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Capo Squadra dei Vigili del Fuoco - Pensione privilegiata

Dettagli

REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205,
all’udienza pubblica del 6 dicembre 2011
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 11.01.2010 al n. 17989 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
proposto dal signor -
contro
Ministero dell’interno (dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile), in persona del Ministro pro-tempore;
dando lettura
del dispositivo e della esposizione delle seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
-                 il signor @@, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco in quiescenza per dimissioni dal 30.07.1996, con domanda del 21.03.1998 ha chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della pensione privilegiata, in relazione ad alcune patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili per cumulo alla 7^ categoria, Tab. A, con assegno rinnovabile per anni 4 dal congedo, oltre assegno di cumulo una tantum di Tab. B pari a due annualità di pensione di 8^ categoria, Tab. A (cfr. verbale della C.M.O. di Chieti n. 4048 del 07.08.1997 e parere del C.P.P.O. n. 40032/98 nell'adunanza n. 211 del 15.09.1999);
-                 l’istanza di trattamento privilegiato è stata respinta dal Ministero dell’interno con decreto negativo in data 17.11.1999, nel presupposto che le patologie in discorso, non avendo comunque comportato l’inabilità al servizio, non diano diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 64 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
-                 l’interessato con il proprio ricorso contesta quest’ultima determinazione, ritenendo che alla fattispecie sia applicabile l’art. 67 anziché l’art. 64 del citato testo unico, chiedendo quindi la concessione di pensione privilegiata a vita o, in subordine, l'assegno rinnovabile;
-                 il Ministero dell’interno, con memoria del 5.12.2011, eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale ed insiste nel merito per il diniego del trattamento privilegiato, non ricorrendo il presupposto dell’inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 del t.u. 1092/73;
-                 all’udienza pubblica odierna, non comparsa l’amministrazione, è intervenuto il legale del ricorrente, , come da verbale, confermando le conclusioni in atti rimettendosi al Giudice in ordine all’eventuale restituzione degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione medico legale, essendo ormai decorso il quadriennio di assegno rinnovabile;
-                 il ricorso può essere accolto solo parzialmente;
-                 al personale dei Vigili del Fuoco, come pure al personale della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, non si applica l’art. 64, bensì l’art. 67 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092); ciò in virtù delle norme che equiparano il personale in discorso a quello militare;
-                 sul punto, non v'è ragione di discostarsi dalla giurisprudenza pressoché costante sia dei Giudici d’Appello (v. già Sezione Terza, n. 182 del 09.03.2004; n. 267  del 28.04.2004; n. 299 del 16.05.2005; da ultimo: Sez. Prima, n. 178 del 2.05.2011; Sez. Seconda, n.  88 del 28.02.2008; Sez. Terza, n. 110 del 23.03.2009) sia delle Sezioni regionali (tra le molteplici, v. g ià Abruzzo, n. 101  del 20.02.2006; Molise, n. 22 del 16.02.2006; Umbria, n. 2  del 09.01.2006; Sicilia, n. 1410 del 12.04.2006; Lombardia, n. 506  del 30.03.2004; Friuli Venezia-Giulia, n. 85  del 11.05.1999; Lazio n. 2563 del 18.12.2006; Trento, sent. 4 del 23.01.2007; Veneto, n. 6 del 15.01.2007; Liguria n. 856 del 17.10.2006; Toscana, n. 741 del 06.12.2006; Emilia-Romagna, n. 38 del 19.01.2006; da ultimo: Sez. Abruzzo, n. 304 del 20.07.2011; n. 561 del 27.12.2010; Sez. Lazio, n. 750 del 27.04.2009; Sez. Sicilia, n. 2971 del 29.12.2010), alle cui pronunce, per brevità, può farsi integrale rinvio;
-                 pur tuttavia, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'amministrazione (cfr. in tema SS.RR., sent. 2/QM/2008 del 21 febbraio 2008), va dichiarato prescritto il diritto del ricorrente al pagamento del corrispondente trattamento di privilegio (limitatamente all’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico, per anni 4 dal collocamento a riposo, e all'assegno una tantum, come a suo tempo valutato dalla competente C.M.O.) non constando atti interruttivi nel quinquennio precedente il ricorso giurisdizionale (notificato all'amministrazione in data 11 dicembre 2009);
-                 sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti, da parte dell'amministrazione, volti all'accertamento della successiva permanenza delle infermità in discorso e, per riflesso, all’eventuale concessione della pensione privilegiata, oltre arretrati se dovuti entro i termini prescrizionali quinquennali (decorrenti a ritroso dall’11 dicembre 2009), qualora le infermità stesse non siano effettivamente migliorate dopo il primo quadriennio e siano tuttora ascrivibili a categoria di pensione a vita;
-                 a tal fine, dopo aver affermato il principio di diritto per cui alla fattispecie è applicabile l'art. 67 (e non l'art. 64) del citato t.u. 1092 del 1973, gli atti vanno rimessi alla competente sede amministrativa per le conseguenti determinazioni, previo rinnovo degli accertamenti sanitari;
-                 la soccombenza reciproca è motivo di compensazione delle spese di lite;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e, per l’effetto,
DICHIARA
prescritto il diritto del ricorrente a fruire dell’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico n. 1092 del 1973, per anni 4 dal collocamento a riposo, spettantegli in conformità dell’accertamento di cui al verbale n. 4048 del 22.11.1999 della C.M.O. di Torino;
DICHIARA
applicabile alla fattispecie l'art. 67 del citato testo unico n. 1092 del 1973;
RIMETTE
gli atti all'amministrazione per il rinnovo degli accertamenti sanitari di legge e per le conseguenti determinazioni in ordine alla sussistenza di diritto a pensione in capo al ricorrente.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila il 6 dicembre 2011.
Il Giudice
(f.to Gerardo de Marco)
* * *
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte, con deposito contestuale in Segreteria.
L'Aquila, 6 dicembre 2011.
Il Segretario d’udienza
(f.to Silvana Ciatti)
Pubblicata al n. 392 del 06/12/2011
Il Direttore della Segreteria
(f.to Dott.ssa Antonella Lanzi)
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
ABRUZZO
Sentenza
392
2011
Pensioni
06-12-2011

   

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