..costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il servizio prestato nel disciolto Corpo militarizzato delle Guardie di P.S./Polizia di Stato..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 02 Gennaio 2012 06:02
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL Giudice unico delle Pensioni dott. Anna Bombino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 647/2011
nel giudizio pensionistico in materia di pensioni militari iscritto al n.18576  del registro di segreteria promosso da @@. nato il -- è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
contro il Ministero dell’Interno, in persona del  legale rappresentate pro-tempore, avverso la nota n.333/H/0124128 del 7.5.2008 denegativa della costituzione della posizione assicurativa presso l’ INPS.
Esaminati gli atti e i documenti di causa
Uditi alla pubblica udienza il relatore dott. Anna Bombino, l’avv. Silvestri per il ricorrente, per l’Amministrazione resistente ;
Considerato in 
FATTO
Con ricorso depositato il 9.12.2004 l’istante ha impugnato il diniego opposto dall'Amministrazione resistente in relazione alla domanda intesa ad ottenere la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il servizio prestato nel disciolto Corpo militarizzato delle Guardie di P.S./Polizia di Stato dal 1.9.1969 al 13.5.1981 in relazione al quale percepisce una pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dal 14.5.1981, liquidata dal Ministero dell’Interno con decreto n.1680 del 20.2.1986.
Dal 15.5.1981 il ricorrente svolge servizio alle dipendenze della Banca d’Italia.
Deduce il ricorrente che la posizione assicurativa inizialmente aperta presso l’INPS con accrediti di n.610 contributi settimanali relativi al periodo dal 1.9.69 al 15.5.1981 è stata successivamente annullata con nota dello stesso INPS del 20.12.2007 in quanto non più utile al trattamento di pensione avendo conseguito per lo stesso periodo trattamento di pensione privilegiata per infermità.
L’istanza del 7.1.2008 di ricostituzione della predetta posizione contributiva è stata pertanto rigettata con la gravata nota da parte dell’Amministrazione resistente.
Premette il ricorrente che nessuna norma del succitato DPR esclude la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nei confronti del titolare di pensione privilegiata, posto che detta fruizione non è compresa tra i casi di esclusione di cui all'art. 126 dello stesso decreto. Sostiene , pertanto, che la titolarità di una pensione privilegiata non ostacola la fruizione del beneficio richiesto, attesa la sua funzione indennitaria e non reddituale, che sarebbe maggiormente evidente nell'ipotesi regolata dall'art. 67, comma 2, del succitato DPR n. 1092, che si caratterizza - rispetto alla fattispecie regolata dal successivo comma 4 - per la differente posizione di coloro che, come l'interessato, cessino dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione, confermandosi l’esclusione della posizione assicurativa INPS per i dipendenti cessati dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione normale ma in godimento  dell’assegno vitalizio a carico dello stato o nei casi di riunione o ricongiunzione di servizi . Sostiene quindi che la pensione privilegiata adempie ad una funzione  indennitaria d’origine perché etimologicamente collegata ad una lesione o infermità subita per causa di servizio, mentre la quantificazione legata alla durata del servizio non ne inficia la finalità giuridica che viene anzi rafforzata atteso  che la gravità dell’evento invalidante e la durata del servizio, sia pure inferiore al minimo dei trentacinque anni richiesto per la pensione normale, sono i due elementi che il legislatore prende in considerazione ai fini della quantificazione della pensione di privilegio.  A sostegno della pretesa dedotta in giudizio invoca la giurisprudenza favorevole di questa Corte (II Sezione centrale d'Appello n.178/2003/A e 362/2002/A 3 n. 134/1998, n.362/2002 e n.47/2004) )
Il ricorrente ha ribadito nelle note d’udienza depositate in data      le medesime argomentazioni a sostegno della sua domanda insistendo per il suo accoglimento.
Con memoria del 28.2.2011 si è costituto il Ministero dell’Interno depositando il fascicolo amministrativa personale dell’interessato.
L’Amministrazione ha confermato la correttezza del proprio operato sull’assunto che il trattamento di pensione privilegiata di cui usufruisce il R. non può consentire la permanenza della assicurazione presso l’INPS essendo ques’ultima prevista solo per chi cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio (art.124 del TU 1092/1973 e art. legge 322/58),; diversamente si consentirebbe una duplice valutazione dello stesso periodo di sevizio a fini pensionistico in violazione dell’art.132 del TU 1092/73 con conseguente cumulo della pensione privilegiata con altro trattamento pensionistico per l’identico rapporto di servizio vietato dall’art.139 del lo stesso T.U.; la denegata posizione assicurativa troverebbe giustificazione nel disposto dell’art.117 del medesimo TU che prevede la perdita del trattamento pensionistico normale o di privilegio a seguito di ricongiunzione   riunione dei servizi statali al fine di un unico trattamento di quiescenza, così analogamente dispone l’art.127 che contempla l’annullamento della posizione assicurativa, precedentemente costituita presso l’INPS, a seguito di riconoscimento di diritto a pensione. Né sorregge la pretesa del ricorrente l’’affermazione secondo cui la pensione di privilegio per la natura risarcitoria e non reddituale sarebbe sottratta alle ipotesi  di di esclusione tassative previste dall’art.127 TU. Ha concluso per il rigetto del ricorso
All'udienza del 8 novembre 2011 è comparso l’avv. Silvestri per il ricorrente e per l’Amministrazione
Ritenuto in              
DIRITTO
La questione di diritto sottoposta all'esame di questa Sezione consiste nello stabilire l'ammissibilità o meno della costituzione di posizione assicurativa nei confronti di ex militare della PS/Polizia dello Stato collocato a riposo per infermità dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR 29 dicembre 1973, n.  1092, attualmente in servizio alle dipendenze della Banca d’Italia .
Si osserva che la costituzione di posizione assicurativa è stata prevista dall'ordinamento (con legge 2 aprile 1958 n. 322 trasfusa nell’art.124 DPR n. 1092 del 1973 e legge 22.11.1962 n.16469) nei casi in cui il dipendente cessa dall'impiego pubblico senza aver conseguito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio e, pertanto, è beneficio direttamente correlato alla corresponsione di prestazione pecuniaria in unica soluzione (cosiddetta indennità una tantum di cui all'art. 42, ultimo comma, del DPR n. 1092). Prova ne è il fatto che, ai sensi dell'art. 124, comma 2, dello stesso testo, l'indennità spettante a tale titolo è decurtata dell'importo dei contributi oggetto di versamento presso l'assicurazione generale obbligatoria.
La ratio del beneficio della posizione assicurativa trae origine  dall’esistenza di regimi previdenziali alternativi a quello generale dell’assicurazione obbligatoria dell’INPS e risiede nella esigenza di ricostruire in quest’ultimo regime generale la posizione assicurativa del dipendente statale, qualora nell’ordinamento previdenziale dello Stato  non si verifichino i presupposti per il conseguimento a pensione. La finalità di tutela sociale perseguita è quella di assicurare un trattamento pensionistico al dipendente che non abbia raggiunto l’anzianità utile per il conseguimento della pensione e tale obbligo posto a carico dello Stato viene meno allorquando al dipendente viene conferita una pensione privilegiata.
Dalle considerazioni che precedono il ricorso non merita accoglimento.
 Invero, il ricorrente contesta il rifiuto frapposto dalla ex amministrazione di appartenenza circa il diritto alla ricostituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS  ritenendo superato  il principio di cui agli art.6 e 127 del T.U. n.1092 /1973 , su cui ritiene basarsi la decisione negativa, che vieta la doppia valutazione ai fini di quiescenza di uno stesso periodo o servizio nell’ipotesi di calcolo della pensione privilegiata dei militari che non hanno maturato l’anzianità minima pensionabile (art.67 del Testo unico) .
Al contrario, sostiene il ricorrente che la pensione privilegiata (nelle diverse ipotesi delineate nella legislazione vigente) avrebbe intrinsecamente sempre natura risarcitoria ovvero indennitaria, in quanto essa costituisce il corrispettivo della perdita della integrità fisica ed è sostanzialmente correlata alla natura ed alla gravità della infermità o lesione patita dal soggetto per causa di servizio, per cui la durata del servizio, in ogni caso insufficiente per la concessione della pensione normale, non rileva come parametro retributivo ma come fatto in sé, sia per le pensioni c.d. tabellari che per le altre pensioni di privilegio.
Dalla natura sostanzialmente indennitaria della pensioni di privilegio, l’interessato fa derivare la legittimità della pretesa alla costituzione di una posizione contributiva presso l’INPS assumendo detta pensione la connotazione di un indennizzo vitalizio che compensa la riduzione  o la perdita della capacità lavorativa subita dal dipendente a seguito della malattia o infortunio.
Tale ricostruzione non può essere condivisa sulla base della ricostruzione sistematica dell’istituto nell’ordinamento vigente  dal quale si desume inequivocabilmente l'incompatibilità dell'istituto con il conseguimento del diritto a pensione sulla base degli stessi periodi oggetto di versamento presso l'assicurazione generale obbligatoria. Tale concetto è  specificato dagli articoli 126 e 127 del DPR n. 1092.
Le condizioni ostative alla costituzione di posizione assicurativa di cui all’art.126 del D.P.R. n.1092/1973 consistono:
1) nella percezione di assegno vitalizio a carico del Fondo di previdenza  per i dipendenti statali (ipotesi, peraltro, abrogata dall'art. 5 della l. 29 aprile 1976, n. 177);
2) nell'assunzione di altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il precedente;
3) nella insussistenza del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria da  parte dei superstiti.
L'art. 127 prevede, invece, l'annullamento della posizione assicurativa al verificarsi dei casi previsti dall'art. 126 “ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione”.
Con riferimento all'ipotesi di esclusione del beneficio in caso di riunione e ricongiunzione dei servizi ai sensi degli artt. 112 ss. del DPR n. 1092 (art. 126, comma 1, lett. b), essa appare coerente con il principio dell'unicità di valutazione dei periodi contributivi stabilito, in via generale, dall'art. 6 dello stesso decreto, ed applicato dal successivo articolo 117: se il dipendente ha ottenuto un trattamento pensionistico per il servizio riunito o ricongiunto, ne perde il godimento con obbligo di restituzione dei ratei percepiti. La stessa norma si applica in caso di cumulo di pensione privilegiata con un trattamento di attività, qualora l'interessato si avvalga della facoltà di riunione e ricongiunzione (art. 139 del DPR n. 1092 del 1973).
Da ciò deriva che le disposizioni in materia di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS devono trovare applicazione solo nei casi in cui non sussistano i presupposti per procedere alla ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione disciplinata dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 (cfr., Corte dei conti, Sezione Friuli Venezia Giulia, 12 giugno 1998, n. 242). Ciò dimostra, evidentemente, il carattere residuale dell'istituto, alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento pensionistico per i dipendenti del settore pubblico, peraltro caratterizzata dall'armonizzazione con le disposizioni previste per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
Le considerazioni che precedono, di ordine logico sistematico, conducono alla confutazione della tesi attorea, intesa ad affermare il diritto alla costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS per periodi assicurativi che hanno dato luogo alla percezione di trattamento pensionistico privilegiato militare ai sensi dell'art. 67del DPR n. 1092 del 1973.
La pretesa attorea è essenzialmente fondata sul dato letterale della mancata esplicita previsione - tra le ipotesi ostative testualmente indicate dall'art. 126 del suddetto decreto - della titolarità di un trattamento pensionistico privilegiato e, in particolare, sulla diversa connotazione del diritto a pensione regolato dall'art. 67, comma 2, ritenendo che, per dette fattispecie,  debba essere riconosciuta la natura indennitaria e non reddituale del relativo diritto.
L'assunto difensivo, evidentemente, mira ad ampliare il campo di applicazione dell'istituto in esame a seguito dell'orientamento giurisprudenziale, che è favorevole a riconoscere il diritto alla costituzione di posizione assicurativa in caso titolarità di pensione militare tabellare, attesa la sua incontroversa natura risarcitoria e non reddituale, riconosciuta sia dalla giurisprudenza della Corte dei conti e sia della Corte di Cassazione (Corte dei conti, Sezione II, n. 47/A del 2 febbraio 2004; Sezione Puglia, 13 marzo 2002, n. 196; Sezione Basilicata, 22 novembre 1999, n. 327; Sezione Sardegna, 11 novembre 1997, n. 1773; Sezione Lombardia, 12 febbraio 1996, n. 380). Detto orientamento si fonda sul carattere risarcitorio del trattamento privilegiato percepito dai militari di leva - il quale prescinde dalla durata del servizio, attesa l'obbligatorietà dello stesso - e, quindi, sulla sua assimilabilità alla pensione di guerra, anche per la competenza a provvedere (conservata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e non transitata all'INPDAP, attualmente competente alla liquidazione di tutte le pensioni ordinarie escluse le tabellari).
Questo Giudice non ignora la presenza di un indirizzo favorevole alle ragioni esposte nel ricorso (espresso da Corte dei conti, Sezione II, 5 dicembre 2002, n. 362; id., 9 giugno 1998, n. 167/A; id., 30 aprile 1998, n. 134/A) il cui orientamento, però, non è stato sempre seguito da parte delle Sezioni regionali (cfr., in senso contrario: Corte conti  Sez. Lombardia Sezione, 3 settembre 2002, n. 1559, nonché Sezione Toscana, 14 settembre 2001, n. 1045, ove il diritto alla costituzione di posizione assicurativa è strumentale alla richiesta riunione dei servizi).
In particolare, il riconoscimento del diritto invocato dall'interessato deve essere negato sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte dei conti che, a diversi fini (es. spettanza e decorrenza degli accessori al credito pensionistico) ha sempre considerato in modo unitario la pensione privilegiata non tabellare, assimilata, sotto molteplici aspetti al trattamento normale ed invece nettamente distinta dalla pensione di guerra e militare tabellare (cfr., ex plurimis, Sezioni Riunite, 27 gennaio 1987, n. 525/A) e sia dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civile, Sez. lavoro, 27 gennaio 1993, n. 987 e Cass. civile, 20 aprile 1990, n. 3281).
In tal senso, ammettere la costituzione di posizione assicurativa in favore dei titolari di un trattamento pensionistico privilegiato ex art. 67, comma 2, del DPR n. 1092, significherebbe implementare la categoria dei trattamenti di natura risarcitoria includendovi quest'ultima fattispecie, oltre ad introdurre un'ulteriore differenziazione all'interno della pensione privilegiata militare (non tabellare), che non ha precedenti né in dottrina né in giurisprudenza.
Vale osservare che la pensione privilegiata , in tutte le ipotesi previste dall’art.67 TU è calcolata in rapporto alla base pensionabile, alla durata del servizio ed all'entità della menomazione, con l'ulteriore vantaggio, per il militare che abbia prestato servizio per oltre quindici anni, dell'attribuzione del trattamento “normale” aumentato di un decimo (da cui la pratica distinzione tra i pensionati con anzianità inferiore ad anni 15, cosiddetti percentualisti, e quelli con anzianità superiore, cosiddetti decimisti).
Peraltro, la previsione di cui all'art. 67, comma 4, è criterio da applicarsi soltanto se il calcolo risulti “più favorevole” del trattamento determinato ai sensi del precedente comma 2 - costituente l'ipotesi ordinaria - circostanza questa, che vale ad escludere l'asserito mutamento della natura della pensione che, ad avviso del ricorrente, resterebbe “privilegiata” soltanto nei confronti dei cosiddetti percentualisti.
Ma, in disparte le considerazioni che precedono, l'affermata incompatibilità della costituzione di posizione assicurativa con la sola pensione determinata ai sensi dell'art. 67, comma 4, si pone in contrasto con la volontà del legislatore di premiare i militari in possesso di una maggiore anzianità (cosiddetti decimisti), poiché sarebbero ammessi al beneficio soltanto coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni.
Aggiungasi, inoltre, che la presunta assimilazione della pensione calcolata ai sensi dell'art. 67, comma 2, alla pensione militare tabellare - ai fini dell'estensione, in favore dei cosiddetti percentualisti, del beneficio della costituzione di posizione assicurativa - darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra personale civile e personale militare, che appare ingiustificata alla luce delle disposizioni  (articoli 65 e 66 del DPR n. 1092 del 1973) che calcolano la misura della pensione privilegiata civile in una percentuale della base pensionabile, graduandola in rapporto alla durata del servizio e alla gravità della menomazione, secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale militare.
Tale principi sono stati riaffermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella pronuncia n.2/QM/2005 riconducendo ad unità l’intera categoria della pensioni privilegiata, sulla scia dell’indirizzo seguito dalla giurisprudenza contabile e di legittimità (Cass. Sez. lav.n.987/1993). La Cassazione ha infatti affermato che la pensione privilegiata ordinaria prevista per i dipendenti statali in genere ed anche per i militari (art.64 ss. D.P.R. n.1092/1973),  a differenza della pensione privilegiata tabellare concessa ai militari di leva, ha carattere non risarcitorio, ma reddituale, essendo liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale;  per i titolari di tale trattamento trovano quindi applicazione  le disposizioni di cui agli artt. 126 e 139 del D.P.R. n.1092/1973, che vietano rispettivamente la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per chi abbia titolo per conseguire l’assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, e il cumulo di ogni pensione privilegiata con altro trattamento pensionistico per l’identico rapporto di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata stessa. L’orientamento è riaffermato anche dalla Cassazione, sez. lav., n.12219/2004, che ha giudicato di natura risarcitoria ed indennitaria, non già previdenziale, la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato (art.149 legge n.153/1968), e nella giurisprudenza  della Corte dei conti (app. Sicilia n.98/2005; sez.II n. 239/A/2004; Sez. Lombardia n. 355/2004; Toscana n.1045/2001).
In particolare, la richiamata pronuncia 2/QM/2005 ha affermato che la pensione privilegiata ordinaria ex art.67 del T.U. è ontologicamente la stessa, sia nel caso previsto dai commi 2 e 3 sia in quello di cui al successivo comma 4, non trovando essa stessa unico titolo nell’infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma essendo in tutti i casi calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base pensionabile. La previsione del comma 2 del citato art.67 va riferita non solo ai militari con meno di 15 anni di servizio, ma anche a quelli che hanno acquisito o hanno superato tale anzianità, ai quali ultimi il legislatore, proprio in ragione di tale requisito, dà la possibilità di valutare due sistemi di calcolo differenti (in misura percentuale rispetto alla base pensionabile, ovvero nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo) consentendo di optare per quello più favorevole.
Sostengono le Sezioni Riunite che la pensione privilegiata, anche se nasce da un diverso presupposto, che potrebbe indurre, prima facie, a riconoscere il carattere indennitario o risarcitario- come reclamato dall’interessato- (ovvero di “mera apparenza di indennizzo” come affermato dalla Corte cost. n.1 del 1962)- è assimilata sotto molteplici aspetti alla pensione normale la quale fa riferimento alla base pensionabile, che è correlata alla durata del servizio, assolvendo in concreto sempre ad una funzione previdenziale (Consiglio di Stato, sez. I, parere n.652/ del 7.11.2001). Inoltre la pensione privilegiata assume una connotazione reddituale in quanto legata ad un preesistente rapporto lavorativo di dipendenza volontariamente costituito e quindi anche al relativo trattamento economico retributivo, di cui la pensione privilegiata ordinaria costituisce la proiezione differita (Corte cost. n.431/1996 n.387/1989). La natura eminentemente indennitaria va riconosciuta  soltanto alla pensione privilegiata “tabellare” (equiparata alla pensione di guerra)  che spetta ai militari  in servizio di leva a causa della menomazione subita nel corso di un servizio non volontariamente assunto, ma prestato per obbligo di legge (Corte Cost. n.151/1981, Cass. Sez. lav. n.987/1993; Consiglio Stato, parere n.870/90; Corte conti, SS.RR.n.4/98 ), avendo essa titolo nel principio di riconoscimento e solidarietà nei confronti di coloro che hanno subito una menomazione fisica nell’adempimento di un dovere imposto dalla legge qual è il servizio militare (art.52 Cost.); ne deriva che la misura della pensione privilegiata tabellare è ragguagliata non alla durata del servizio, ma alle solo categorie invalidanti (Tab 3 annessa al T.U.), prescindendo da periodi di attività di servizio svolto dall’interessato e da ogni riferimento all’anzianità di servizio.
La pronuncia delle SS.RR. conclude affermando che i periodi di servizio svolti, che sono stati considerati e quindi hanno avuto rilevanza nella determinazione della pensione ordinaria privilegiata (come nella specie in esame)  non possono essere nuovamente considerati  come utili ai fini della costituzione della posizione assicurativa, atteso che, in caso contrario, verrebbero violate le norme di cui agli articoli 6 e 39 del T.U. n.10982/1973.
 Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali,  ai sensi dell'art. 92, comma 2, del c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica
RIGETTA
Il ricorso.
Spese compensate
Così deciso  in  Catanzaro, alla udienza dell’8 novembre 2011.
     IL GIUDICE
                                                                          f.to Anna Bombino
 
Depositata in Segreteria il 19/12/2011
 
 
Il Funzionario Preposto
f.to Mario Presentino
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
CALABRIA
Sentenza
647
2011
Pensioni
19-12-2011