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Carabinieri - Sanzione disciplinare per "..argomenti esulanti dalle materie proprie della “rappresentanza” (quali costituzione di organizzazioni sindacali anche per i Carabinieri e unificazione delle Forze di Polizia).."

Dettagli


27/12/2011
201106867
Sentenza
4
 
N. 06867/2011REG.PROV.COLL.
N. 05156/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5156 del 2009, proposto da:
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
@@ @@;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00221/2009, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte appellante l’avvocato Giovanni Palatiello (avv. Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il Ministero della Difesa appella la sentenza in epigrafe, con la quale il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dal Carabiniere scelto @@ @@ avverso la sanzione disciplinare di corpo di 5 gg. di consegna di rigore, irrogatagli dal Comando Regione Carabinieri il 25.08.2006 in considerazione della predisposizione da parte sua, in occasione della sua candidatura, quale delegato del Co.Ba.R., alle elezioni del Co.I.R. affiancato al Comando Interregionale “Vittorio Veneto”, di un volantino di propaganda, presentato al Comando di appartenenza (Stazione di @@-@@) e non diramato, che gli veniva contestato contenere argomenti esulanti dalle materie proprie della “rappresentanza” (quali costituzione di organizzazioni sindacali anche per i Carabinieri e unificazione delle Forze di Polizia).
Il T.A.R. ha accolto e ritenuto assorbente la censura di difetto di motivazione per non contenere il provvedimento motivazione alcuna del dissenso del Comandante Regionale rispetto al parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione di disciplina, che gli era stato favorevole.
Deduce l’appellante che nel provvedimento si evidenziano, pur senza porle in diretta relazione col parere della commissione di disciplina, le ragioni per discostarsi da quest’ultimo e che, in particolare, veniva evidenziato che l’art. 12 u.c. del R.A.R.M. qualifica “ope legis” il comportamento contestato “a tutti gli effetti come mancanza disciplinare” e, quindi, sanzionabile con la consegna di rigore.
L’appellato non si è costituito.
Con ordinanza n. 3684 /2009 è stata accolta l’istanza cautelare.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 5 luglio 2011.
La sentenza impugnata merita conferma, non persuadendo gli argomenti addotti nell’atto di appello della sussistenza nella specie di una sufficiente motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione (dei cui effetti è stata disposta in data 5.02.2010 la cessazione ai sensi dell’art. 75 del Regolamento di disciplina militare, come da documentazione dimessa).
In effetti, il provvedimento del Comandante Regionale, che pure, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, poteva discostarsi dal parere non vincolante della Commissione di disciplina, è motivato con riferimento alle argomentazioni della difesa, ma non esplicita le ragioni del dissenso dall’unanime, favorevole valutazione della Commissione, e non appare risolutivo il disposto, valorizzato nell’appello, dell’art. 12 del R.A.R.M. proprio in quanto la Commissione aveva, nella sostanza, specificato che astrattamente il comportamento avrebbe potuto rientrare nella previsione ma in concreto, per le particolari circostanze, il militare non meritava la sanzione della consegna di rigore.
Sul punto non v’è argomentazione del dissenso, essendo la motivazione limitata ad un’apodittica annotazione di essersi “tenuto conto” del parere, laddove, in un’ottica costituzionalmente orientata, deve ritenersi, secondo costrutti acquisiti in giurisprudenza, che l’Amministrazione deliberante, allorquando faccia uso della predetta facoltà, non può limitarsi a sostituire la propria valutazione di merito a quella espressa dalla Commissione di disciplina ma deve individuare le ragioni che impongono di disattendere il giudizio di quest’ultima.
L’appello va, pertanto, respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
 
 
 
 
 
 
L'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2011
 

   

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