Al bando i cartelli senza reale controllo in strada
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- Creato Giovedì, 12 Gennaio 2012 18:14
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Autovelox
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato una Direttiva (del 14/8/09) allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti causati da eccessiva velocita'. Tra le altre cose, la Direttiva detta istruzioni operative per l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione della velocita', si' da regolare, uniformare ed ottimizzare le attivita' di controllo.
Si tratta di una sorta di "riassunto" di tutte le norme esistenti sul tema, che qui riportiamo con nostre integrazioni, anche giurisprudenziali.
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita' istantanea o media (tutor). Devono essere approvati (omologati) dal Ministero dei trasporti.
I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu' avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo' trovare su qualsiasi strada.
Gli apparecchi di misurazione della velocita' non sono soggetti a taratura periodica in senso tecnico, poiche' la normativa (legge 273/91) riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa.
Devono pero' essere sottoposti a controlli di funzionalita' con periodicita' precisata dal costruttore nel manuale d'uso. Sia per gli apparecchi fissi che mobili il controllo deve comunque avvenire come minimo con cadenza annuale, da parte del costruttore -se abilitato- o dai centri di taratura.
Sul fatto che non sia necessaria la taratura del singolo apparecchio (concetto ribadito piu' volte dal Ministero) si e' espressa anche la Cassazione con sentenza 16757/07. Fanno fede, e sono sufficienti, le omologazioni del modello-tipo e le verifiche periodiche fatte nei termini previsti dai manuali d'uso.
Sul tema "carenza di controlli", "mafunzionamenti", "difetti di costruzione" degli apparecchi, merita citare alcune altre sentenze di Cassazione (12843/09 e 13114/09), che sanciscono come sia a carico del ricorrente la prova a sostegno (non basta una mera affermazione o ipotesi). Ne' in tal senso conta la mancata indicazione, sul verbale, di frasi che attestino che la funzionalita' del singolo apparecchio sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Esse non sono obbligatorie.
Le omologazioni ministeriali dispongono le modalita' d'uso (automatico o manuale), l'obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le periodicita' di controllo.
I piu' diffusi apparecchi che possono funzionare in modalita' automatica senza la presenza degli agenti (quindi senza obbligo di fermo) sono:
VELOMATIC 512: decreto omologazione 8 aprile 2009 n.35388
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.4130
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27 giugno 2006 n.903 con successive estensioni
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1123 e successive estensioni
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1122 e successive estensioni
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1281
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1279
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto omologazione 11 luglio 2008 n.57772
TRAFFISTAR SR 520: decreto omologazione 4 giugno 2008 n.47177
SICVE (tutor): decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999 e successive estensioni
etc.etc.
Per visionare i decreti di omologazione: clicca qui
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, quindi da
- in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche' convalidare le foto fatte dagli apparecchi.
Alle societa' private possono essere affidate unicamente attivita' sussidiarie all'accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell'organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.
Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta' dell'organo utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da societa' i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
- presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.
Alla velocita' rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h
POSIZIONAMENTO
Gli apparecchi fissi a funzionalita' automatica (a distanza) possono essere installati su autostrade e strade extraurbane principali (rispettivamente tipo A e B).
Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D) occorre la disposizione del Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove puo' essere possibile l'attivita' di controllo remoto del traffico (vedi Art.4 Dl 121/2002).
Sulle strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F) non e' invece consentito l'uso di apparecchi automatici. Su di esse e' possibile solo attivita' di controllo con intervento diretto della polizia (anche attraverso apparecchi a rilevazione manuale).
Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalita' automatica a distanza, stante apposita omologazione, non e' obbligatoria la presenza degli agenti e non e' prevista la necessita' di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu' avanti).
Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita' automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.
L'ultima riforma al codice della strada (legge 120/2010 art.25) ha inoltre previsto che gli apparecchi a funzionalita' automatica non possano essere installati -fuori dai centri abitati- a meno di un km dal cartello che impone il limite di velocita'. Un decreto ministeriale, che presumibilmente integrera' le disposizioni gia' esistenti, dovra' fissarne la modalita' di posizionamento ed uso. Frattanto il Ministero dell'interno, con circolare del 12/8/2010 n.300/A/11310 ha confermato che questa distanza minima vale solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita' derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo. Per le extraurbane e autostrade, quindi, questa disposizione non vale a meno che l'apparecchio (autovelox o tutor) non sia installato in un tratto con un limite di velocita' diverso da quelli ordinari.
Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) possono invece essere usati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche' su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu' avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio -direttamente controllato dall'agente di polizia- consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo) e deve citare le modalita' di controllo che legittimano il mancato fermo.
Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi' come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu' avanti).
In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.
Nota importante: Le strade extraurbane che attraversano un centro abitato diventano, a seconda delle loro caratteristiche e a prescindere da chi ne abbia la proprieta' e la gestione, urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali. Nel primo caso gli apparecchi automatici potrebbero essere installati solo dietro autorizzazione del Prefetto. Negli ultimi due casi, invece, non sarebbe possibile alcuna rilevazione automatica.
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivametne segnalate e ben visibili. Anche le pattuglie eventualmente presenti devono essere ben visibili.
L'indicazione della segnalazione, inoltre, deve apparire anche sul verbale (Ministero trasporti, pareri del 4/3/08 e 4/2/08).
A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che ha definito le modalita' di segnalazione.
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.
La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicita' (*)
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.
Nessuna norma fissa distanze minime precise tra il segnale e l'apparecchio rilevatore. Viene solo detto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al tipo di strada che alla velocita' locale predominante. La distanza massima e', in ogni caso, 4 km.
Tuttavia il ministero dell'interno ha ribadito (*) che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita' operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.
Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.
Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. clicca qui
(*) Fonti, oltre alla legge:
- Decreto ministeriale del 15/8/2007
- Circolare ministeriale del 20/8/2007
- Direttiva Ministero dell'interno 14/8/2009 (300/A/10307/09/144/5/20/3) e suo allegato
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come gia' visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu' affrancato l'apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita' di presidio da parte delle pattuglie di polizia.
Vediamo il quadro. Prima di tutto e' lo stesso codice della strada, all'art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e' "necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche' su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto).
Il concetto e' ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.
L'art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione.
Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.
Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo' infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale -dove deve in qualche modo giustificarsi l'impossibilita' - possono essere inserite frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso. In questi casi potrebbe bastare la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.
Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).
In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.
Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell'avvenuto illecito.
Il fermo del veicolo, inoltre, puo' avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).
FOTO, FILMATI e PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo' visionarli.
Queste "prove" , qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo- devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell'accertamento (pagamento della multa o conclusione dell'eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo. Esse sono consentite solo se la rilevazione e' effettuata con dispositivi laser e vi e' la contestazione immediata.
PANNELLI LUMINOSI
L'ultima riforma del codice della strada ha introdotto tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita' del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell'Interno con la circolare del 12/8/2010 gia' citata) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l'accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.
SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita' in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti "intelligenti", che si attivano al superamento del limite di velocita' dei veicoli in transito, con sanzioni per chi li produce o li utilizza, sono illegali, come piu' volte ribadito dal Ministero dei trasporti e dalla Corte di Cassazione (vedi pareri Ministero trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del 3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del 12/6/07 e sentenza Cassazione 26359/2007).
Le cose, pero', potrebbero cambiare a breve. L'ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010 art.60) ha annunciato l'emanazione di un decreto ministeriale che introdurra' nuovi semafori, dotati di dispositivi in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento di velocita' dei veicoli in arrivo. Il decreto dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010, con entrata in funzione dei nuovi semafori dopo i successivi sei mesi. Il tutto e' al momento ancora in aria, quindi. Seguiremo le evoluzioni.
Nota: Discorso a parte per gli apparecchi omologati -con apposito decreto- per rilevare sia i passaggi col rosso che gli eccessi di velocita' (vedi i Velocar e il Traffistar). Per essi -del tutto legali- e' sufficiente che vi sia un utilizzo disgiunto delle due funzionalita'.
DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le recenti cronache hanno evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.
In alcuni casi si e' trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita' negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.
I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l'aiuto di comitati o associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli "indagati" e' possibile far ricorso al giudice di pace se non si e' ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (60gg dalla notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perche' il verbale non e' piu' impugnabile per legge. Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Cio' tenendo nel frattempo sott'occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell'amministrazione comunale.
Photored
Recenti casi, polemiche e sentenze di vario grado (compreso la Cassazione) talvolta diffuse con poca chiarezza, hanno creato confusione e incertezza su un argomento molto sentito dal cittadino, quello delle multe semaforiche "automatiche".
E' necessario fare chiarezza cosi' da rendere consapevole il cittadino delle regole e delle effettive possibilita' di contestare le multe ritenute ingiuste.
LE NORME
Il primo riferimento e' l'articolo 41 del codice della strada (d.lgs.285/92), che ai commi 9/10/11 regola il passaggio dei veicoli ai semafori.
Durante il periodo di accensione del verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale ma non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa (...).
Durante il periodo di accensione del giallo i veicoli non possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
Durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
Il riferimento in caso di infrazione e' invece l'art.146 comma 3, che cita:
"Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624".
Sull'annosa questione del fermo dei veicolo da parte degli agenti il discorso e' ad oggi molto simile ad altri casi dove la maggioranza delle rilevazioni e' automatica (vedi autovelox per gli eccessi di velocita').
E' vero infatti che vale sempre il principio generale -sancito dall'art.200 del codice della strada- per cui quando possibile la contestazione dev'essere immediata, con il fermo del conducente e la notifica del verbale nelle sue mani. E' vero anche che lo stesso codice della strada prevede, all'art.201 e sempre in termini generali, la possibilita' di contestare l'infrazione successivamente nei casi in cui non sia possibile farlo subito, con invio differito del verbale a casa dove dev'essere riportata la motivazione del mancato fermo.
L'attraversamento col rosso e' pero' stato inserito (dal 2003, vedi *) tra quei casi per i quali l'art.201 suddetto (comma 1 bis lettera b) sancisce che il fermo immediato NON E' NECESSARIO, in deroga alla regola generale.
Si tratta di casi, come il sorpasso vietato, l'assenza del conducente, l'utilizzo di apparecchiature a rilevamento automatico debitamente omologate, per i quali sul verbale e' sufficiente sia riportata una dicitura che faccia riferimento al codice della strada art. 201 comma 1 bis (lettera b nel caso di passaggio con semaforo rosso).
Per quanto riguarda il passaggio col rosso, inoltre, allo stesso art.201 comma 1 ter (introdotto anche questo nel 2003*) e' disposto che qualora il rilevamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate la presenza degli organi di polizia non e' necessaria.
(*) Queste modifiche, introdotte dall'art.4 del DL 151/2003, hanno cambiato radicalmente l'assetto normativo al riguardo, dando sempre piu' via libera alle rilevazioni automatiche senza la presenza degli agenti, sia per quanto riguarda il rilevamento degli eccessi di velocita' (tramite autovelox) sia per quanto riguarda i rilevamenti al semaforo.
LE APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO
Come avviene per le rilevazioni della velocita' (vedi autovelox) anche nel caso di rilevazione del passaggio col rosso le apparecchiature eventualmente utilizzate debbono essere omologate dal Ministero dei Trasporti ed utilizzate nel rispetto di tale omologazione.
A seguito della riforma del codice della strada del 2003, piu' precisamente dal 18/3/2004, ha preso il via l'omologazione degli apparecchi a rilevamento automatico, i quali attualmente sono praticamente tutti omologati per la rilevazione senza la presenza degli agenti, con specifiche regole di installazione ed uso.
In genere e' previsto l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione fissa e protetta, non manomettibile o oscurabile, di produrre documentazione fotografica dove sia visibile il semaforo con lo scatto di due immagini, una all'atto di superamento della linea di arresto e una successiva, quando il veicolo si trova al centro dell'intersezione. Sulle foto, inoltre, deve apparire almeno la localita' dell'infrazione, la data e l'ora.
Non ci risulta invece, a differenza di quanto vale per gli autovelox, obbligo di segnalazione della presenza dell'apparecchio.
Il riferimento da tener presente e' il decreto di omologazione della singola apparecchiatura. TUTTI i decreti sono visionabili cliccando qui
Ne citiamo alcuni:
- T RED (decreto di approvazione n. 3458 del 15/12/05; estensioni n. 19403 del 27/7/06 e n. 48534 del 9/6/08).
- T RED Speed (approvazione 34047 del 16/4/08).
- Vista RED (approvazione162 del 23/2/06; estensioni 60298 dell'11/12/06 e 57768 dell'11/7/08).
- Photored F17A (conferma approvazione 1130 del 18/3/04; estensione 16708 del 19/2/07).
- Photored F17D (approvazione 47017 dell'11/5/2009).
- Velocar Red&Speed (decreto di approvazione 56214 dell'8/7/08)
- Traffistar SR 520 (approvazione 47177 del 4/6/08).
- L'Autostop k20 (conferma approvazione 1135 del 18/3/04).
- il Traffiphot III G (conferma approvazione 1132 del 18/3/04).
- L'Italian Red Speed TM (conferma approvazione 1131 del 18/3/04).
Per quanto riguarda la taratura, il Ministero precisa, come per gli autovelox, che non e' necessaria alcuna taratura perche' non si tratta di strumenti di misura che ricadono nella disciplina della legge 273/1991 istitutiva del servizio nazionale di taratura.
Dello stesso parere la Cassazione, che ha analizzato il punto nella sentenza 19775/2009.
Tuttavia, il manuale tecnico degli apparecchi puo' prevedere controlli periodici obbligatori sulla funzionalita', ripresi poi nel decreto di omologazione.
Non ci risulta in ogni caso alcun obbligo di riportare sul verbale della multa la periodicita' e gli esiti di tali controlli.
LA GIURISPRUDENZA, LE CIRCOLARI, I PARERI
La Cassazione
Molta attenzione, nel valutare la giurisprudenza su questo argomento spesso sbandierata dai media come "rivoluzionaria", va fatta relativamente alle modifiche che il codice della strada, specificatamente l'art. 201, ha subito nel 2003 e relativamente al fatto, conseguente, che sono variate le omologazioni e gli utilizzi degli apparecchi rilevatori, come gia' visto.
Sono tipici esempi tre recenti sentenze di Cassazione, la 8465/2006 begin_of_the_skype_highlighting 8465/2006 end_of_the_skype_highlighting, la 7388/2009 e la 23084/2009, tutte piu' o meno sopravvalutate dalla maggiorparte dei media, che hanno argomentato sull'opportunita' della presenza dei vigili e del fermo dell'auto nel caso di passaggio col rosso.
I casi trattati sono, rispettivamente, del 2002, dei primi del 2003 e del 16 Marzo 2004, data questa che precede (pur se di soli due giorni) l'emanazione dei decreti di omologazione emanati a seguito della riforma del 2003. Per essi, quindi, e' applicabile la vecchia normativa che, effettivamente, non contemplava precise disposizioni riguardo alla deroga dell'obbligo di fermo e soprattutto riguardo alla presenza del vigile.
Piu' precisamente, le tre sentenze si basano principalmente sul fatto che (all'epoca) la disposizione che preveda il fermo come NON necessario nel caso di passaggio col rosso fosse contenuta in un semplice decreto di regolamentazione del codice della strada (D.p.r.495/92 art.384). Dopo la riforma del 2003, invece, tale disposizione e' stata introdotta direttamente nel codice, unitamente al comma (1ter) che prevede espressamente che gli strumenti automatici possano essere utilizzati senza la presenza degli agenti.
L'unico principio che emerge dalle sentenze e che puo' essere semmai utilizzato nelle contestazioni e' quello per cui la rilevazione automatica "si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile puo' evitare."
E' pero' da osservare che un'asserzione del genere, da sola, potrebbe non risultare sufficiente soprattutto relativamente alle prove in mano agli agenti (due fotografie, in genere). Ovviamente tutto dipende dal caso specifico e dagli elementi in mano al soggetto che intende opporsi. Una contestazione valida per tutti non esiste, come nella maggioranza dei casi che coinvolgono le multe stradali.
Nota: dello stesso tenore numerose precedenti pronunce di Cassazione, come la sentenza 23301/2005 riferita ad un caso del 2001.
Ancora Cassazione....
Una sentenza che offre invece uno spunto interessante, anche per eventuali contestazioni, e' la 24248 del 17/11/2009. Essa punta il dito sul fatto che il codice della strada, nel prevedere la non necessarieta' del fermo, parla di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" (art.201 comma 1 bis lettera b), tagliando fuori dalle nuove disposizioni introdotte del 2003 tutti i casi in cui il semaforo NON sia posto ad un incrocio di strade. I giudici ne desumono, quindi, che in questi casi valgono le regole generali secondo cui il fermo deve avvenire, quando possibile, e l'eventuale impossibilita' deve essere riportata in modo chiaro sul verbale (e ovviamente valutata caso per caso).
La nota ministeriale e il il chiarimento dell'Avvocatura
Il Ministero dell'Interno, con parere 369 del 17/1/08, avrebbe espresso l'opinione (non vincolante e poi sottoposta al parere all'Avvocatura dello Stato) secondo cui per l'installazione degli apparecchi automatici rilevatori di passaggio col rosso occorrerebbe, come per gli autovelox, l'autorizzazione prefettizia nelle strade di cui all'art.4 DL 121/2002 (extraurbane secondarie e urbane di scorrimento).
Per l'Avvocatura dello Stato (parere 46819 del 10/4/08) tale "licenza" prefettizia non e' invece necessaria, ma occorre una delibera del Comune che motivi le ragioni (di esigenze di traffico e sicurezza) che hanno portato all'installazione degli apparecchi automatici. Sara' poi il singolo giudice di pace eventualmente adito che decidera' in merito a tali ragioni e all'eventuale mancato rispetto delle disposizioni del decreto di omologazione riguardo all'installazione e all'uso del singolo apparecchio.
Il Ministero dei Trasporti, con nota del 16/7/07 (n.67906) ribadisce che per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalita' totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi e' obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi del gia' citato art. 201 C.D.S. commi 1, 1-bis lett. b) e 1-ter.
DURATA DEL GIALLO E SEMAFORI "TRUCCATI"
Sulla durata del giallo la legge non si esprime. L'unico riferimento sono alcune normative tecniche richiamate dalla nota del Ministero dei Trasporti del 16/7/07 (n.67906).
Il Ministero chiarisce che la legge (art.41 c.10 c.d.s) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla, ma si limita ad affermare un principio generale che regola il passaggio dei veicoli (vedi sopra).
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca. In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi per velocita' dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, e' indicata una durata di 4 secondi anche per velocita' di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformita' applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.
Al di la' di queste generiche indicazioni, non e' pero' facile ne' immediato appurare quale sia la durata giusta del giallo in casi specifici e dimostrare che un Comune abbia "truccato" un semaforo, anche perche' -ripetiamo- non esiste nessuna norma di legge che regola tale durata.
Nota: Rilevante, nel merito della durata del giallo, e' la sentenza di Cassazione 25769/2009 che si e' pronunciata sull'"irragionevolezza della durata di quattro secondi" lamentata dal ricorrente. I giudici hanno invece ritenuto congruo questo periodo di tempo in modo particolare per un semaforo posto ad un incrocio, presso il quale la velocita' dovrebbe essere ridotta anche rispetto ai limiti vigenti. In altre parole, la velocita' conta e deve essere adeguata allo stato dei luoghi, e l'esistenza di un limite non giustifica il mantenimento della velocita' anche in presenza di un incrocio. Con queste motivazioni il giudice ha "demolito" tutti i calcoli con i quali il ricorrente intendeva dimostrare che andando a quella velocita' (70 km/h, entro i limiti) la durata esigua del giallo non gli consentiva di fermarsi in tempo e in sicurezza.
In molti Comuni italiani sono state invece scoperte truffe che riguardavano gli appalti per l'istallazione degli apparecchi automatici, con indagini penali e sequestri disposti dalle varie procure.
Nei casi specifici, che vanno valutati individualmente, e' sensato opporsi a multe elevate da apparecchi sottoposti a indagini, sia che queste riguardino l'installazione e il funzionamento sia che riguardino gli appalti.
In generale, e' sensato contestare gli utilizzi irregolari (e in questo fanno fede principalmente i decreti di omologazione) tenendo sempre presente che comunque l'esito dei ricorsi e' legato alla soggettiva decisione del giudice di pace al quale ci si rivolge.
Difficilmente, al di la' degli sbandieramenti dei media, si ottengono "annullamenti collettivi" di verbali da parte dei Comuni o miracolose "sanatorie", salvo casi particolari che, ripetiamo, vanno valutati specificatamente.
SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita' in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti "intelligenti", che si attivano al superamento del limite di velocita' dei veicoli in transito, con sanzioni per chi li produce o li utilizza, sono illegali, come piu' volte ribadito dal Ministero dei trasporti e dalla Corte di Cassazione (vedi pareri Ministero trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del 3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del 12/6/07 e sentenza Cassazione 26359/2007).
Le cose, pero', potrebbero cambiare a breve. L'ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010 art.60) ha annunciato l'emanazione di un decreto ministeriale che introdurra' nuovi semafori, dotati di dispositivi in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento di velocita' dei veicoli in arrivo. Il decreto dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010, con entrata in funzione dei nuovi semafori dopo i successivi sei mesi. Il tutto e' al momento ancora in aria, quindi. Seguiremo le evoluzioni.
Autovelox
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato una Direttiva (del 14/8/09) allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti causati da eccessiva velocita'. Tra le altre cose, la Direttiva detta istruzioni operative per l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione della velocita', si' da regolare, uniformare ed ottimizzare le attivita' di controllo.
Si tratta di una sorta di "riassunto" di tutte le norme esistenti sul tema, che qui riportiamo con nostre integrazioni, anche giurisprudenziali.
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita' istantanea o media (tutor). Devono essere approvati (omologati) dal Ministero dei trasporti.
I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu' avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo' trovare su qualsiasi strada.
Gli apparecchi di misurazione della velocita' non sono soggetti a taratura periodica in senso tecnico, poiche' la normativa (legge 273/91) riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa.
Devono pero' essere sottoposti a controlli di funzionalita' con periodicita' precisata dal costruttore nel manuale d'uso. Sia per gli apparecchi fissi che mobili il controllo deve comunque avvenire come minimo con cadenza annuale, da parte del costruttore -se abilitato- o dai centri di taratura.
Sul fatto che non sia necessaria la taratura del singolo apparecchio (concetto ribadito piu' volte dal Ministero) si e' espressa anche la Cassazione con sentenza 16757/07. Fanno fede, e sono sufficienti, le omologazioni del modello-tipo e le verifiche periodiche fatte nei termini previsti dai manuali d'uso.
Sul tema "carenza di controlli", "mafunzionamenti", "difetti di costruzione" degli apparecchi, merita citare alcune altre sentenze di Cassazione (12843/09 e 13114/09), che sanciscono come sia a carico del ricorrente la prova a sostegno (non basta una mera affermazione o ipotesi). Ne' in tal senso conta la mancata indicazione, sul verbale, di frasi che attestino che la funzionalita' del singolo apparecchio sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Esse non sono obbligatorie.
Le omologazioni ministeriali dispongono le modalita' d'uso (automatico o manuale), l'obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le periodicita' di controllo.
I piu' diffusi apparecchi che possono funzionare in modalita' automatica senza la presenza degli agenti (quindi senza obbligo di fermo) sono:
VELOMATIC 512: decreto omologazione 8 aprile 2009 n.35388
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.4130
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27 giugno 2006 n.903 con successive estensioni
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1123 e successive estensioni
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1122 e successive estensioni
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1281
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1279
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto omologazione 11 luglio 2008 n.57772
TRAFFISTAR SR 520: decreto omologazione 4 giugno 2008 n.47177
SICVE (tutor): decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999 e successive estensioni
etc.etc.
Per visionare i decreti di omologazione: clicca qui
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, quindi da
- in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche' convalidare le foto fatte dagli apparecchi.
Alle societa' private possono essere affidate unicamente attivita' sussidiarie all'accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell'organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.
Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta' dell'organo utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da societa' i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
- presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.
Alla velocita' rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h
POSIZIONAMENTO
Gli apparecchi fissi a funzionalita' automatica (a distanza) possono essere installati su autostrade e strade extraurbane principali (rispettivamente tipo A e B).
Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D) occorre la disposizione del Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove puo' essere possibile l'attivita' di controllo remoto del traffico (vedi Art.4 Dl 121/2002).
Sulle strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F) non e' invece consentito l'uso di apparecchi automatici. Su di esse e' possibile solo attivita' di controllo con intervento diretto della polizia (anche attraverso apparecchi a rilevazione manuale).
Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalita' automatica a distanza, stante apposita omologazione, non e' obbligatoria la presenza degli agenti e non e' prevista la necessita' di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu' avanti).
Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita' automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.
L'ultima riforma al codice della strada (legge 120/2010 art.25) ha inoltre previsto che gli apparecchi a funzionalita' automatica non possano essere installati -fuori dai centri abitati- a meno di un km dal cartello che impone il limite di velocita'. Un decreto ministeriale, che presumibilmente integrera' le disposizioni gia' esistenti, dovra' fissarne la modalita' di posizionamento ed uso. Frattanto il Ministero dell'interno, con circolare del 12/8/2010 n.300/A/11310 ha confermato che questa distanza minima vale solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita' derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo. Per le extraurbane e autostrade, quindi, questa disposizione non vale a meno che l'apparecchio (autovelox o tutor) non sia installato in un tratto con un limite di velocita' diverso da quelli ordinari.
Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) possono invece essere usati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche' su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu' avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio -direttamente controllato dall'agente di polizia- consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo) e deve citare le modalita' di controllo che legittimano il mancato fermo.
Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi' come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu' avanti).
In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.
Nota importante: Le strade extraurbane che attraversano un centro abitato diventano, a seconda delle loro caratteristiche e a prescindere da chi ne abbia la proprieta' e la gestione, urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali. Nel primo caso gli apparecchi automatici potrebbero essere installati solo dietro autorizzazione del Prefetto. Negli ultimi due casi, invece, non sarebbe possibile alcuna rilevazione automatica.
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivametne segnalate e ben visibili. Anche le pattuglie eventualmente presenti devono essere ben visibili.
L'indicazione della segnalazione, inoltre, deve apparire anche sul verbale (Ministero trasporti, pareri del 4/3/08 e 4/2/08).
A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che ha definito le modalita' di segnalazione.
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.
La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicita' (*)
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.
Nessuna norma fissa distanze minime precise tra il segnale e l'apparecchio rilevatore. Viene solo detto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al tipo di strada che alla velocita' locale predominante. La distanza massima e', in ogni caso, 4 km.
Tuttavia il ministero dell'interno ha ribadito (*) che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita' operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.
Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.
Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. clicca qui
(*) Fonti, oltre alla legge:
- Decreto ministeriale del 15/8/2007
- Circolare ministeriale del 20/8/2007
- Direttiva Ministero dell'interno 14/8/2009 (300/A/10307/09/144/5/20/3) e suo allegato
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come gia' visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu' affrancato l'apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita' di presidio da parte delle pattuglie di polizia.
Vediamo il quadro. Prima di tutto e' lo stesso codice della strada, all'art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e' "necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche' su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto).
Il concetto e' ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.
L'art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione.
Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.
Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo' infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale -dove deve in qualche modo giustificarsi l'impossibilita' - possono essere inserite frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso. In questi casi potrebbe bastare la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.
Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).
In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.
Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell'avvenuto illecito.
Il fermo del veicolo, inoltre, puo' avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).
FOTO, FILMATI e PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo' visionarli.
Queste "prove" , qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo- devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell'accertamento (pagamento della multa o conclusione dell'eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo. Esse sono consentite solo se la rilevazione e' effettuata con dispositivi laser e vi e' la contestazione immediata.
PANNELLI LUMINOSI
L'ultima riforma del codice della strada ha introdotto tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita' del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell'Interno con la circolare del 12/8/2010 gia' citata) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l'accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.
SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita' in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti "intelligenti", che si attivano al superamento del limite di velocita' dei veicoli in transito, con sanzioni per chi li produce o li utilizza, sono illegali, come piu' volte ribadito dal Ministero dei trasporti e dalla Corte di Cassazione (vedi pareri Ministero trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del 3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del 12/6/07 e sentenza Cassazione 26359/2007).
Le cose, pero', potrebbero cambiare a breve. L'ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010 art.60) ha annunciato l'emanazione di un decreto ministeriale che introdurra' nuovi semafori, dotati di dispositivi in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento di velocita' dei veicoli in arrivo. Il decreto dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010, con entrata in funzione dei nuovi semafori dopo i successivi sei mesi. Il tutto e' al momento ancora in aria, quindi. Seguiremo le evoluzioni.
Nota: Discorso a parte per gli apparecchi omologati -con apposito decreto- per rilevare sia i passaggi col rosso che gli eccessi di velocita' (vedi i Velocar e il Traffistar). Per essi -del tutto legali- e' sufficiente che vi sia un utilizzo disgiunto delle due funzionalita'.
DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le recenti cronache hanno evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.
In alcuni casi si e' trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita' negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.
I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l'aiuto di comitati o associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli "indagati" e' possibile far ricorso al giudice di pace se non si e' ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (60gg dalla notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perche' il verbale non e' piu' impugnabile per legge. Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Cio' tenendo nel frattempo sott'occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell'amministrazione comunale.
Photored
Recenti casi, polemiche e sentenze di vario grado (compreso la Cassazione) talvolta diffuse con poca chiarezza, hanno creato confusione e incertezza su un argomento molto sentito dal cittadino, quello delle multe semaforiche "automatiche".
E' necessario fare chiarezza cosi' da rendere consapevole il cittadino delle regole e delle effettive possibilita' di contestare le multe ritenute ingiuste.
LE NORME
Il primo riferimento e' l'articolo 41 del codice della strada (d.lgs.285/92), che ai commi 9/10/11 regola il passaggio dei veicoli ai semafori.
Durante il periodo di accensione del verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale ma non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa (...).
Durante il periodo di accensione del giallo i veicoli non possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
Durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
Il riferimento in caso di infrazione e' invece l'art.146 comma 3, che cita:
"Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624".
Sull'annosa questione del fermo dei veicolo da parte degli agenti il discorso e' ad oggi molto simile ad altri casi dove la maggioranza delle rilevazioni e' automatica (vedi autovelox per gli eccessi di velocita').
E' vero infatti che vale sempre il principio generale -sancito dall'art.200 del codice della strada- per cui quando possibile la contestazione dev'essere immediata, con il fermo del conducente e la notifica del verbale nelle sue mani. E' vero anche che lo stesso codice della strada prevede, all'art.201 e sempre in termini generali, la possibilita' di contestare l'infrazione successivamente nei casi in cui non sia possibile farlo subito, con invio differito del verbale a casa dove dev'essere riportata la motivazione del mancato fermo.
L'attraversamento col rosso e' pero' stato inserito (dal 2003, vedi *) tra quei casi per i quali l'art.201 suddetto (comma 1 bis lettera b) sancisce che il fermo immediato NON E' NECESSARIO, in deroga alla regola generale.
Si tratta di casi, come il sorpasso vietato, l'assenza del conducente, l'utilizzo di apparecchiature a rilevamento automatico debitamente omologate, per i quali sul verbale e' sufficiente sia riportata una dicitura che faccia riferimento al codice della strada art. 201 comma 1 bis (lettera b nel caso di passaggio con semaforo rosso).
Per quanto riguarda il passaggio col rosso, inoltre, allo stesso art.201 comma 1 ter (introdotto anche questo nel 2003*) e' disposto che qualora il rilevamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate la presenza degli organi di polizia non e' necessaria.
(*) Queste modifiche, introdotte dall'art.4 del DL 151/2003, hanno cambiato radicalmente l'assetto normativo al riguardo, dando sempre piu' via libera alle rilevazioni automatiche senza la presenza degli agenti, sia per quanto riguarda il rilevamento degli eccessi di velocita' (tramite autovelox) sia per quanto riguarda i rilevamenti al semaforo.
LE APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO
Come avviene per le rilevazioni della velocita' (vedi autovelox) anche nel caso di rilevazione del passaggio col rosso le apparecchiature eventualmente utilizzate debbono essere omologate dal Ministero dei Trasporti ed utilizzate nel rispetto di tale omologazione.
A seguito della riforma del codice della strada del 2003, piu' precisamente dal 18/3/2004, ha preso il via l'omologazione degli apparecchi a rilevamento automatico, i quali attualmente sono praticamente tutti omologati per la rilevazione senza la presenza degli agenti, con specifiche regole di installazione ed uso.
In genere e' previsto l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione fissa e protetta, non manomettibile o oscurabile, di produrre documentazione fotografica dove sia visibile il semaforo con lo scatto di due immagini, una all'atto di superamento della linea di arresto e una successiva, quando il veicolo si trova al centro dell'intersezione. Sulle foto, inoltre, deve apparire almeno la localita' dell'infrazione, la data e l'ora.
Non ci risulta invece, a differenza di quanto vale per gli autovelox, obbligo di segnalazione della presenza dell'apparecchio.
Il riferimento da tener presente e' il decreto di omologazione della singola apparecchiatura. TUTTI i decreti sono visionabili cliccando qui
Ne citiamo alcuni:
- T RED (decreto di approvazione n. 3458 del 15/12/05; estensioni n. 19403 del 27/7/06 e n. 48534 del 9/6/08).
- T RED Speed (approvazione 34047 del 16/4/08).
- Vista RED (approvazione162 del 23/2/06; estensioni 60298 dell'11/12/06 e 57768 dell'11/7/08).
- Photored F17A (conferma approvazione 1130 del 18/3/04; estensione 16708 del 19/2/07).
- Photored F17D (approvazione 47017 dell'11/5/2009).
- Velocar Red&Speed (decreto di approvazione 56214 dell'8/7/08)
- Traffistar SR 520 (approvazione 47177 del 4/6/08).
- L'Autostop k20 (conferma approvazione 1135 del 18/3/04).
- il Traffiphot III G (conferma approvazione 1132 del 18/3/04).
- L'Italian Red Speed TM (conferma approvazione 1131 del 18/3/04).
Per quanto riguarda la taratura, il Ministero precisa, come per gli autovelox, che non e' necessaria alcuna taratura perche' non si tratta di strumenti di misura che ricadono nella disciplina della legge 273/1991 istitutiva del servizio nazionale di taratura.
Dello stesso parere la Cassazione, che ha analizzato il punto nella sentenza 19775/2009.
Tuttavia, il manuale tecnico degli apparecchi puo' prevedere controlli periodici obbligatori sulla funzionalita', ripresi poi nel decreto di omologazione.
Non ci risulta in ogni caso alcun obbligo di riportare sul verbale della multa la periodicita' e gli esiti di tali controlli.
LA GIURISPRUDENZA, LE CIRCOLARI, I PARERI
La Cassazione
Molta attenzione, nel valutare la giurisprudenza su questo argomento spesso sbandierata dai media come "rivoluzionaria", va fatta relativamente alle modifiche che il codice della strada, specificatamente l'art. 201, ha subito nel 2003 e relativamente al fatto, conseguente, che sono variate le omologazioni e gli utilizzi degli apparecchi rilevatori, come gia' visto.
Sono tipici esempi tre recenti sentenze di Cassazione, la 8465/2006 begin_of_the_skype_highlighting 8465/2006 end_of_the_skype_highlighting, la 7388/2009 e la 23084/2009, tutte piu' o meno sopravvalutate dalla maggiorparte dei media, che hanno argomentato sull'opportunita' della presenza dei vigili e del fermo dell'auto nel caso di passaggio col rosso.
I casi trattati sono, rispettivamente, del 2002, dei primi del 2003 e del 16 Marzo 2004, data questa che precede (pur se di soli due giorni) l'emanazione dei decreti di omologazione emanati a seguito della riforma del 2003. Per essi, quindi, e' applicabile la vecchia normativa che, effettivamente, non contemplava precise disposizioni riguardo alla deroga dell'obbligo di fermo e soprattutto riguardo alla presenza del vigile.
Piu' precisamente, le tre sentenze si basano principalmente sul fatto che (all'epoca) la disposizione che preveda il fermo come NON necessario nel caso di passaggio col rosso fosse contenuta in un semplice decreto di regolamentazione del codice della strada (D.p.r.495/92 art.384). Dopo la riforma del 2003, invece, tale disposizione e' stata introdotta direttamente nel codice, unitamente al comma (1ter) che prevede espressamente che gli strumenti automatici possano essere utilizzati senza la presenza degli agenti.
L'unico principio che emerge dalle sentenze e che puo' essere semmai utilizzato nelle contestazioni e' quello per cui la rilevazione automatica "si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile puo' evitare."
E' pero' da osservare che un'asserzione del genere, da sola, potrebbe non risultare sufficiente soprattutto relativamente alle prove in mano agli agenti (due fotografie, in genere). Ovviamente tutto dipende dal caso specifico e dagli elementi in mano al soggetto che intende opporsi. Una contestazione valida per tutti non esiste, come nella maggioranza dei casi che coinvolgono le multe stradali.
Nota: dello stesso tenore numerose precedenti pronunce di Cassazione, come la sentenza 23301/2005 riferita ad un caso del 2001.
Ancora Cassazione....
Una sentenza che offre invece uno spunto interessante, anche per eventuali contestazioni, e' la 24248 del 17/11/2009. Essa punta il dito sul fatto che il codice della strada, nel prevedere la non necessarieta' del fermo, parla di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" (art.201 comma 1 bis lettera b), tagliando fuori dalle nuove disposizioni introdotte del 2003 tutti i casi in cui il semaforo NON sia posto ad un incrocio di strade. I giudici ne desumono, quindi, che in questi casi valgono le regole generali secondo cui il fermo deve avvenire, quando possibile, e l'eventuale impossibilita' deve essere riportata in modo chiaro sul verbale (e ovviamente valutata caso per caso).
La nota ministeriale e il il chiarimento dell'Avvocatura
Il Ministero dell'Interno, con parere 369 del 17/1/08, avrebbe espresso l'opinione (non vincolante e poi sottoposta al parere all'Avvocatura dello Stato) secondo cui per l'installazione degli apparecchi automatici rilevatori di passaggio col rosso occorrerebbe, come per gli autovelox, l'autorizzazione prefettizia nelle strade di cui all'art.4 DL 121/2002 (extraurbane secondarie e urbane di scorrimento).
Per l'Avvocatura dello Stato (parere 46819 del 10/4/08) tale "licenza" prefettizia non e' invece necessaria, ma occorre una delibera del Comune che motivi le ragioni (di esigenze di traffico e sicurezza) che hanno portato all'installazione degli apparecchi automatici. Sara' poi il singolo giudice di pace eventualmente adito che decidera' in merito a tali ragioni e all'eventuale mancato rispetto delle disposizioni del decreto di omologazione riguardo all'installazione e all'uso del singolo apparecchio.
Il Ministero dei Trasporti, con nota del 16/7/07 (n.67906) ribadisce che per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalita' totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi e' obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi del gia' citato art. 201 C.D.S. commi 1, 1-bis lett. b) e 1-ter.
DURATA DEL GIALLO E SEMAFORI "TRUCCATI"
Sulla durata del giallo la legge non si esprime. L'unico riferimento sono alcune normative tecniche richiamate dalla nota del Ministero dei Trasporti del 16/7/07 (n.67906).
Il Ministero chiarisce che la legge (art.41 c.10 c.d.s) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla, ma si limita ad affermare un principio generale che regola il passaggio dei veicoli (vedi sopra).
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca. In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi per velocita' dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, e' indicata una durata di 4 secondi anche per velocita' di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformita' applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.
Al di la' di queste generiche indicazioni, non e' pero' facile ne' immediato appurare quale sia la durata giusta del giallo in casi specifici e dimostrare che un Comune abbia "truccato" un semaforo, anche perche' -ripetiamo- non esiste nessuna norma di legge che regola tale durata.
Nota: Rilevante, nel merito della durata del giallo, e' la sentenza di Cassazione 25769/2009 che si e' pronunciata sull'"irragionevolezza della durata di quattro secondi" lamentata dal ricorrente. I giudici hanno invece ritenuto congruo questo periodo di tempo in modo particolare per un semaforo posto ad un incrocio, presso il quale la velocita' dovrebbe essere ridotta anche rispetto ai limiti vigenti. In altre parole, la velocita' conta e deve essere adeguata allo stato dei luoghi, e l'esistenza di un limite non giustifica il mantenimento della velocita' anche in presenza di un incrocio. Con queste motivazioni il giudice ha "demolito" tutti i calcoli con i quali il ricorrente intendeva dimostrare che andando a quella velocita' (70 km/h, entro i limiti) la durata esigua del giallo non gli consentiva di fermarsi in tempo e in sicurezza.
In molti Comuni italiani sono state invece scoperte truffe che riguardavano gli appalti per l'istallazione degli apparecchi automatici, con indagini penali e sequestri disposti dalle varie procure.
Nei casi specifici, che vanno valutati individualmente, e' sensato opporsi a multe elevate da apparecchi sottoposti a indagini, sia che queste riguardino l'installazione e il funzionamento sia che riguardino gli appalti.
In generale, e' sensato contestare gli utilizzi irregolari (e in questo fanno fede principalmente i decreti di omologazione) tenendo sempre presente che comunque l'esito dei ricorsi e' legato alla soggettiva decisione del giudice di pace al quale ci si rivolge.
Difficilmente, al di la' degli sbandieramenti dei media, si ottengono "annullamenti collettivi" di verbali da parte dei Comuni o miracolose "sanatorie", salvo casi particolari che, ripetiamo, vanno valutati specificatamente.
SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita' in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti "intelligenti", che si attivano al superamento del limite di velocita' dei veicoli in transito, con sanzioni per chi li produce o li utilizza, sono illegali, come piu' volte ribadito dal Ministero dei trasporti e dalla Corte di Cassazione (vedi pareri Ministero trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del 3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del 12/6/07 e sentenza Cassazione 26359/2007).
Le cose, pero', potrebbero cambiare a breve. L'ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010 art.60) ha annunciato l'emanazione di un decreto ministeriale che introdurra' nuovi semafori, dotati di dispositivi in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento di velocita' dei veicoli in arrivo. Il decreto dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010, con entrata in funzione dei nuovi semafori dopo i successivi sei mesi. Il tutto e' al momento ancora in aria, quindi. Seguiremo le evoluzioni.
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