Semplificazione delle modalità procedurali di riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio.

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Creato Giovedì, 12 Gennaio 2012 05:59
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d  ... Riguarda il personale militare e le forze della Polizia di Stato iscritto alla gestione CTPS a cui si applica ai fini ...

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Nota 30-12-2011 n. 49
Semplificazione delle modalità procedurali di riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.

Con determinazione presidenziale n. 389 del 5 dicembre 2011, è stato modificato il regolamento del Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate.

In particolare è stato introdotto l’art. 6-bis di seguito riportato:

«Nei casi in cui la patologia per la quale viene richiesta la pensione di privilegio sia la medesima che ha già dato luogo a riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo o altra prestazione correlata, il parere espresso dal Comitato di verifica di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 costituisce accertamento definitivo. In tale ipotesi, le Sedi dell’Istituto possono accogliere, senza ulteriori accertamenti, la domanda di pensione di privilegio a condizione che la competente Commissione medica, così come individuata dall’articolo 3 del Decr. 12 febbraio 2004 [1] del rapporto di lavoro, inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni e abbia, altresì, individuato l’ascrivibilità della patologia alla tabella A) allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i.».

Alla luce della modifica apportata, le Sedi sono tenute ad accogliere, senza ulteriori accertamenti, la domanda di pensione di privilegio a condizione che la competente Commissione medica, così come individuata dall’articolo 3 del Decr. 12 febbraio 2004, abbia riconosciuto il richiedente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni e abbia, altresì, individuato l’ascrivibilità della patologia alla tabella A) allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i.


Con l’occasione si rappresenta che l’art. 6 della L. 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 201/2011 ha abrogato a decorrere dal 6 dicembre u.s. “gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, (…..omissis….), dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata”.

Tale disposizione legislativa ha previsto che il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (6 dicembre 2011) solo nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico.

Sono tuttavia fatti salvi i procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame.

Ulteriori disposizioni verranno fornite con la circolare esplicativa della riforma pensionistica di prossima emanazione.


[1] Azienda sanitaria locale per gli enti pubblici non economici ovvero Commissione di verifica per tutte le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.


Il Direttore generale

Dott. Massimo Pianese