Forze armate - Guarda di Finanza - Impiego pubblico - Perdita del grado - Sospensione cautelare

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 18 Dicembre 2011 11:36
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FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA   -   IMPIEGO PUBBLICO
Con@@ Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6096

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza 8 febbraio 2006, n. 221, il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respingeva il ricorso proposto dal vice brigadiere @@ nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, per l'annullamento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 74134 del 25 aprile 2001, con cui - a seguito del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (eroina del tipo brown sugar, insieme con il materiale occorrente per l'assunzione) emerso nel corso di una perquisizione operata dalla Polizia a @@ in data 21 marzo 2000 e non contestato dal ricorrente - veniva disposta la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, nonché del provvedimento del Comandante in seconda n. 98334 del 30 aprile 2001, con cui il procedimento amministrativo inteso a valutare la sospensione precauzionale dall'impiego veniva concluso senza adottare alcun provvedimento a seguito della già avvenuta rimozione dal Corpo.
Il sig. @@ impugnava tale sentenza con ricorso in data 22 marzo 2007, esponendo i seguenti motivi di doglianza:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 60 della legge n. 599 del 1954, sotto il profilo dell'eccesso di potere, poiché il provvedimento in origine impugnato sarebbe carente di una specifica motivazione, anche alla luce dell'intervenuta assoluzione dell'appellante nel processo penale con la formula "per non aver commesso il fatto";
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 75 della medesima legge, sotto il profilo dell'eccesso di potere, per essere la perdita del grado sanzione non proporzionata al fatto commesso dall'appellante;
3. violazione dell'art. 46 della legge n. 833 del 1961 nella parte in cui rinvia all'art.74 della legge dianzi citata prevedendo la votazione segreta per il giudizio della Commissione di disciplina;
4. riproposizione dei motivi del ricorso respinto dal T.A.R.
L'Amministrazione si costituiva con memoria del 30 settembre scorso, con la quale contestava partitamente i motivi del ricorso.
All'udienza pubblica del 4 novembre 2011 l'appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. L'appello è infondato e va perciò respinto.
2. Non è contestato il fatto storico. Come detto in narrativa, il sig. @@ censura invece la congruità della sanzione a lui irrogata in dipendenza del fatto addebitato - vale a dire la perdita del grado per rimozione - e allega diverse violazioni di legge, dalle quali discenderebbe la illegittimità dei provvedimento impugnati in primo grado.
3. I primi due motivi dell'appello investono sotto profili diversi ma analoghi la ragionevolezza del contegno assunto dell'Amministrazione nell'adottare il provvedimento impugnato in primo grado. Essi pertanto possono essere esaminati congiuntamente.
4. A questo riguardo va richiamato il consolidato orientamento - dal quale il Collegio non ravvisa particolari ragioni per discostarsi - secondo cui, incontestata l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente, tenuto conto in primo luogo che l'appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto - fra l'altro - al contrasto allo spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti impone di valutare la condotta ascritta all'appellante con la dovuta severità (cfr. ex plurimis, da ultimo, Con@@ Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2010, n, 2927; Id., 4 maggio 2010, n. 2548; Id., 13 maggio 2010, n. 2927; Id., 26 ottobre 2010, n. 8352; Id., 30 novembre 2010, n. 8352).
Infatti la condotta rimproverata è del tutto inammissibile per un appartenente al Corpo della Guardia di finanza perché, ponendosi in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l'irrilevanza penale del fatto, l'asserita mancanza di ripercussione sociale, i positivi precedenti dell'incolpato, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 40, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, a detta del quale il militare di truppa incorre nella perdita del grado quando è stato rimosso "per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".
Né può ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato debba o possa influire sulla misura della sanzione in essa contemplata. Come ha più volte affermato il Consiglio di Stato, la perdita del grado è infatti "sanzione unica ed indivisibile", non essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo entro i quali all'Amministrazione spetti di esercitare il potere sanzionatorio.
Pertanto non può ritenersi illegittima, in quanto affetta da un supposto difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato sostanze stupefacenti, dovendosi ricondurre tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo, alla luce dei compiti istituzionali del Corpo stesso (fra i quali, come si è ricordato, rientra proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti) e per la necessaria contiguità con soggetti operanti nell'illegalità che l'assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta. Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare che il fatto contestato all'incolpato è stato in modo argomentato ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione. Infatti, una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l'appartenenza alla Guardia di Finanza, la continuazione del rapporto di impiego ne risulta preclusa.
Per pura completezza si aggiunge che la natura della sostanza stupefacente di cui il @@ faceva uso (eroina) e la conclamata dipendenza dell'incolpato dalla sostanza stessa non rendono neppure necessario occuparsi del diverso profilo, spesso evocato in vicende analoghe a quella qui in esame, vale a dire se - ai fine dell'applicazione della sanzione destitutoria - la documentazione in atti deponga per il carattere del tutto isolato dell'episodio contestato in relazione all'uso di una droga c.d. "leggera".
5. Il terzo motivo del ricorso, nel quale si censura la mancata osservanza delle disposizioni relative alla modalità di votazione della Commissione di disciplina, è inammissibile, non essendo stato tempestivamente proposto in primo grado.
6. Del pari non ha pregio il quarto e ultimo motivo che, nel richiamare genericamente tutte le censure mosse in primo grado, ha carattere generico e non indica "le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata (art. 101, comma 1, c.p.a.).
6. Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.