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Polizia Municipale inquadramento nella qualifica funzionale superiore

Dettagli

IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI
Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5981
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il ricorrente, in possesso del profilo professionale di vigile scelto ex d.p.r. 347/83 ed inquadrato nella VI qualifica funzionale, con un precedente ricorso al Tar aveva chiesto l'attribuzione del profilo professionale di sottufficiale del Corpo di polizia municipale e l'inquadramento nella VII qualifica funzionale.

Il Tar, con sentenza n. 190/94, aveva accolto la richiesta di riconoscimento del grado di sottufficiale, ma aveva rigettato la pretesa all'inquadramento nella VII qualifica in considerazione della peculiarità della qualifica di sottufficiale attribuita al ricorrente, perché proveniente dalla qualifica di vigile scelto, e quindi, in posizione differenziata rispetto ai sottufficiali di VII qualifica funzionale così inquadrati ex d.p.r. n. 347/83.

Successivamente, il comune di @@, con delibera consiliare n. 186/95 nel provvedere, tra l'altro, all'accorpamento ed alla modificazione di alcuni profili professionali, attribuiva ad esaurimento e "ad personam" il profilo professionale di sottufficiale di P.M. al personale ex vigile scelto, inquadrato nella VI qualifica e il profilo di Istruttore direttivo di P.M. al personale di polizia già inquadrato nella VII qualifica.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull'appello della sentenza del Tar Puglia n. 190/94, con sentenza n. 951/06 dichiarava, pertanto, la cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione riconosciuto al ricorrente il profilo di sottufficiale di P.M. ad esaurimento.

Con ulteriore ricorso proposto dinanzi al Tar, e poi con il presente appello, il ricorrente ha impugnato la delibera n. 186/95, sostenendo che l'attribuzione "ad personam" del profilo professionale di sottufficiale (art. 6 delle norme transitorie) comporterebbe il riconoscimento automatico del trattamento economico corrispondente alla VII qualifica funzionale, in quanto nessuna sotto distinzione sarebbe stata creata, nell'ambito di tale profilo professionale, tra il profilo di ex sottufficiale già vigile scelto ed quello di ex sottufficiale confermato nella VII qualifica come Istruttore direttivo di P.M., essendosi, al contrario, operata una sostanziale assimilazione tra i due profili.

Il Tar ha dichiarato l'inammissibilità del gravame.

Con l'appello in esame il ricorrente ha riproposto i motivi sostenuti in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza del primo giudice.

Il comune di @@, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la tardività e l'infondatezza dell'appello.
Motivi della decisione

L'infondatezza dell'appello permette al collegio di prescindere dall'eccezione di tardività del gravame di primo grado, sostenuta dal comune di @@.

In via preliminare va rilevato che, a seguito della sentenza del C.S. n. 951/06, l'inquadramento del ricorrente nella qualifica di sottufficiale di polizia giudiziaria con inquadramento nella VI qualifica funzionale ha acquisito autorità di cosa giudicata.

Va, poi, rilevato che con la delibera n. 186/95 si è provveduto:

alla soppressione dei gradi nel corpo di Polizia municipale;

all'attribuzione "ad personam" e ad esaurimento, del profilo professionale di sottufficiale di P.M. al personale già inquadrato nella VI qualifica, nonché all'attribuzione del profilo di " istruttore direttivo di P.M." al personale assegnatario del profilo professionale di sottufficiale dei vigili urbani, già inquadrato nella VII qualifica.

Deriva da ciò che vanno condivise le motivazioni del primo giudice in ordine:

all'inammissibilità della domanda di inquadramento al livello superiore, perché l'inquadramento nel VI livello risulta già definito con sentenza passata in giudicato;

all'inammissibilità dell'impugnativa della delibera n. 186/95 in quanto, con la stessa, non si è proceduto a nuovi inquadramenti, ma solo all'attribuzione di nuovi profili professionali.

Nè può sostenersi che la pretesa al superiore inquadramento deriverebbe al ricorrente soltanto dall'attribuzione del nuovo profilo " ad personam" e ad esaurimento, in quanto ciò non può avere rilievo ai fini della determinazione dei posti in organico di " istruttore direttivo"; del resto, non sarebbe ammissibile, nel rapporto di P.I., il mutamento di livello retributivo in relazione alla mera modifica del profilo funzionale attinente alla professionalità, indipendentemente da qualsivoglia selezione, perché ciò determinerebbe la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

Tali motivi sono sufficienti per la reiezione dell'appello.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


   

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