Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo: immissione in ruolo nei profili professionali ATA

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Creato Lunedì, 19 Dicembre 2011 12:58
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Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
  DECRETO 12 settembre 2011   
 Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti. (11A16123) (GU n. 293 del 17-12-2011 )  

  IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
  Vista  la  legge  15  luglio  2011,  n.  111  di  conversione,  con
modifiche,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  Ccni  25  giugno  2008,   concernente   i   criteri   di
utilizzazione del personale  docente  dichiarato  inidoneo  alla  sua
funzione per motivi di salute;
  Visto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, ed in particolare l'art. 4,
comma 2 e l'art. 17, comma 5;
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto di comparto;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                   Destinatari e criteri generali
 
  1.1.  In  applicazione  di   quanto   specificatamente   prescritto
dall'art.  19,  comma  12,  della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,
richiamata   in   preambolo,   il   personale   docente,   dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di  salute,
ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante  presso
le aziende sanitarie locali, puo' chiedere di essere  inquadrato  nei
profili professionali di assistente amministrativo  e  di  assistente
tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo,  tecnico
ed  ausiliario  (A.T.A.)  di  cui  al  vigente  contratto  collettivo
nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
  1.2. L'istanza per l'inquadramento di cui al comma  1  deve  essere
rivolta, on-line con modalita' web, all'ufficio scolastico  regionale
nel termine di trenta giorni rispetto alla data di  dichiarazione  di
inidoneita'.
  1.3. Con individuazione a cura del  competente  direttore  generale
dell'ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo
su posto vacante e disponibile dei profili professionali  di  cui  al
comma 1, con priorita' nella provincia di appartenenza. A tal fine si
tiene conto delle sedi indicate dal richiedente, entro il  limite  di
due province.
  1.4. L'immissione in  ruolo  su  posti  di  assistente  tecnico  e'
disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree  didattiche  di
laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ed i  titoli
di studio posseduti dall'interessato.
  1.5. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  presente  articolo  sono,
comunque, effettuate nell'ambito del  piano  di  assunzioni  previsto
dalla normativa vigente in materia.

        Art. 2
 
 
                   Gestione in prima applicazione
 
  2.1. In sede di prima  applicazione,  i  termini  di  presentazione
delle istanze, indicati al citato  comma  12,  sono  da  ritenersi  a
carattere   ordinatorio,   anche   in   relazione   all'esigenza   di
concretizzare il necessario raccordo tra le attivita'  funzionalmente
preordinate a  garantire  il  corretto  e  regolare  avvio  dell'anno
scolastico.
  2.2.  Il  personale  gia'  collocato  fuori  ruolo  alla  data   di
emanazione del presente decreto  ed  utilizzato  in  altre  mansioni,
viene immesso nel ruolo dell'area contrattuale del personale ATA  con
decorrenza 1° settembre 2011. Per l'anno scolastico  2011/2012  viene
assegnata una sede provvisoria di servizio. La sede di titolarita' e'
attribuita mediante le  operazioni  di  mobilita'  relative  all'anno
scolastico 2012/2013.

       Art. 3
 
 
                          Gestione a regime
 
  3.1. Con contrattazione nazionale integrativa sono disciplinate  le
modalita' di attribuzione della sede di titolarita' al  personale  di
cui al presente decreto.  Detta  contrattazione  terra'  conto  della
opportunita' di evitare la compresenza di piu' docenti inidonei nella
medesima istituzione scolastica.
  3.2. Il personale docente che intenda essere inquadrato  nei  ruoli
del personale ATA, deve presentare l'istanza  di  cui  all'art.  1.2.
entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita' permanente, di
competenza della commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo.
L'assegnazione della sede  provvisoria  viene  comunque  disposta  in
corso d'anno. Al fine dell'assegnazione della  sede  di  titolarita',
l'interessato e' tenuto a presentare apposita  istanza  nel  contesto
della successiva disciplina della mobilita' del personale.

              Art. 4
 
 
                    Stato giuridico ed economico
 
  4.1. Con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  il  personale
viene inquadrato nei ruoli dei professionali indicati all'art.  1.1..
Ai sensi  dell'art.  19,  comma  12,  della  legge  n.  111/2011,  il
personale inquadrato mantiene il maggior trattamento stipendiale  per
effetto  di  assegno  personale  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  4.2. Ad invarianza della normativa  e'  garantita  la  facolta'  di
opzione tra le modalita' di riconoscimento dei servizi utili  per  la
ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento  ritenuto  piu'
favorevole.
  4.3. Il personale di cui  al  presente  decreto,  in  possesso  dei
requisiti  previsti  al  momento  della  domanda  per  il  diritto  a
trattamento di pensione, puo' presentare istanza  di  cessazione  dal
servizio anche al di  fuori  dei  termini  annualmente  definiti  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca. Consequenzialmente,  la  cessazione  dal  servizio  avviene,
anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal  primo  giorno  del
mese  successivo  a  quello  di  accoglimento  della   richiesta   di
pensionamento.
  4.4. Considerato che  il  passaggio  in  altro  ruolo  comporta  il
cambiamento  di  stato  giuridico,  il  personale  interessato   puo'
chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15
della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio
per motivi di salute, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
vigente al momento della domanda.
  4.5. Il personale di cui  al  presente  decreto  non  e'  tenuto  a
prestare il periodo di prova di cui all'art. 45 del CCNL 29  novembre
2007.

                               Art. 5
 
 
                   Mobilita' intercompartimentale
 
  5.1. Il personale che non presenti l'istanza di cui agli articoli 1
e  2  ovvero  che  pur  avendola  presentata   non   abbia   ottenuto
l'inquadramento  nei  ruoli  del  personale  ATA,   deve   presentare
l'istanza  per  partecipare  alla   mobilita'   intercompartimentale,
secondo le prescrizioni di cui ai commi 13,  14  e  15  dell'art.  19
legge n. 111/2011, alle amministrazioni individuate con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione nonche' il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge n. 111/2011.
  5.2. La domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata anche  dal
personale che  in  prima  applicazione  del  presente  decreto  abbia
chiesto ed  ottenuto,  ai  sensi  dell'art.  3,  l'inquadramento  nei
profili professionali di assistente amministrativo  e  di  assistente
tecnico.
  5.3.  Nel  contesto   della   mobilita'   intercompartimentale   e'
riconosciuta  precedenza  assoluta  nelle  sedi  dell'amministrazione
centrale e periferica, a favore  del  personale  che  alla  data  del
presente decreto abbia gia' prestato servizio, per almeno sei mesi di
servizio  effettivo,  in  una  delle  medesime  sedi.   La   maggiore
anzianita'  di  servizio  nei  citati  uffici,   costituisce   titolo
preferenziale.

                               Art. 6
 
 
                           Norma di rinvio
 
  Per le parti non incompatibili con il presente decreto,  vigono  le
disposizioni di cui al Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008.
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio  1994,  n.
20.
    Roma, 12 settembre 2011
 
                                                 Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti  del  MIUR,  MIBAG,  Ministero  della
salute e Ministero del lavoro, registro n. 13, foglio n. 317