Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Carabinieri -Indennità di trasferimento - Prescrizione decennale - Accoglimento del ricorso e condanna dell'Amministrazione

Dettagli

d d

19/12/2011
201101253
Sentenza
1
 
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2009, proposto da:
@@ @@, rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Sardegna, Ministero della Difesa Comando Legione Sardegna - Compagnia di @@;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n- 145/44-2-MI in data 24.7.2009 a firma del Capo del Servizio Amministrativo del Comando Legione dei Carabinieri della Sardegna con il quale è stata rigettata l'istanza proposta dal Car Sc. @@ @@ ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex legge n. 86 del 29 marzo 2001;
ove occorra del provvedimento prot. n. 246/2-0/2009 del 13.7.2009 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di @@ con cui veniva disposta la restituzione dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente, tesa ad ottenere l'indennità di trasferimento;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o consequenziale.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti - per il ricorrente e -, avvocato dello stato, per l'amministrazione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
I - Il nominato in epigrafe è Carabiniere scelto, attualmente in servizio presso la stazione di @@, ove è stato trasferito d’autorità, nel marzo 2009 con provvedimento del Comando Regione Carabinieri Sardegna, dalla stazione di @@.
Ritenendo di aver titolo nel trattamento economico di cui all’art. 1 L. 2 marzo 2001 n. 86 per il trasferimento da un Comune (@@) ad altro (@@), ha proposto ricorso, depositato il 14 ottobre 2009, per l’accertamento del diritto con consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
Eccepisce, comunque, la prescrizione del diritto.
In distinte memorie del 13 e del 24 ottobre 2011, il ricorrente argomenta ulteriormente nella spettanza del diritto, sostenendo altresì che non è intervenuta la prescrizione.
All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.
II - Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
III - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
Ha precisato il Giudice d’appello che la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8211 e, in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05 aprile 2011, n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 dicembre 2008 n. 12293 e 21.7.2008 n. 7139).
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001 è quindi tenuta a pagare ai ricorrenti tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetari in quanto l’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 895/2009 lo accoglie e per l’effetto:
accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
 

 

 

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica