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riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e, in via subordinata, all’assegno rinnovabile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA      sent. n. 429/2011
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Il giudice unico
in L'Aquila, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 17695/C del registro di segreteria, proposto da, omissis, rappresentato e difeso dall’avv. -
C O N T R O
il ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore;
l’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore;
A V V E R S O
il decreto n. 23 in data 25 ottobre 2002, emesso dallo stesso dicastero, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per le risorse umane, servizio trattamento di pensione e previdenza, divisione II, ed avente ad oggetto la concessione d’indennità una tantum in luogo del trattamento privilegiato;
P E R
il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e, in via subordinata, all’assegno rinnovabile;
uditi, alla pubblica udienza in data 29 novembre 2011, l’avv. Fabrizio Foglietti, per il ricorrente, ed il dott. Francesco Di Girolamo, per l’istituto resistente;
con l’assistenza del segretario;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato in
F A T T O
Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 12 agosto 2008, il ricorrente, già vice sovrintendente nella polizia di Stato, collocato in quiescenza con decorrenza 21 febbraio 1996, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il provvedimento oggetto di doglianza:
escludeva la sussistenza di uno – l’inabilità al servizio - dei requisiti previsti dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
era adottato sulla base del parere reso dalla C.M.O. in Chieti la quale, con verbale mod. ML/B n. 501 in data 29 gennaio 1999, ritenuta la sola patologia artrosica – già giudicata dipendente da causa di servizio -  ascrivibile alla ottava categoria, tabella A, per anni quattro, esprimeva, tuttavia, un giudizio di idoneità dell’interessato al servizio incondizionato nella polizia di Stato.
L’amministrazione resistente:
con atto depositato in data 24 agosto 2009,  inviava copia del fascicolo intestato al ricorrente e propria memoria;
con una seconda memoria, pervenuta in data 23 settembre 2011, chiedeva la declaratoria d’inammissibilità della domanda, per carenza di notificazione nei modi e nei termini di legge,  e, in via subordinata, eccepiva la prescrizione dei ratei pensionistici ultraquinquennali alla data del ricorso.
L’I.N.P.D.A.P., ufficio provinciale
dell’Aquila, con atto in data 3 settembre 2011, chiedeva l’estromissione dell’istituto dal giudizio in corso.
Con memoria pervenuta in data 2 novembre 2011, l’avv. Fabrizio Foglietti, precisando la natura degenerativa dell’infermità de qua, non suscettibile di per sé di miglioramento (ma soltanto di stabilizzazione), insisteva per l’accoglimento del ricorso.
In occasione della pubblica udienza in data 29 novembre 2011, le parti concludevano in senso conforme ai rispettivi, precedenti scritti.
Considerato in
D I R I T T O
1. In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296
del 2002 e 1664 del 1979).
Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).
2. Deve essere riconosciuta legittimazione passiva concorrente all’istituto previdenziale e all’amministrazione, in applicazione dei pertinenti principi enunciati dalla giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze n. 175 del 2001 e 177 del 1998; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 335 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 480 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 145 del 2011).
3. La mancata comparizione, senza giustificati motivi, del rappresentante del ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 420, primo comma, c.p.c., è apprezzabile, al fine della decisione e con gli altri elementi acquisiti, quale indizio del contegno processuale assunto dalla parte stessa (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 5170 del 1987, 5210 del 1984 e 721 del 1984).
4. L’atto introduttivo del giudizio risulta regolarmente notificato all’amministrazione in data 25 luglio 2008 (ricorso giurisdizionale depositato in data 12 agosto 2008).
5. Ciò premesso, si osserva che le doglianze del ricorrente appaiono fondate.
Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall’art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all’art. 61 - servizi antincendi e corpo forestale - del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato d.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).
Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione, non è subordinata alla circostanza che l’infermità sofferta abbia determinato l’inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004).
Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto - salvi gli effetti della prescrizione quinquennale ex articoli 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428 del 1985, e 2943 c.c. - riconoscendo all’interessato il diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria, tabella A, secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti.
Attesa la natura della patologia in disamina, notoriamente non suscettibile di miglioramento,


il predetto trattamento spetta a vita.
6. Sulle maggiori somme dovute a omissis occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.
7. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso e nei limiti di cui in motivazione;
dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla per le spese.
Così deciso in L’Aquila, in data 29 novembre 2011.
                             Il giudice unico
 
                     f.to dott. Federico Pepe)  
Depositata in segreteria il 15/12/2011
                   Il direttore della segreteria
                 f.to dott.ssa Antonella Lanzi
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
ABRUZZO
Sentenza
429
2011
Pensioni
15-12-2011


   

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