Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo: immissione in ruolo nei profili professionali ATA
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- Creato Lunedì, 19 Dicembre 2011 12:58
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Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 settembre 2011
Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti. (11A16123) (GU n. 293 del 17-12-2011 )
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con
modifiche, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Ccni 25 giugno 2008, concernente i criteri di
utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, ed in particolare l'art. 4,
comma 2 e l'art. 17, comma 5;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto di comparto;
Decreta:
Art. 1
Destinatari e criteri generali
1.1. In applicazione di quanto specificatamente prescritto
dall'art. 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111,
richiamata in preambolo, il personale docente, dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso
le aziende sanitarie locali, puo' chiedere di essere inquadrato nei
profili professionali di assistente amministrativo e di assistente
tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo
nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.2. L'istanza per l'inquadramento di cui al comma 1 deve essere
rivolta, on-line con modalita' web, all'ufficio scolastico regionale
nel termine di trenta giorni rispetto alla data di dichiarazione di
inidoneita'.
1.3. Con individuazione a cura del competente direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo
su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui al
comma 1, con priorita' nella provincia di appartenenza. A tal fine si
tiene conto delle sedi indicate dal richiedente, entro il limite di
due province.
1.4. L'immissione in ruolo su posti di assistente tecnico e'
disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di
laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ed i titoli
di studio posseduti dall'interessato.
1.5. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono,
comunque, effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto
dalla normativa vigente in materia.
Art. 2
Gestione in prima applicazione
2.1. In sede di prima applicazione, i termini di presentazione
delle istanze, indicati al citato comma 12, sono da ritenersi a
carattere ordinatorio, anche in relazione all'esigenza di
concretizzare il necessario raccordo tra le attivita' funzionalmente
preordinate a garantire il corretto e regolare avvio dell'anno
scolastico.
2.2. Il personale gia' collocato fuori ruolo alla data di
emanazione del presente decreto ed utilizzato in altre mansioni,
viene immesso nel ruolo dell'area contrattuale del personale ATA con
decorrenza 1° settembre 2011. Per l'anno scolastico 2011/2012 viene
assegnata una sede provvisoria di servizio. La sede di titolarita' e'
attribuita mediante le operazioni di mobilita' relative all'anno
scolastico 2012/2013.
Art. 3
Gestione a regime
3.1. Con contrattazione nazionale integrativa sono disciplinate le
modalita' di attribuzione della sede di titolarita' al personale di
cui al presente decreto. Detta contrattazione terra' conto della
opportunita' di evitare la compresenza di piu' docenti inidonei nella
medesima istituzione scolastica.
3.2. Il personale docente che intenda essere inquadrato nei ruoli
del personale ATA, deve presentare l'istanza di cui all'art. 1.2.
entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita' permanente, di
competenza della commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo.
L'assegnazione della sede provvisoria viene comunque disposta in
corso d'anno. Al fine dell'assegnazione della sede di titolarita',
l'interessato e' tenuto a presentare apposita istanza nel contesto
della successiva disciplina della mobilita' del personale.
Art. 4
Stato giuridico ed economico
4.1. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale
viene inquadrato nei ruoli dei professionali indicati all'art. 1.1..
Ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge n. 111/2011, il
personale inquadrato mantiene il maggior trattamento stipendiale per
effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
4.2. Ad invarianza della normativa e' garantita la facolta' di
opzione tra le modalita' di riconoscimento dei servizi utili per la
ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento ritenuto piu'
favorevole.
4.3. Il personale di cui al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti al momento della domanda per il diritto a
trattamento di pensione, puo' presentare istanza di cessazione dal
servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene,
anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di
pensionamento.
4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il
cambiamento di stato giuridico, il personale interessato puo'
chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15
della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio
per motivi di salute, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente al momento della domanda.
4.5. Il personale di cui al presente decreto non e' tenuto a
prestare il periodo di prova di cui all'art. 45 del CCNL 29 novembre
2007.
Art. 5
Mobilita' intercompartimentale
5.1. Il personale che non presenti l'istanza di cui agli articoli 1
e 2 ovvero che pur avendola presentata non abbia ottenuto
l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presentare
l'istanza per partecipare alla mobilita' intercompartimentale,
secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 19
legge n. 111/2011, alle amministrazioni individuate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge n. 111/2011.
5.2. La domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dal
personale che in prima applicazione del presente decreto abbia
chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 3, l'inquadramento nei
profili professionali di assistente amministrativo e di assistente
tecnico.
5.3. Nel contesto della mobilita' intercompartimentale e'
riconosciuta precedenza assoluta nelle sedi dell'amministrazione
centrale e periferica, a favore del personale che alla data del
presente decreto abbia gia' prestato servizio, per almeno sei mesi di
servizio effettivo, in una delle medesime sedi. La maggiore
anzianita' di servizio nei citati uffici, costituisce titolo
preferenziale.
Art. 6
Norma di rinvio
Per le parti non incompatibili con il presente decreto, vigono le
disposizioni di cui al Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
Roma, 12 settembre 2011
Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAG, Ministero della
salute e Ministero del lavoro, registro n. 13, foglio n. 317