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Carabinieri - Accoglimento del ricorso su sanzione disciplinare irrogata -

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21/12/2011
201106058
Sentenza
6
 
N. 06058/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03129/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2011, proposto da:
@@ @@, rappresentato e difeso, per mandato a margine all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. ---con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale, in @@, Piazza Municipio, n. 64
contro
il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando interregionale Carabinieri “@@”, il Comando Legione Carabinieri “Campania” e la Compagnia Carabinieri di @@, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, tutti rappresentati e difesi (l’Amministrazione della Difesa) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@, presso la quale domiciliano ex lege alla via Diaz, n. 11
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto N-0195/DI-7-2011 del 6.5.2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, notificato il 27.5.2011, con il quale è stata disposta, con decorrenza dalla data di notifica, la sanzione disciplinare di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno ai sensi dell’art. 1357 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66;
- del provvedimento di cui alla nota n. 670/16 di prot. 2008 del 17.12.2010 del Comando Interregionale Carabinieri “@@”;
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 736/2 del 27.12.2010 della Legione Carabinieri Campania, Compagnia di @@;
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 736/2-4 del 15.1.2011 della Legione Carabinieri Campania, Compagnia di @@;
- del provvedimento di cui al parere ignoto al ricorrente a firma dell’ufficiale inquirente;
- della proposta, ignota al ricorrente, del Comando Interregionale Carabinieri “@@” di @@ con la quale veniva chiesta la sospensione disciplinare dall’impiego di cui sopra;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui la nota prot. n. 736/2-1 del 28.12.2010 della Legione Carabinieri Campania, Compagnia di @@ e della nota prot. n. 736/2-2 del 10.1.2011 della Legione Carabinieri Campania, Compagnia di @@;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione e l’annessa produzione;
Visti gli atti tutti di causa, in essi compreso il decreto presidenziale n. 960 datato 8 giugno 2011 reiettivo dell’invocata tutela cautelare provvisoria e dato atto che alla successiva camera di consiglio del 6 luglio 2011 l’ordinaria richiesta di cautela è stata cancellata dal ruolo delle sospensive su istanza del procuratore attoreo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del gravame in esame il maresciallo dell’Arma dei Carabinieri @@ @@ si duole, in una agli atti presupposti, del provvedimento emesso in data 6 maggio 2011 cui tramite gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio per mesi 1 (uno) ai sensi dell’art. 1357 del d. l.vo 15 marzo 2010, n. 66 con la seguente motivazione: maresciallo capo, all’epoca dei fatti Comandante della stazione carabinieri di @@’@@ @@, induceva un militare, comandato in servizio di controllo anche della circolazione stradale, a non elevare una contravvenzione al codice della strada a carico di una persona a lui legata da vincoli di amicizia. Tale condotta è da ritenere biasimevole sotto l’aspetto disciplinare in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”.
1a- A tale misura il Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa è pervenuto dopo aver “valutata parzialmente condivisibile la memoria difensiva presentata dall’inquisito nell’ambito del procedimento disciplinare” e, quindi, “tenuto conto che lo stesso aveva sì posto in essere un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare, ma non tale da dover essere deferito al giudizio di una Commissione di disciplina”.
1b- L’inchiesta formale, relativa a tre distinti episodi che avevano visto coinvolto il maresciallo @@ e che avevano costituito oggetto del processo penale di cui appresso, era stata ordinata il 17 dicembre 2010 dal Comandante interregionale carabinieri “@@” all’esito della sentenza n. 1575 del 13 luglio 2010, divenuta irrevocabile dal successivo 2 ottobre, con la quale il giudice per le indagini preliminari di @@ @@ @@ @@ @@ dichiarava, ex art. 425 c.p.p., non luogo a procedersi nei riguardi del @@ “in ordine ai reati di concorso in abuso di ufficio e concorso in tentato abuso di ufficio perché gli elementi acquisiti non erano sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio”.
1c- Il procedimento disciplinare, dispiegatosi nei modi di cui in avanti, si è concluso con il provvedimento impugnato che ha visto sanzionare uno solo dei tre episodi: quello riportato in seno ad esso ed in esito al quale non si era ritenuto di poter condividere le giustificazioni addotte.
2- Il gravame è stato affidato a quattro mezzi di impugnazione, volti a denunciare violazione e falsa applicazione del d. l.vo n. 66 del 2010 e della Guida tecnica recante “Norme e procedure disciplinari” in una a:
- incompetenza assoluta dell’ufficiale inquirente incaricato dell’inchiesta formale (primo mezzo);
- violazione del diritto di difesa (secondo mezzo);
- tardività dell’inchiesta (terzo mezzo);
- difetto di istruttoria ed eccessività della sanzione in violazione del principio di proporzione e gradualità (quarto mezzo).
3- L’Avvocatura distrettuale dello Stato di @@ si è costituita in giudizio per l’amministrazione intimata ed ha depositato documenti e relazione difensiva predisposta direttamente da quest’ultima, ai cui contenuti la difesa erariale ha rinviato insistendo per la reiezione del ricorso.
4- Procedendo con la fase valutativa/decisionale, deve negarsi ingresso al primo mezzo di impugnazione avuto conto che la stessa previsione della Guida tecnica recante “Norme e procedure disciplinari”, che parte ricorrente assume essere stata violata, se pur vero che dispone che l’inchiesta formale ” per gli ufficiali e sottufficiali è affidata ad un ufficiale non inferiore a Maggiore….” ancora vero che (dopo i puntini sospensivi apposti nel riprodurre la norma in ricorso) prosegue testualmente “o gradi corrispondenti e, comunque, di grado superiore a quello dell’inquisito. Se necessario, la scelta dell’inquirente può essere effettuata tra i pari grado”.
Il che è sufficiente ad imporre la reiezione della censura, atteso che l’inchiesta in esame è stata affidata ad un ufficiale con il grado di capitano, superiore quindi a quello del sottoufficiale @@.
5- E’ invece fondato il secondo mezzo, volto a denunciare la violazione del diritto di difesa.
In punto di fatto l’amministrazione resistente non contesta la mancata assistenza di un difensore, limitandosi a sostenere che non vi è stata “alcuna compressione del diritto di difesa dal momento che dalla documentazione in atti non è dato riscontrare alcun atto da cui si evinca una “preclusione di scelta del difensore”; anzi, la piena conoscenza della normativa riguardante l’esercizio del diritto di difesa evidenziata dall’inquisito, paradossalmente, pone in rilievo la pretestuosità della censura. In altri termini, il ricorrente, ben conscio dei suoi diritti, avrebbe dovuto semplicemente esercitarli, ossia chiedere, nei termini prescritti, la nomina del difensore di fiducia che, come ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (seppure nella vigenza della precedente normativa) rappresenta una facoltà e non un obbligo per il militare (Cons. stato, sezione sesta, n. 6938 del 6 novembre 2009)”.
6- Siffatta replica non può essere condivisa.
Come posto in luce già in seno ad essa, la pronuncia su cui si intende far leva, e peraltro restante conforme giurisprudenza, aveva riguardo alla previgente normativa.
Prima della sopravvenienza del Codice dell’ordinamento militare, approvato con d. l.vo 15 marzo 2010, n. 66, la legge (per quanto qui rileva, l’art. 73, primo comma, della legge n. 599 del 1954 e l’art. 41, comma 2, della l. n. 1168 del 1961) recitava(no) nel senso che “Il militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina".… e siffatte previsioni, per come lette dalla giurisprudenza, lasciavano all’inquisito l’opzione se farsi assistere o meno da un difensore.
Il giudice amministrativo (il Tar del Veneto), dubitando della legittimità costituzionale della previsione (dell’art. 73, primo comma, della legge n. 599 del 1954) nella parte (per quanto qui riguarda) in cui non sanciva l’obbligo della nomina di un difensore, ha sottoposto la questione al giudice delle leggi e questi (C.C. 24 luglio 1995, n. 356), nel dichiarare, nei sensi ivi chiariti, la questione non fondata, ebbe comunque a precisare come “Il contraddittorio e la possibilità di difesa non implicano l’obbligatorietà dell’assistenza di un difensore anche se il legislatore potrebbe opportunamente, nella sua discrezionalità, prevederla, seguendo un modello di più elevata garanzia”.
Lo stesso giudice delle leggi si è ancora occupato della difesa dei militari sottoposti a procedimento disciplinare per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della l. 382 del 1978 nella parte in cui non prevedeva che il militare incolpato potesse indicare come difensore un altro militare non appartenente all’ente in cui prestava servizio.
6a- Le statuizioni e gli inviti della Consulta sono stati recepiti dal legislatore del Codice dell’ordinamento militare che ha disposto che “Il militare inquisito è assistito da un difensore scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale presta servizio o, in mancanza, designato di ufficio” (prima parte del comma 2 dell’art. 1370).
Non più quindi “può”, ma “è assistito”, con la rafforzativa previsione del difensore di ufficio.
Previsione questa vigente alla data del 17 dicembre 2010 in cui è stata ordinata l’apertura dell’inchiesta formale, posto che il Codice dell’ordinamento militare è entrato in vigore, ai sensi del suo art. 2272, cinque mesi dopo la sua pubblicazione nella G.U. avutasi l’8 maggio 2010 (e quindi in data precedente al 17 dicembre).
Il che è sufficiente a segnare la sorte della doglianza, non potendo essere validamente opposto alla violazione dell’inequivoco disposto di legge l’assunto che il @@ avrebbe potuto esercitare il diritto di nomina: “visto che ha mostrato di ben conoscere la normativa”.
In contrario basta osservare come in rilievo qui venga non il mancato esercizio delle potestà dell’inquisito, ma il mancato assolvimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo -cui si era astretti in forza diretta della normativa pri@@- di assicurare in tal caso un difensore di ufficio.
La presunzione di conoscenza della legge in definitiva qui gioca a sfavore dell’amministrazione che ha espletato il procedimento disciplinare in violazione di legge e non dell’inquisito che, senza violarla, non si è avvalso del diritto di nomina di un difensore: consapevole o meno che fosse della novella legislativa.
7- All’accoglimento di siffatta doglianza consegue quello del ricorso, previo assorbimento dei restanti due mezzi di impugnazione che sarebbero residuati all’esame, illegittimo essendo stato il prosieguo procedimentale in assenza di difensore.
8- Nei sensi fin qui esposti il ricorso va dunque accolto e va pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato.
8a- Le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi, legati a taluni profili peculiari della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in @@ nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
 
 
 
 
 
 
L'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2011
 

 

 

   

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