenuta all'INPDAP in data 1 agosto 2002), il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme ad essa dovute fino all'integrale soddisfo, come per legge.
3. Dagli atti di causa risulta che il dott. @@, classe (...), veniva assunto preso il Presidio Ospedaliero di Campobasso il 16 aprile 1977 con la qualifica di assistente medico presso la Divisione di Chirurgia Generale, in rapporto non di ruolo mediante incarico, con servizio a tempo pieno. A far data dal 1 novembre 1978 il rapporto di servizio venne trasformato in rapporto di ruolo, sempre a tempo pieno e sempre con la qualifica di assistente medico di Chirurgia Generale. Dal 26 novembre 1987 fino alla data del decesso - avvenuto il 14 luglio 2002, il dott. T. assumeva la qualifica di aiuto corresponsabile di Chirurgia Generale, sempre con rapporto di ruolo e a tempo pieno. Il 29 agosto 1983 il sanitario venne colto da un improvviso malore in Portoferraio (Isola d'Elba) e ricoverato preso il locale Presidio Ospedaliero, dove gli fu diagnosticato un "Infarto del miocardio"; dal 18 al 21 marzo 1984 il T. fu poi ricoverato presso il Policlinico S. Matteo di Pavia, dove fu sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e strumentali e, posta la diagnosi di "Esiti di infarto della parete inferiore", i sanitari ritennero che non vi era l'indicazione al trattamento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica. Nel contempo, il T. richiedeva che l'infermità contratta fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, ed il 16 dicembre 1986 venne sottoposto a visita dai sanitari della CMO di Caserta che, con verbale n. 165/2 del 16 dicembre 1986, riconoscevano l'infermità "Cardiopatia ischemica con esiti di infarto inferiore in attuale buon compenso emodinamico" quale SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 6 categoria della tabella A. Tale giudizio venne confermato dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie nella seduta del 21 ottobre 1988. Nel frattempo - come evidenzia la difesa della ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio "a decorrere dal 26 novembre 1987, il dott. T. era diventato Aiuto corresponsabile della Divisione di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Campobasso, incarico che richiedeva non solo maggiori responsabilità sotto il profilo strettamente sanitario sia in sala operatoria che in corsia, ma anche una capacità organizzativa del personale medico e paramedico con un evidente carico di responsabilità" (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo). Il 7 marzo 2000, mentre stava effettuando un intervento chirurgico, il T. venne colto da improvviso malore e venne immediatamente soccorso e trasferito presso l'Unità Coronarica dello stesso nosocomio, dove venne sottoposto alle cure che il caso richiedeva (terapia trombolitica) e venne dimesso l'11 marzo 2000 con diagnosi di "Infarto miocardico acuto parcellare in soggetto con pregresso infarto della parete inferiore; ipercolesterolemia". Anche in questo caso il T. richiedeva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca da cui era affetto, per cui fu sottoposto a visita medica collegiale in data 26 febbraio 2001 dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Caserta, che, con verbale ML/AB n. 152 del 26 febbraio 2001, riconobbe l'infermità "Esiti di pregresso infarto infero-posteriore del miocardio in attuale compenso emodinamico" come dipendente da causa di servizio. Il OMISSIS, primo giorno di astensione dall'attività lavorativa, il T. decedeva alla ore 2,46, e - come evidenzia la difesa dell'odierna ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio - "la scheda ISTAT redatta dal medico curante, dott. P.D.T., evidenzia quale causa iniziale "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto"; causa intermedia "Infarto del miocardio acuto"; e quale causa terminale "Infarto del miocardio con morte improvvisa".
4. Con istanza pervenuta all'Amministrazione in data 1 agosto 2002 la Signora @@, vedova del T. ed odierna ricorrente, avanzò domanda intesa ad ottenere la concessione della pensione privilegiata indiretta per la morte del marito.
4.1. Nel corso del procedimento amministrativo esitato nel provvedimento impugnato, il Comitato Tecnico delle Pensioni Privilegiate dell'I.N.P.D.A.P., nella seduta dell'11 gennaio 2005, con parere n. 14 in pari data, ha espresso parere negativo in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca che provocò il decesso del T., osservando, in particolare, che "nel caso in questione non vi nesso di causalità tra il lavoro svolto e la malattia coronarica (...); inoltre, nel caso in questione risulta che vi è stata una predisposizione ereditaria (due parenti di primo grado hanno avuto un infarto del miocardio) ed il dott. T. era stato un forte fumatore ed aveva dislipidemia, aveva, cioè, due dei più importanti fattori concausali della malattia aterosclerotica" (si veda parere n. 14 del Comitato Tecnico delle Pensioni Privilegiate dell'INPDAP, reso nella seduta dell'11 gennaio 2005).
4.2. In adesione a tale parere è stato emesso il provvedimento impugnato (provvedimento-determinazione del Direttore della Sede INPDAP di Campobasso n. 1 del 21 febbraio 2005), con la quale - come si è detto - è stata respinta la domanda presentata in data 31 luglio 2002 dalla Signora @@, nella sua qualità di vedova del dott. @@, intesa a conseguire il trattamento pensionistico indiretto di privilegio per la morte del marito, avendo ritenuto che non sussistano le condizioni previste dall'art. 33 del R.D.L. n. 680/1938, in conformità al parere n. 14 del Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'INPDAP reso nella seduta dell'11 gennaio 2005 (relatore Prof. Emilio De Lipsis).
5. Di qui il ricorso in esame, a sostegno del quale e della richiesta attorea la difesa della ricorrente ha depositato varia documentazione amministrativa e sanitaria.
6. In data 10 novembre 2010 la Direzione Regionale del Molise dell'I.N.P.D.A.P. - Ufficio del Contenzioso Giudiziale ha depositato in atti una articolata memoria difensiva (nota Prot. n. 4408/12.11.10 del 9 novembre 2010), corredata da una relazione medico legale in data 31 ottobre 2010 a firma del Prof. Emilio De Lipsis, Consulente Medico dell'INPDAP (e cioè, dello stesso medico relatore della pratica in seno al Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P., esitato nel parere negativo n. 14 dello stesso Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P., reso nella seduta dell'11 gennaio 2005), nella quale il perito di parte afferma conclusivamente che "non l'attività lavorativa, ma fattori metabolici genetico-ereditari, non adeguatamente controllati, ed il fumo, hanno condizionato in maniera determinante la malattia aterosclerotica coronarica nel dott. T." (cfr. relazione medico legale in data 31 ottobre 2010 a firma del Prof. Emilio De Lipsis, Consulente Medico dell'INPDAP, allegata alla memoria difensiva della Direzione Regionale del Molise dell'I.N.P.D.A.P. - Ufficio del Contenzioso Giudiziale di cui alla nota Prot. n. 4408/12.11.10 del 9 novembre 2010, depositata in atti in data 10 novembre 2010); sulla scorta di tale relazione medico legale di parte, l'INPDAP, dopo aver ricostruito le fasi del procedimento esitato nel provvedimento impugnato, e dopo aver ribadito la legittimità dell'operato dell'amministrazione, chiede conclusivamente il rigetto del ricorso (cfr. memoria difensiva della Direzione Regionale del Molise dell'I.N.P.D.A.P. - Ufficio del Contenzioso Giudiziale di cui alla nota Prot. n. 4408/12.11.10 del 9 novembre 2010, depositata in data 10 novembre 2010).
7. In vista di una precedenza udienza di trattazione della causa, e precisamente in data 12 novembre 2010, l'Avv. Stefano Scarano, difensore della ricorrente, ha depositato in atti, a sostegno della pretesa attorea, una articolata memoria difensiva, recante la data del 9 novembre 2010, nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso (cfr. memoria dell'Avv. Stefano Scarano del 9 novembre 2010, depositata in data 12 novembre 2010).
8. Chiamato il giudizio all'udienza del 23 novembre 2010, questo giudice adito, con ordinanza n. 034/2010 del 22 dicembre 2010, ha ritenuto opportuno disporre un supplemento di istruttoria per acquisire, sul punto controverso della causa, il parere del Collegio Medico Legale - Sezione Speciale presso la Corte dei conti, il quale, con nota Prot. n. 5792 del 31 marzo 2011 ha rappresentato, al riguardo, il proprio parere favorevole, affermando conclusivamente, con ricchezza di argomentazioni medico legali, che "l'infermità cardiovascolare "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa" (exitus) può ritenersi SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 1 (prima) categoria della tabella A di pensione" (cfr. parere del Collegio Medico Legale - Sezione Speciale presso la Corte dei conti reso con nota Prot. n. 5792 del 31 marzo 2011).
9. In vista dell'udienza odierna i difensori delle parti hanno depositato in atti memorie difensive nelle quali vengono nuovamente prospettate le argomentazioni difensive e le eccezioni già esposte negli scritti difensivi versati in atti e vengono ribadite le conclusioni già precedentemente rassegnate.
10. All'udienza odierna i rappresentanti delle parti si sono richiamati agli scritti difensivi versati in atti ed hanno ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ed è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
1. Come si è detto in narrativa, con il ricorso in esame la Signora @@, classe (...), vedova dell'ex dipendente della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, dott. @@, nato il (...) e deceduto a Roma il OMISSIS per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", ritenendo che esista un nesso causale fra l'infermità cardiaca che provocò il decesso del proprio marito, dott. @@, deceduto il (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", e l'attività di servizio dallo stesso prestata alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, chiede che, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, e previo accertamento della sussistenza del nesso di causalità determinante ed efficiente tra la patologia cardiaca che ha condotto a morte il T. e l'attività di servizio dallo stesso prestata alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico, venga riconosciuto e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'invocato beneficio del trattamento pensionistico indiretto di privilegio ai sensi dell'art. 33, lett. c) della legge 3 marzo 1938, n. 680, con conseguente concessione del corrispondente trattamento pensionistico indiretto di privilegio di 1 (prima) categoria, Tabella A, e la corresponsione dei relativi ratei arretrati sin dalla data di spettanza (e cioè, dalla data del decesso, avvenuta il OMISSIS, ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, pervenuta all'INPDAP in data 1 agosto 2002), il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme ad essa dovute fino all'integrale soddisfo.
1.2. Alla pretesa attorea resiste l'INPDAP, che in data 10 novembre 2010 ha depositato in atti una articolata memoria difensiva della Direzione Regionale del Molise dell'INPDAP - Ufficio del Contenzioso Giudiziale (nota Prot. n. 4408/12.11.10 del 9 novembre 2010), corredata da una relazione medico legale in data 31 ottobre 2010 a firma del Prof. Emilio De Lipsis, Consulente Medico dell'INPDAP (e cioè, dello stesso medico relatore della pratica in seno al Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P., esitato nel parere negativo n. 14 dello stesso Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio dell'I.N.P.D.A.P., reso nella seduta dell'11 gennaio 2005), nella quale il perito di parte afferma conclusivamente che "non l'attività lavorativa, ma fattori metabolici genetico-ereditari, non adeguatamente controllati, ed il fumo, hanno condizionato in maniera determinante la malattia aterosclerotica coronarica nel dott. T." (cfr. relazione medico legale in data 31 ottobre 2010 a firma del Prof. Emilio De Lipsis, Consulente Medico dell'INPDAP, allegata alla memoria difensiva della Direzione Regionale del Molise dell'I.N.P.D.A.P. - Ufficio del Contenzioso Giudiziale di cui alla nota Prot. n. 4408/12.11.10 del 9 novembre 2010, depositata in atti in data 10 novembre 2010); sulla scorta di tale relazione medico legale di parte, l'INPDAP, dopo aver ricostruito le fasi del procedimento esitato nel provvedimento impugnato, e dopo aver ribadito la legittimità dell'operato dell'amministrazione, chiede conclusivamente il rigetto del ricorso (cfr. memoria difensiva della Direzione Regionale del Molise dell'I.N.P.D.A.P. - Ufficio del Contenzioso Giudiziale di cui alla nota Prot. n. 4408/12.11.10 del 9 novembre 2010, depositata in data 10 novembre 2010).
2. Così definite la richiesta di parte attrice e la posizione delle parti, si ritiene che la pretesa pensionistica avanzata dalla ricorrente è giuridicamente fondata, e che pertanto il ricorso va accolto per le considerazioni qui di seguito esposte.
3. Al riguardo va ricordato che in base all'art. 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, le infermità allegate dal dipendente di un ente o azienda pubblica locale a sostegno della sua pretesa pensionistica, o, in caso di decesso del dipendente, dai suoi aventi causa, oltre che essere dipendenti da causa di servizio, devono comportare l'inidoneità al servizio dello stesso dipendente. Pertanto, il trattamento di quiescenza di privilegio può essere conseguito, in base alla vigente legislazione, dal dipendente che cessi dal servizio per essere divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio per una delle seguenti cause: a) malattie derivanti da contagio avvenute unicamente per causa di servizio; b) malattie professionali determinate dalle funzioni inerenti al proprio impiego; c) eventi anzidetti nei quali si ravvisino gli estremi della concausa di servizio purché necessaria e preponderante.
3.1. Parimenti, ai sensi delle disposizioni in materia di pensioni civili e militari applicabili al caso di specie, e, in particolare, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "il dipendente civile o il militare che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio". In base alle riferite disposizioni, pertanto, spetta trattamento privilegiato al civile o al militare che abbia contratto infermità ascrivibili alle tabelle A o B allegate alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (poi sostituite dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), in dipendenza di fatti o eventi derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio, che ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante.
3.2. Va, peraltro, richiamata l'attenzione sul fatto che, per costante giurisprudenza del giudice delle pensioni, ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato, la previsione di una causalità efficiente e preponderante è configurabile ogni qualvolta nel processo genetico o evolutivo della malattia siano inseriti, in misura prevalente, elementi soggettivi o oggettivi ricollegabili con il servizio prestato, sicché, l'eventuale predisposizione organica a contrarre una determinata malattia, o anche la sua preesistenza all'assunzione in servizio, non costituiscono, di per sé, preclusione al riconoscimento del diritto ad ottenere la concessione della pensione privilegiata, dovendosi considerare, piuttosto, se l'attività svolta abbia facilitato l'insorgere della malattia, ovvero ne abbia aggravato o accelerato il decorso.
4. Ciò premesso in punto di diritto, si ritiene che ricorrono, nel caso di specie, le condizioni previste dalla legge per fare luogo alla concessione, a favore della odierna ricorrente, Signora @@, del richiesto beneficio della pensione privilegiata indiretta di 1 (prima) categoria, Tabella A, per la morte del marito, dott. @@, ai sensi dell'art. 33, lett. c), della legge 3 marzo 1938, n. 680, atteso che, dalle risultanze degli atti di causa e dagli accertamenti sanitari emersi anche alla luce di pareri medico legali acquisiti nella fase giudiziale da questo giudice adito, sono emersi elementi che consentono sicuramente di ritenere che esiste un nesso causale, ai fini del conseguimento del beneficio della pensione privilegiata indiretta ai sensi dell'art. 33, lett. c), della legge 3 marzo 1938, n. 680, fra l'infermità cardiaca che provocò il decesso del defunto coniuge della ricorrente, dott. F. T. - deceduto il (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa" - e l'attività di servizio dallo stesso prestata alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico.
5. In proposito va rilevato che, come si è detto in narrativa, allo scopo di fugare ogni dubbio in ordine a tale specifico punto controverso della causa, questo giudice adito, con ordinanza n. 034/2010 del 22 dicembre 2010, ha ritenuto opportuno disporre un supplemento di istruttoria per acquisire, sul punto controverso della causa, il parere del Collegio Medico Legale - Sezione Speciale presso la Corte dei conti, il quale, con nota Prot. n. 5792 del 31 marzo 2011 ha espresso, al riguardo, il proprio parere favorevole, affermando conclusivamente, con ricchezza di argomentazioni medico legali, che "l'infermità cardiovascolare "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa" (exitus) può ritenersi SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 1 (prima) categoria della tabella A di pensione" (cfr. parere del Collegio Medico Legale - Sezione Speciale presso la Corte dei conti reso con nota Prot. n. 5792 del 31 marzo 2011).
6. Ciò premesso, si ritiene che il riferito parere dell'organo di consulenza medico legale interpellato nella fase giudiziale sia ben motivato e convincente, oltre che supportato da pertinenti considerazioni medico legali e dai dati sanitari e clinici rilevabili dagli atti di causa, e come tale pienamente condivisibile, né si ha motivo per discostarsi da essi, atteso che ogni altro documento sanitario e ogni altra relazione peritale di parte o giudiziale presenti in atti non appaiono idonei a confutarne le risultanze. Pertanto, in adesione al riferito parere del Collegio Medico Legale - Sezione Speciale presso la Corte dei conti, si ritiene che l'infermità cardiovascolare "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", che provocò il decesso del defunto coniuge della ricorrente, dott. @@, è da ritenere dipendente da causa di servizio ai fini del conseguimento del beneficio della pensione privilegiata indiretta ai sensi dell'art. 33, lett. c), della legge 3 marzo 1938, n. 680, ed ascrivibile alla 1 (prima) categoria della tabella A di pensione, sussistendo un sicuro nesso di causalità fra l'infermità stessa e l'attività di servizio prestata dallo stesso defunto coniuge della odierna ricorrente alle dipendenze della ASL n. 3 "Centro Molise" di Campobasso, in qualità di Dirigente medico.
7. Alla stregua delle suesposte considerazioni si ritiene che il ricorso in esame va accolto, e per l'effetto, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, va riconosciuto e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata indiretta di 1 (prima) categoria, Tabella A, ai sensi dell'art. 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per la morte del suo defunto coniuge, dott. @@, deceduto il (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", e il diritto ad ottenere la corresponsione dei relativi ratei arretrati sin dalla data del decesso, avvenuta il (...), con gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, dal giorno di scadenza dei singoli ratei e fino all'integrale ed effettivo soddisfo secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. Ed infatti, sulle somme spettanti all'interessata per effetto dell'accoglimento del ricorso competono gli interessi legali o, in alternativa, ove più favorevole, la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino alla data dell'effettivo pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (cfr. art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 17-24 ottobre 1996, e così come autenticamente interpretato dall'art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio poiché vige, al riguardo, il principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
10. Quanto alle spese legali, invece, data la particolare complessità e tecnicità della materia e il complesso iter interpretativo che ha caratterizzato la questione oggetto di giudizio, si ritiene che sussistono giusti motivi e che "concorrono gravi ed eccezionali ragioni", ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come novellato dalla legge n. 69 del 2009), per dichiarare la compensazione delle stesse tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso in epigrafe, iscritto al n. 3002 del registro di Segreteria, depositato in data 4 marzo 2010 dalla Signora @@, come in atti generalizzata, contro l'I.N.P.D.A.P. (Ist. Naz. di Prev. per i Dip. delle Amm. Pubbl.) - Dir. Gen. di Roma, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, nonché contro la Sede INPDAP di Campobasso, in persona del Direttore della Sede e legale rappresentante pro-tempore, e la Direzione centrale delle Pensioni dell'INPDAP - Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, riconosce e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata indiretta di 1 (prima) categoria, Tabella A, ai sensi dell'art. 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per la morte del suo defunto coniuge, dott. @@, deceduto il (...) per "Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio acuto; infarto del miocardio acuto con morte improvvisa", e il diritto ad ottenere la corresponsione dei relativi ratei arretrati sin dalla data del decesso, avvenuta il OMISSIS, con gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, dal giorno di scadenza dei singoli ratei e fino all'integrale ed effettivo soddisfo secondo le vigenti disposizioni di legge.
Dispone la comunicazione della presente sentenza e il rinvio degli atti alla Sede INPDAP di Campobasso per i conseguenti adempimenti di competenza.
Nulla per le spese di giudizio.
Spese legali compensate.

   

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