Ministero dell'Interno - Danno erariale a carico di un Vice Brig. dei CC a seguito della violazione delle disposizioni in materia di impiego e custodia delle armi

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 13 Gennaio 2012 16:57
Visite: 2028


C. Conti Sez. I App., Sent., 13-12-2011, n. 554

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 693/2010, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, il sig. @@, Vice Brig. dei c.c. è stato condannato al risarcimento, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un danno di Euro 45.792,50, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza all'effettivo pagamento, e spese di giudizio, liquidate in Euro 333,41.
L'accusa è di aver concorso, mediante condotta gravemente colposa, ad arrecare danno indiretto erariale al Ministero dell'Interno, che ha dovuto stipulare un atto transattivo con un soggetto terzo danneggiato in seguito a violazione, da parte del @@, delle disposizioni in materia di impiego e custodia delle armi. Avverso la citata sentenza l'interessato ha proposto appello e contestuale istanza di definizione agevolata del gravame ai sensi dell'art. 1 commi 231, 232, 233 della legge n. 266/2005, mediante il pagamento della somma pari al 10% e comunque non superiore al 20% del danno quantificato in sentenza.
Con decreto n. 15/2011/A questa Sezione Centrale di Appello ha accolto l'istanza di condono e, per l'effetto, ha posto a carico del sig. @@:
- l'obbligo di versare, a favore dell'Erario del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- di versare all'Erario, entro il termine perentorio di cui sopra, l'importo della condanna alle spese del giudizio di primo grado, ammontanti ad Euro 333,41 (trecentotrentatre/41) sul conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato - 350 - via XX Settembre n. 97/e - 00187 Roma, indicando la seguente causale "sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 693/2010 da imputare al capo X - capitolo 3455 - art. 1;
- di depositare presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale centrale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'indicato termine di adempimento, gli originali delle relative quietanze.
Con nota del 13 settembre 2011, il difensore del ricorrente ha fatto presente di aver provveduto al deposito delle ricevute dei versamenti effettuati in ossequio al decreto n. 15/2011/A.
Nelle conclusioni scritte depositate il 15 novembre 2011, il Procuratore Generale ha chiesto che, a fronte dell'adempimento di parte istante, il giudizio di appello sia dichiarato estinto dalla data di deposito delle ricevute di versamento in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 231 e successivi della legge n. 266/2005.
All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha concluso come in atti.
Motivi della decisione
Il giudizio di appello torna al Collegio per l'esaurimento della fase sospensiva dell'esame di merito imposta dalla presentazione, da parte del sig. @@, dell'istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005 e dell'adozione, in Camera di consiglio, da parte di questa Sezione, del decreto n. 15/2011/A.
Con tale provvedimento, in accoglimento dell'istanza, al cennato fine definitorio, a carico dell'interessato è stato determinato in Euro 5.000,00 l'importo capitale e confermato in Euro 333,41 l'importo della condanna alle spese di giudizio di primo grado; somme da versare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica del decreto, altresì, con onere di deposito presso la Segreteria di questa Sezione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'indicato termine di adempimento, degli originali delle relative quietanze di versamento.
Al riguardo, il Collegio prende atto che gli adempimenti sono stati correttamente curati, come risulta dall'intervenuto deposito in segreteria degli originali delle apposite ricevute di versamento di Euro 5.000,00 ed Euro 333,41.
A fronte dell'eseguito adempimento, la definizione per estinzione del proposto giudizio di appello, giusta quanto prescritto dal comma 233 dell'invocato art. 1, della legge n. 266/2005, va resa da parte di questi Giudici, con decorrenza dalla data di deposito delle menzionate ricevute di versamento.
In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, va resa, altresì, la pronuncia di annullamento della sentenza di prime cure nei confronti del sig. @@, le cui statuizioni verrebbero, altrimenti, a porsi in insanabile confliggenza con l'intervenuta declaratoria di estinzione del rapporto processuale, mentre va dichiarata l'avvenuta esecuzione della sentenza medesima in punto di spese di giudizio, come sopra specificato, per l'eseguito pagamento delle stesse.
Per quanto attiene alla espletata procedura di condono ed alla conseguente definizione per estinzione del giudizio di appello, reputano i giudicanti, in ragione della conclusione agevolata del relativo procedimento, quale sorta di composizione ope legis della vertenza, che sussistono giusti motivi per disporre, ex art. 92, comma terzo, c.p.c., la compensazione per intero delle spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando in ordine all'appello in epigrafe, decide quanto appresso:
- dichiara estinto il giudizio di appello n. 38926 per intervenuto pagamento della somma di cui al decreto n. 15/2011/A, in applicazione dell'art. 1, co. 233 della legge n. 266/2005;
- compensa le spese del giudizio riguardanti l'appello ed il procedimento di condono attivato dal sig. @@