Immigrati: chi può chiedere l'iscrizione all'anagrafe temporanea
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- Creato Giovedì, 29 Dicembre 2011 05:34
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Ministero dell'interno
Circ. 2-12-2011 n. 30/2011
O.P.C.M. 23 novembre 2011, n. 3982, concernente lo stato di emergenza umanitaria legato all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del regolamento anagrafico.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 2 dicembre 2011, n. 30/2011 (1).
O.P.C.M. 23 novembre 2011, n. 3982, concernente lo stato di emergenza umanitaria legato all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del regolamento anagrafico.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Sede
Al
Dipartimento di pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, n. 1558
00173 - Roma
All’
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All’
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti, n. 46
00186 - Roma
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
L'articolo 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in oggetto disciplina l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto dall'art. 32 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989), dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, di cui allo stato di emergenza umanitaria dichiarato con D.P.C.M. 12 febbraio 2011.
In particolare, il citato art. 4 stabilisce che l'iscrizione nel suddetto schedario riguarda le seguenti categorie di cittadini stranieri:
- cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 5 aprile 2011. In tal caso, ai fini dell'iscrizione gli interessati devono esibire il menzionato documento di soggiorno, oltre che il titolo di viaggio per stranieri;
- cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e che sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In tal caso gli interessati devono esibire l'attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati dal questore ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 25/2008.
L'ordinanza prevede altresì che nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, l'istanza d'iscrizione deve essere corredata della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora (art. 4, comma 4).
Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Direttore centrale
Menghini
O.P.C.M. 23 novembre 2011, n. 3982, art. 4
D.P.C.M. 12 febbraio 2011
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 32
D.P.C.M. 5 aprile 2011, art. 2
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 26