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Possesso ed uso di arma da parte degli operatori della Polizia locale. Quesito.

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 11-10-2006 n. 557/PAS.9400.12982
Possesso ed uso di arma da parte degli operatori della Polizia locale. Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.

D.M. 4 marzo 1987, n. 145

L. 7 marzo 1986, n. 65

 


Circ. 11 ottobre 2006, n. 557/PAS.9400.12982(10)8

Possesso ed uso di arma da parte degli operatori della Polizia locale. Quesito.

 

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 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.

 

 

 

Alla  Prefettura di Treviso 
e, p.c.: Al  Segretario generale vicario S.U.L.P.M. 
  Via Morane, 215 
  41100 Modena 
  (Rif. prot. n. 1026/05/A2 del 26 maggio 2006) 

 

 

 

 

Con riferimento alla nota a margine indicata e all'istanza datata 14 maggio 2006 dell'Organizzazione sindacale in indirizzo, concernente l'espletamento dei servizi con armi, si concorda con quanto rappresentato da codesta Prefettura.

Al riguardo, l'art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 1986, infatti, stabilisce le modalità (nell'ambito dei rispettivi regolamenti di Polizia municipale) di dotazione delle armi nei confronti dei vigili urbani (con qualifica di agenti di pubblica sicurezza), rimandando la specifica disciplina di modalità e casi di assegnazione delle armi ad un apposito decreto ministeriale (D.M. n. 145 del 4 marzo 1987), anche con riferimento alla tipologia delle armi.

Ed ancora, il decreto ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987, contenente "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 sull'ordinamento della Polizia municipale, prevede, all'art. 6, nello spirito di rispetto dell'autonomia e delle esigenze locali, il rinvio al regolamento comunale in ordine alle modalità di assegnazione dell'arma e, quindi, all'indicazione di quali servizi dovranno essere espletati con armi e quali senza, determinando anche i casi in cui l'assegnazione dell'arma al personale, in possesso della prescritta qualifica di pubblica sicurezza, potrà avvenire in via continuativa o di volta in volta. Nel primo caso ne è consentito il porto anche fuori dal servizio negli ambiti territoriali previsti dalla legge e la custodia da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio, nel secondo, l'arma sarà riconsegnata in armeria al termine del servizio.

Risulta evidente, quindi, l'intento del legislatore di prevedere la possibilità di adattare le modalità di armamento alle esigenze organizzative dell'ente locale.

L'art. 20, infine, contiene due norme di carattere transitorio; la prima, che ha carattere sussidiario e integrativo, e che trova applicazione solo nel caso in cui i regolamenti comunali stessi non dispongano, provvede a individuare i servizi che devono essere espletati a mezzo di personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza munito dell'armamento in dotazione; la seconda, prevede che il Consiglio comunale, ove non sia stato emanato un nuovo regolamento comunale per la polizia municipale, o non ne abbia data comunicazione, provveda entro breve termine a comunicare al Prefetto, previa ricognizione delle stesse, le norme locali che risultano applicabili in via transitoria.

Quindi, per quanto concerne l'impiego del personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l'espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che abbiano in dotazione l'arma, rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 20 del citato D.M. n. 145 del 1987, proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l'incolumità di chi li esplica.

Si sottolinea, infine, che, a parere di questo Ufficio i servizi armati di cui al riportato art. 20 "Servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria, servizi notturni e di pronto intervento", sono stati definiti indicativi proprio per lasciare a ciascun Comune la possibilità di individuare, a livello locale, ulteriori specifiche tipologie di servizi armati, in aggiunta a quelli suindicati, che devono essere previsti nel regolamento comunale, debitamente approvato ai sensi di legge. È evidente che tale autonomia va considerata anche sotto i profili di spesa connessi all'armamento, tanto che l'art. 4, nel definire in via generale la tipologia delle armi da utilizzare, lascia all'Ente territoriale un ampio margine di autonomia relativamente alle altre scelte.

 

Il Direttore dell'Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale

Pazzanese

 

 

 

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