Rinuncia alla protezione internazionale.

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Creato Martedì, 20 Dicembre 2011 18:34
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Ministero dell'interno
Circ. 29-11-2011 n. 2707
Rinuncia alla protezione internazionale.
Emanata dal Ministero dell'interno, Commissione nazionale per il diritto d'asilo, Area I - Commissioni territoriali.

Circ. 29 novembre 2011, n. 2707 (1).

Rinuncia alla protezione internazionale.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Commissione nazionale per il diritto d'asilo, Area I - Commissioni territoriali.

 

Pervengono da parte di alcune Questure, a questa Commissione Nazionale, le dichiarazioni con le quali titolari della protezione internazionale rinunziano allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria.

L'invio di dette dichiarazioni è spesso più o meno palesemente originata dalla assimilazione della rinuncia alla cessazione dei due ricordati status, in ordine alla quale è competente a pronunciarsi questa Commissione Nazionale.

Al riguardo, conviene preliminarmente che la cessazione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e la rinuncia a tale status costituiscono, concettualmente e normativamente, atti nettamente distinti.

La cessazione, infatti, disciplinata dagli articoli 9 e 15 del D.Lgs. n. 251/2007, presuppone il venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento ed è pronunciata dalla Commissione Nazionale; la seconda, espressamente prevista dall'articolo 34 del D.lgs n. 25/2008, costituisce invece una dichiarazione del titolare dello status e presuppone semplicemente la sua volontà incondizionata di rinunciare al beneficio. Caso ancora diverso è la rinuncia alla richiesta d'asilo - che più propriamente consiste nella facoltà di ritirare la domanda contemplata dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 25/2008 - in quanto essa interviene prima che sia perfezionata una decisione di riconoscimento.

Ciò posto, ancorchè non sia espressamente richiesto dalla norma, conviene che - per esigenze pratiche oltre che assicurare certezza alle situazione giuridiche - della rinuncia prendano atto le Commissioni territoriali al fine di:

a) verificare che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, comunque, valida ed efficace;

b) comunicare l'efficacia della rinuncia alla Questura che, ove non vi abbia già provveduto, procederà a ritirare il relativo permesso di soggiorno, il documento di viaggio ed ogni altro documento connesso allo status di protezione internazionale, di cui il rinunciante sia in possesso;

c) effettuare le variazioni su Vestanet.

Alla suddetta presa d'atto provvederà la Commissione territoriale competente in relazione alla Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno (o disposto il suo ultimo rinnovo), anche se lo status al quale si rinuncia sia stato concesso da altra Commissione territoriale o dalla Commissione Centrale ovvero dalla Commissione Nazionale - Sezione Stralcio.


Il Prefetto presidente

Pironti

 

D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 21
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 34
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 9
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 15